L’uso personale di stupefacenti: è lecito drogarsi?

L’uso personale di stupefacenti: è lecito drogarsi?

È lecito fare uso personale di stupefacenti?

Cosa vuol dire che “non è penalmente rilevante”?

Quindi è lecito fare uso personali di stupefacenti?

Qual è la legge di riferimento in Italia?

Quali sono le sanzioni che possono essere irrogate a chi fa uso personale di stupefacenti?

Chi decide quale sanzioni irrogare e la durata?

Cosa accade se non mi presento al colloquio con il Prefetto?

È vero che il Prefetto può NON irrogare sanzioni?

Come si fa a capire se la sostanza stupefacente detenuta è destinata all’uso personale o allo spaccio?

Come si calcola la quantità di stupefacente destinata all’uso personale?

È lecito fare uso personale di stupefacenti?

La domanda è posta male, è più corretto chiedere “è penalmente rilevante l’uso personale di sostanze stupefacenti?”

La risposta è “no”, non è penalmente rilevante l’uso personale di stupefacenti.

Cosa vuol dire che “non è penalmente rilevante”?

Vuol dire che non ci sarà un processo penale, né reclusione o arresto.

Inizierà, invece, un procedimento amministrativo all’esito del quale potranno essere irrogate sanzioni come ad esempio la sospensione della patente. Pertanto, è corretto dire che l’uso personale non è penalmente rilevante.

Quindi è lecito fare uso personali di stupefacenti?

No, non è lecito e/o legale fare uso personale di stupefacenti.

Inizierà, come detto, in ogni caso un procedimento amministrativo e la sostanza stupefacente verrà sequestrata e distrutta.

Qual è la legge di riferimento in Italia?

La legge di riferimento è il testo unico sugli stupefacenti1.

L’art. 73 del testo unico sugli stupefacenti punisce chi “…coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo…”

In altri termini, lo Stato punisce chi “spaccia” droga con pene molto alte, tuttavia non è questa la sede dove approfondire questo argomento.

L’art. 75 del testo unico sugli stupefacenti, invece, riguarda l’ipotesi di uso personale di stupefacenti e dispone un determinato procedimento amministrativo (che vedremo tra poco) nei confronti di chi “per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope”

Quali sono le sanzioni che possono essere irrogate a chi fa uso personale di stupefacenti?

Nel caso di uso personale di stupefacenti, la legge2prevede la sanzione amministrative della SOSPENSIONE:

 

della patente di guida o il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Nel caso di utilizzo di droghe pesanti (cocaina, eroina, ecc…) tali sanzioni dureranno minimo due mesi e massimo un anno.

Nel caso di droghe leggere (marijuana, hashish, ecc…) tali sanzioni dureranno minimo un mese e massimo tre mesi.

Chi decide quale sanzioni irrogare e la durata?

Il prefetto decide la tipologia di sanzione e la durata.

A seguito del controllo delle forze dell’ordine, il soggetto “fermato” viene invitato dal prefetto a presentarsi dinanzi a sé o a un suo delegato per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di partecipazione a Servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario Nazionale (Ser.D. ex Ser.T).

Cosa accade se non mi presento al colloquio con il Prefetto?

Preciso che non è obbligatorio andare, nel senso che nessuno verrà a prenderti a casa per portarti di forza, tuttavia è consigliato presentarsi (meglio con un avvocato) al colloquio poiché la mancata presentazione determinata l’automatica irrogazione delle sanzioni sopra descritte.

 

È vero che il Prefetto può NON irrogare sanzioni?

Il prefetto3 a seguito del colloquio può ritenere i fatti di particolare tenuità ed al posto delle sanzioni, e solo se è la prima volta che capita, può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stupefacenti stesse.

Come si fa a capire se la sostanza stupefacente detenuta è destinata all’uso personale o allo spaccio?

Questa è la domanda più importante e difficile a cui rispondere.

Preliminarmente chiarisco che se si viene fermati mentre si sta cedendo anche un solo spinello (quindi una minima quantità) a un soggetto terzo,a prescindere da eventuali somme di denaro ricevute o promesse, o dalla esigua quantità della sostanza ceduta, si rientra nell’ipotesi di “spaccio” e sarai sottoposto a un procedimento penale.

