3.1. Disposizioni in materia di giustizia civile (artt. 4, 23).
L’art. 4 estende di sei mesi il periodo di sospensione delle procedure esecutive
relative all’abitazione principale del debitore portandola al 31 dicembre 2020 in luogo del
30 giugno previsto in forza dell’art. 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il secondo capoverso prevede l’inefficacia di «ogni procedura esecutiva per il
pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile» –
Art. 4.
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)
1. All’articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per la durata di sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2020”. È inefficace ogni procedura
esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura
civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre
2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’art. 23 introduce, tra l’altro, misure per l’eserc