Alcoltest: che succede se le prove danno risultati differenti e la seconda è superiore alla prima?

Etilometro: due risultati uguali o diversi, che succede?

Alcoltest: che succede se le prove danno risultati differenti e la seconda è superiore alla prima? C’è un modo per impugnare la multa per guida in stato di ebbrezza?

La polizia ti ha fermato nel corso di alcuni controlli all’uscita dalla discoteca. Ti ha invitato a scendere e a fare la prova dell’etilometro. Ti sono stati fatti due esami e la seconda prova ha dato un esito differente dalla prima. In particolare è risultata più alta. La cosa ti appare sospetta: dalla tua esperienza, più passa il tempo dall’assunzione della bevanda e più l’alcol viene assorbito dal corpo. Quindi, se l’apparecchio della polizia funzionasse a dovere, il secondo test dovrebbe dare un risultato inferiore o quantomeno uguale al primo. Ti riservi così la possibilità di fare ricorso contro la sanzione e l’eventuale procedimento penale che ne dovesse seguire. Senonché gli agenti ti dicono che, a loro avviso, è tutto normale: è ben possibile cioè che le due prove diano dei riscontri differenti e apparentemente contrastanti. Chi dei due ha ragione? Che succede se l’etilometro dà due risultati uguali o diversi? La risposta è stata fornita più volte dalla Cassazione e, da ultimo, con la sentenza n.29500/18 del 28.06.2018.

Vediamo cosa hanno detto i giudici in merito al funzionamento del cosiddetto alcoltest.

Indice:

  1. Etilometro con due risultati diversi: è valido?
  2. Etilometro con due risultati uguali: è valido?
  3. Se lo scontrino indica «volume insufficiente»
  4. Come fare a stabilire se l’etilometro funziona?

Etilometro con due risultati diversi: è valido?

La prima questione che si pone è se è valido l’alcoltest quando questo dà, a distanza di pochi minuti, due risultati diversi di cui il secondo mostra maggiore concentrazione di alcol nel sangue rispetto al primo. A riguardo la Cassazione ha detto che è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante etilometro anche nel caso in cui la prima prova spirometrica sia inferiore alla seconda. È infatti da escludere – nonostante quanto comunemente si crede – che la curva di assorbimento dell’alcol nel corpo umano abbia uno sviluppo decrescente. Soprattutto a breve distanza dall’assunzione della bevanda, infatti, la curva è crescente e, pertanto, è ben possibile che le due prove abbiano un andamento differente dove la seconda è superiore alla prima. Ciò quindi non rappresenta una anomalia sintomatica del malfunzionamento del test.

Sulla scorta di queste motivazioni, già in primo grado il tribunale di Milano affermava la responsabilità penale di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’orario notturno, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. La Cassazione – cui l’uomo si è rivolto – ha ribadito gli stessi concetti.

Etilometro con due risultati uguali: è valido?

Se quanto abbiamo detto sopra è vero, e se quindi è ben possibile che la seconda prova dell’etilometro sia superiore alla prima, è anche valido il risultato dell’alcoltest quando le due rilevazioni diano risultati uguali.

Esistono sentenze secondo cui è nulla la multa per guida in stato di ebbrezza – e anche la sanzione penale – se tra i due test passano 10 minuti. Il codice della strada (co. 2 art. 379 del Regolamento di Esecuzione) stabilisce che le due prove devono essere fatte a distanza di cinque minuti l’una dall’altra. Tuttavia, nulla esclude che, se tra le due rilevazioni dovessero risultare dei contrasti, si possa passare a una terza.

 

Se lo scontrino indica «volume insufficiente»

Alcuni credono che soffiando piano all’interno del “palloncino” si possa sfuggire all’accertamento dell’alcol. La giurisprudenza invece è di parere opposto. È infatti principio consolidato quello secondo cui solo la dicitura dell’errore nello scontrino della rilevazione è indicativa del funzionamento difettoso dell’etilometro: il reato di guida in stato di ebbrezza, in altri termini, è configurabile anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore.

Non bisogna neanche dimenticare che la multa per guida in stato di ebbrezza può essere fatta anche sulla base di un accertamento sintomatico dell’automobilista – ossia sulla base di quanto appare alla vista e all’olfatto degli agenti – e non necessariamente attraverso l’alcoltest. In pratica, se i vigili dovessero rilevare che il conducente appare in condizioni confusionarie e di alterazione alcolica – cosa che si può evincere già dalla camminata a zig-zag, dagli occhi lucidi e rossi, dal tenore delle risposte fornite all’agente e dall’odore dell’alito – possono ugualmente procedere alla multa.

Come fare a stabilire se l’etilometro funziona?

L’automobilista non può contestare il corretto funzionamento dell’etilometro lasciando alla controparte – la polizia – dimostrare il contrario. Secondo infatti la giurisprudenza, l’onere della prova riguardo al malfunzionamento dell’apparecchiatura spetta al multato. È lui che, non basandosi su semplici presunzioni ma su prove concrete e “rigorose”, dovrà convincere il giudice di ciò. È proprio quanto avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione in cui, oltre a non esservi stato alcun messaggio di errore, nè ad essere stata fornita una prova certa sul presunto malfunzionamento dell’apparecchiatura, il conducente si era limitato a far rilevare solo il fatto che la seconda prova avesse dato un risultato superiore alla prima. E ciò a fronte di una sintomatologia inequivocabile – occhi lucidi ed alito vinoso – e di affermazioni provenienti dall’imputato stesso – diretta ammissione di avere bevuto circa tre bicchieri di vino ed un superalcolico – che avvaloravano il quadro probatorio a suo carico legittimante la statuizione di condanna.

Secondo la giurisprudenza l’esito dell’alcoltest costituisce, “sic et simpliciter”, prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire l’eventuale prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio.

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su