Codice del Consumo
Introdotto con il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, a norma dell’art. 7
della legge delega n.229/2003, in attuazione di una serie di direttive dell’Unione
Europea, il Codice del Consumo rappresenta un fondamentale traguardo nella tutela
dei consumatori (aggiornato con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 – G.U. 29/02/2020,
n.51).
Il testo del codice del consumo:
Parte I Disposizioni Generali (artt. 1-3)
Parte II EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ (artt. 4-32)
Parte III IL RAPPORTO DI CONSUMO (artt. 33-101)
Parte IV SICUREZZA E QUALITA’ (artt. 102-135)
Parte V ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA (artt. 136-141)
Parte VI Disposizioni finali (artt. 142-146).
Con l’ingresso del Codice del Consumo, il legislatore ha provveduto a riunire sotto
un’unica disciplina organica tutte le norme vigenti in materia, armonizzandole con
quelle esistenti nel diritto comunitario, nel segno della semplificazione e del
coordinamento.
Grazie all’autonomo rilievo conferito alla figura del consumatore e alla previsione di
una serie di strumenti concreti di tutela, il testo rappresenta una pietra miliare nel
riconoscimento dei diritti dei consumatori, con la finalità primaria di rafforzarne la
protezione, quali parti più deboli dei rapporti di consumo.
Nei 146 articoli di cui si compone il testo di legge, il filo conduttore è, difatti, la
tutela più ampia dei diritti dei consumatori, sia come singoli che come associazioni,
nelle relazioni con gli operatori commerciali, estesa a tutte le fasi del rapporto di
consumo, dalla pubblicità all’adeguata informazione, dalla qualità alla sicurezza dei
prodotti e dei servizi, dalla correttezza e trasparenza contrattuale alle clausole
abusive, sino all’accesso alla giustizia, con forme ed azioni finalizzate ad esercitare in
concreto la tutela dei singoli diritti sanciti.
Il Codice ha subito nel corso del tempo diversi interventi che ne hanno modificato
impianto e contenuti, tra cui rilevano in particolare: le modifiche apportate dalla
legge nazionale n.244/2007 che ha introdotto l’art. 140-bis, sancendo la possibilità
di esperire la c.d. “class action“, cioè l’azione collettiva finalizzata all’ottenimento
del risarcimento del danno in capo al gruppo di consumatori danneggiati da un
medesimo evento lesivo; la normativa complementare dettata dalla direttiva CE n.
7/1997 sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza,
recentemente modificata dalla direttiva 2011/83/UE e attuata dal D.lgs. n. 21 del
21.2.2014.
Dal punto di vista strutturale, il Codice si suddivide in 6 parti articolate per categorie
tematiche.
Nella prima vengono enunciati i diritti fondamentali tutelati e le finalità del Codice
stesso, oltre alle definizioni di consumatore e professionista (artt. 1-3); nella
seconda, sono dettate le norme in materia di educazione, informazione e pubblicità
(artt. 4-32); la terza parte è dedicata alla disciplina contrattuale dei rapporti di
consumo (artt. 33-101); nella quarta, invece, sono contenute le norme in materia di
sicurezza e qualità dei prodotti e di responsabilità del produttore per gli eventuali
danni cagionati (artt. 102-135); la quinta parte è relativa alle disposizioni inerenti le
associazioni dei consumatori e ai giudizi che le stesse sono legittimate a promuovere
nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi (artt. 136-141); la sesta e ultima
parte, infine, concerne una serie di disposizioni finali (artt. 142-146), tra le quali
rileva l’art. 143 che definisce irrinunciabili i diritti riconosciuti ai consumatori
dichiarando nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.