Disabili Legge 104 art. 3 comma 1: tutte le agevolazioni e differenze
rispetto al comma 3.
Legge 104 art. 3 comma 1 agevolazioni.
La legge italiana riconosce una serie di agevolazioni per i soggetti affetti da disabilità. La maggior parte delle misure ha la funzione di abbattere il peso fiscale sul portatore di handicap o a beneficio
del familiare che l’ha in carico: lo fa ricorrendo nella maggior parte dei casi alla Legge 104. La legge 104 art 3, comma 1, consente determinate agevolazioni a chi assiste un familiare con disabilità
e, innanzitutto, specifica che la persona handicappata è: “Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
La differenza principale rispetto all’art.3 comma 3 sta nel riconoscimento o meno della situazione di gravità.
In sostanza:
chi nel corso della visita medica per l’invalidità ottiene la legge 104 art.3 comma 3, si vede riconoscere lo stato di handicap in situazione di gravità,
a chi invece viene data la legge 104 art.3 comma 1, non è stata riconosciuta la situazione di gravità
In questo senso cambia anche il riconoscimento di molte agevolazioni: si prevedono detrazioni dalle spese sostenute per l’acquisto di veicoli fino all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Esistono tuttavia misure che non possono essere riconosciute a tutti i disabili, essendo subordinate all’accertamento di uno stato di handicap grave da parte delle competenti commissioni istituite
presso le ASL.
È importante quindi definire la differenza tra soggetti disabili e, dall’altro, portatori di handicap grave. Analizziamo la questione nel dettaglio per poi concentrarci sulle misure agevolative
riconosciute alle persone con disabilità.
Handicap Legge 104 art.3 comma 1: cos’è e cosa prevede
L’articolo 3 comma 1 della Legge n. 104/1992 definisce “persona handicappata”, si legge nel testo, colui “presenta una minorazione psichica psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
La condizione di chi rientra nell’articolo 3 comma 1 è differente rispetto a quella di “handicap in condizioni di gravità”. Tale si definisce colui che (articolo 3 comma 3 sempre della Legge n.
104/1992) a causa di una minorazione singola o plurima abbia subito una riduzione dell’autonomia personale (da valutare in ragione dell’età), tale da rendere necessaria un’assistenza permanente,
continua e totale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Legge 104 art. 3: differenze tra comma 1 e comma 3
Sono le commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali a stabilire se il soggetto interessato rientra nella definizione di “portatore di handicap” (art. 3 comma 1) o “portatore di
handicap in situazione di gravità” (art. 3 comma 3). La distinzione ha una rilevanza importante in termini di agevolazioni riconosciute dalla normativa ai soggetti con disabilità.
Per citare un esempio, sono riservati ai soggetti di cui all’articolo 3 comma 3 i permessi retribuiti previsti sempre dalla Legge n. 104, che permettono al disabile di assentarsi dal lavoro (con
retribuzione a carico dell’INPS) per non più di tre giorni al mese ovvero due ore al giorno. La stessa misura è estesa a coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado i quali, a patto che
la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, possono fruire di tre giorni al mese di permesso retribuito dall’INPS.
Ai familiari di persona gravemente disabile è altresì riconosciuto il diritto di chiedere un congedo straordinario di durata non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, con
retribuzione a carico dell’INPS.
Sempre in ambito lavorativo altre agevolazioni riservate ai portatori di handicap grave sono:
Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio e diritto a non essere trasferiti senza il proprio preventivo consenso;
Coniuge, parenti o affini entro il terzo grado del disabile possono scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Vediamo ora nel dettaglio le agevolazioni riconosciute a chi è portatore di handicap in base all’articolo 3 comma 1 della Legge n. 104.
Legge 104: Tutte le agevolazioni e chi può richiederle
Legge 104 art.3 comma 1: tutte le agevolazioni
Legge 104 art.3 comma 1: rifiuto lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile.
Per lavoro notturno, ricordiamolo, si intende quel periodo di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino.
Legge 104 art.3 comma 1: mezzi di trasporto
I seguenti soggetti hanno diritto ad una serie di agevolazioni fiscali legate all’acquisto di mezzi di trasporto:
Sordi e non vedenti;
Disabili con handicap psichico e titolari dell’indennità di accompagnamento;
Disabili con limitate capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
Disabili con capacità motorie ridotte.