Fatta questa premessa, possiamo analizzare la classica ipotesi in cui si viene fermati mentre si fa uso della sostanza stupefacente.

La legge prevede che l’uso personale potrà essere dedotto:

dalla quantità di sostanza stupefacente, che non dovrà essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del ministero della Salute;

dalle modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato

da altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze stupefacenti sono destinate a un uso esclusivamente personale.

Il primo elemento: la quantità di stupefacente

Il primo elemento che viene analizzato è la quantità di sostanza stupefacente.

Sulla base di quanto indicato dal ministero della Salute è permesso detenere una certa quantità di sostanza stupefacente.

Superata questa soglia, si presume che la sostanza sia destinata allo spaccio.

Fortunatamente non è una presunzione assoluta, cioè può essere superata analizzando altri elementi, di seguito indicati.

Il secondo elemento: le modalità di presentazione, confezionamento ed il peso lordo dello stupefacente

Nel momento in cui la sostanza stupefacente è superiore alle soglie determinate dal ministero della Salute, occorrerà valutare il modo in cui è confezionata e come si presenta.

Ad esempio, sarà indice di destinazione personale se la sostanza non è divisa in dosi o se viene conservata in un luogo non occultato.

Ad esempio, se vieni fermato e a seguito di perquisizione locale (cioè a casa) trovano cento bustine e un bilancino di precisione è molto probabile che dovrai affrontare un processo penale per “spaccio di stupefacenti”.

Al contrario, se pur in presenza di sostanza stupefacente di poco superiore al limite previsto dalla legge non si ravvedono elementi sintomatici dello spaccio, il processo penale per spaccio potrà essere evitato o quantomeno ci saranno elementi da poter evidenziare al giudice al fine di arrivare a una sentenza assolutoria (a tal fine si allega una sentenza di un mio processo dove Tizio, indagato per “spaccio” è stato assolto pur avendo una quantità superiore a quella destinata per l’uso personale).

Il terzo elemento: le circostanze dell’azione

Infine, occorrerà valutare le circostanze dell’azione, quindi il come ci si è comportati al momento del controllo e l’eventuale collaborazione prestata alle forze dell’ordine.

È evidente che una improvvisa fuga è cosa ben diversa rispetto a una spontanea consegna della sostanza alle forze dell’ordine.

Come si calcola la quantità di stupefacente destinata all’uso personale?

Fermo restando la valutazione degli elementi sopra indicati, il calcolo è guidato dalle tabelle emanate dal ministero della Salute.

La quantità massima detenibile perché si possa parlare di uso personale (e non di spaccio) si ottiene moltiplicando la dose media singola (D.M.S.), cioè la quantità di principio attivo che produce l’effetto stupefacente, per un numero stabilito (definito moltiplicatore).

Di seguito alcuni esempi di calcolo:

eroina, la dose media singola è di 25 mg, il moltiplicatore variabile è dieci, la quantità massima detenibile 250 mg (25m mg x 10), la sostanza lorda 1,7 g (15%), il numero di dosi per uso personale è pari a dieci;

cocaina, la dose media singola è 150 mg, il moltiplicatore variabile è cinque, la quantità massima detenibile è 750 mg, la sostanza lorda 1,6 g (45%), il numero di dosi per uso personale è pari a cinque;

cannabis (marijuana ed hashish), la dose media singola è di 25 mg, il moltiplicatore variabile è venti, la quantità massima detenibile 500 mg (25m mg x 20), la sostanza lorda 5 g (10%), il numero di dosi per uso personale è pari a venti.

Esempio pratico 1: il peso lordo della cocaina che ti hanno trovato in casa è 1700 mg, il 15% di 1700 mg è circa 250 mg, pertanto la quantità di sostanza è compatibile con l’uso personale.

Esempio pratico 2: il peso lordo della cocaina che ti hanno trovato in casa è 5000 mg, il 15% di 5000 mg è circa 750 mg, pertanto la quantità di sostanza non è compatibile con l’uso personale. Da una tale quantità di sostanza si ricavano trenta dosi, dunque ben oltre le dieci dosi previste per l’uso personale.

Il criterio del peso lordo permette di valutare rapidamente la quantità di principio attivo della sostanza, ovviamente l’analisi in laboratorio accerterà con precisione la quantità di principio attivo.

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