Possono accedere alle agevolazioni anche i familiari che abbiano fiscalmente a carico i soggetti appena elencati, a patto che i veicoli interessati vengano utilizzati prevalentemente a beneficio del
disabile.
Si ricorda che per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve possedere un reddito annuo ai fini fiscali non superiore ad euro 2.840,51, limite elevato a 4.000,00 euro (dal 1º gennaio
2019) per i figli di età non superiore a 24 anni.
Le misure di favore consistono in:
Detrazione IRPEF del 19% sul costo di acquisto di mezzi nuovi o usati calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (compresi anche gli oneri di riparazione del veicolo);
Applicazione di un’IVA ridotta al 4% sul costo di acquisto, in luogo di quella ordinaria del 22%;
Esenzione a tempo indeterminato dal pagamento del bollo;
Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico.
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Legge 104 art.3 comma 1: spese sanitarie
Il disabile o il familiare che l’abbia fiscalmente a carico possono portare in deduzione dal reddito complessivo ai fini fiscali:
Le spese mediche generiche (ad esempio quelle sostenute per l’acquisto di medicinali ovvero per prestazioni del medico di base);
Le spese di assistenza specifica, tali si intendono le prestazioni di assistenza infermieristica ovvero quelle fornite da assistenti di base o operatori tecnico-assistenziali (a patto che siano dirette
esclusivamente alla cura del disabile).
Prevista altresì la detrazione IRPEF del 19% sulle prestazioni mediche specialistiche per la parte eccedente euro 129,11.
Al contrario, le detrazioni al 19% possono essere applicate integralmente, tra le altre, per le spese di:
Trasporto in ambulanza;
Acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
Costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche;
Adattamento dell’ascensore per l’utilizzo della carrozzella;
Acquisto di strumentazioni tecnico / informatiche per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei disabili (ad esempio modem, pc, tastiera espansa), per i quali è altresì prevista l’IVA agevolata
al 4%;
Mezzi per deambulare, accompagnare o sollevare il disabile.
Legge 104 art.3 comma 1: spese per addetti all’assistenza
Spetta una detrazione del 19% sulle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La base su cui calcolare il 19% non dev’essere superiore a 2.100 euro e spetta unicamente a coloro che totalizzano un reddito complessivo ai fini fiscali non superiore ad euro 40 mila.
A differenza delle altre agevolazioni fiscali (ad esempio quelle per l’acquisto di veicoli), la detrazione in parola spetta per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente, a prescindere dalla
sua vivenza a carico.
Unitamente alla detrazione del 19% si può beneficiare della deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali, versati per gli addetti ai servizi familiari e domestici, ad
esempio colf e baby-sitter. La parte di contributi in deduzione è solo quella a carico del datore di lavoro (il disabile o un suo familiare) fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
Legge 104 art.3 comma 1: eliminazione barriere architettoniche
Le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi), possono accedere alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia pari al:
50% da calcolare su una spesa massima di 96 mila euro se questa è sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020;
36% su un importo massimo di 48 mila euro per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021.
E’ importante precisare che le detrazioni citate sono alternative a quella del 19% sulle spese sanitarie riguardanti i mezzi di sollevamento del disabile.
Legge 104 art.3 comma 1: detrazioni fiscali per figli a carico
I genitori di figli fiscalmente a carico hanno diritto a detrazioni fiscali parametrate in funzione della loro età nonché delle condizioni fisiche.
In particolare, per calcolare le detrazioni si assume un importo fisso e lo si moltiplica per (95.000 – il reddito complessivo dell’interessato) / 95.000.
Il coefficiente fisso varia in funzione di età e se il figlio a carico è portatore di handicap:
220,00 per il figlio a carico di età inferiore a tre anni, elevati a 1.620,00 euro se portatore di handicap; 950,00 euro per il figlio a carico di età pari o superiore a tre anni, elevati a 1.350,00 euro se il
figlio è portatore di handicap.
Altre agevolazioni con Legge 104 art.3 comma 1
Sono previste ulteriori agevolazioni per i disabili, tra cui si citano:
Riduzione del 50% sul canone mensile di telefonia fissa;
Esenzione dal ticket sanitario per soggetti con invalidità non inferiore al 66%;
Contributo ASL pari al 20% della spesa sostenuta per l’adattamento dei dispositivi di guida, nei veicoli intestati a persone con patente speciale;
Contrassegni per la circolazione e la sosta;
Accesso alle liste del collocamento obbligatorio.