Il reato di truffa contrattuale: quando si consuma Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – sezione quinta penale – n.17353/2020 dell’8 giugno 2020.

Il reato di truffa contrattuale: quando si consuma

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – sezione quinta penale – n.17353/2020 dell’8 giugno

2020.

  1. Premesse generali: il reato di truffa comune;
  2. La truffa contrattuale quale ‘species’ della truffa;
  3. Il momento consumativo della truffa contrattuale: focus sulla sentenza della Cassazione n.

17353/2020;

  1. La vicenda fattuale e i termini della questione;
  2. Le motivazioni della Corte di Cassazione.
  3. Premesse generali: il reato di truffa comune

Ai sensi dell’art. 640 c.p., il reato di truffa punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, tuttavia – aggiunge la norma – “La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7”.

Il delitto in parola, dunque, si configura quale reato plurisoggettivo che protegge in via combinata l’interesse alla libera formazione del consenso e quello all’integrità patrimoniale. In particolare, la ratio sottesa alla punibilità della truffa non risiede nel solo interesse patrimoniale del singolo, già tutelato dalla disciplina civilistica dei contratti, quanto piuttosto nell’interesse pubblicistico affinché non sia intaccata, infrangendo il dovere di lealtà e correttezza, la libertà di scelta dei contraenti e non venga pregiudicata l’attività economica costituzionalmente riconosciuta ex art 41 Cost.

Ad ogni buon conto, bisogna tener conto che l’esigenza di salvaguardare la libertà del consenso non può prescindere del tutto da una lesione del patrimonio della vittima e, infatti, il legislatore, con la previsione della procedibilità a querela – introdotta dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 – ha ritenuto di affidare alla persona offesa la valutazione di interesse individuale di scongiurare o meno il processo, optando per soluzioni risarcitorie agevolate dalla facoltà allo stesso attribuita di rimettere la querela proprio al fine di evitare ulteriori pregiudizi.

Detto in altri termini, la fattispecie de qua si qualifica come reato perseguibile a querela di parte: quanto detto significa che, affinché il truffatore possa essere sanzionato, è necessario che la vittima sporga querela presso le autorità competenti. Secondo quanto disposto ex art. 336 codice di procedura penale, infatti, la querela è una condizione di procedibilità con la quale si manifesta la volontà di procedere in ordine ad un fatto che costituisce reato e cioè la volontà, manifestata per iscritto o verbalmente da chi è vittima del reato, di perseguire l’autore del fatto delittuoso e perciò senza tale “consenso” la perseguibilità dell’autore del reato verrebbe meno. Contrariamente, si procede d’ufficio allorquando si versi in casi giudicati più gravi dal nostro legislatore. Si tratta delle ipotesi in cui la truffa è aggravata ai sensi dell’articolo 640 c.p. o quando il reato patrimoniale cagionato alla vittima sia di rilevante gravità; in tali casi, infatti, non vi è alcun bisogno che la vittima esterni la sua volontà di far punire il colpevole, in quanto lo Stato procederà indipendentemente da essa.

Chiariti, dunque, i termini generali della fattispecie in commento e il bene giuridico tutelato dalla stessa, giova in tal sede operare talune specificazioni in ordine al profilo oggettivo e soggettivo del reato.

Ebbene, sotto il profilo oggettivo, si noti che – in via del tutto generale – l’elemento materiale viene descritto ad opera del legislatore in maniera estremamente dettagliata, cosicché il reato possa essere ricompreso tra le fattispecie a forma vincolata. Invero, ad essere perseguita penalmente è la condotta di chi – come anticipato – ricorrendo ad artifizi e raggiri, induce taluno in errore determinandolo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale foriero di un profitto ingiusto per il truffatore e di un danno patrimoniale per la vittima. Il fulcro centrale dell’elemento materiale della norma penale si fonda, infatti, sui concetti di artifizi e raggiri adoperati per produrre l’induzione in errore. Per artifizio, infatti, si intende la simulazione o dissimulazione delle realtà esterna e cioè una finzione capace di far apparire come esistente un qualcosa che, in realtà, non lo è oppure, al contrario, inesistente qualcosa che, nella realtà, esiste. Per raggiro, invece, si intende ogni attività simulatrice sostenuta da argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero, operando direttamente sulla psiche del soggetto passivo (MANTOVANI F.). Alla luce di quanto testé esposto, appare evidente, dunque, come ai fini della configurazione del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. sia necessaria una vera e propria macchinazione nei confronti della vittima (rectius: inganno) volta a trarre un profitto ingiusto (Cfr. fra tutte Cass. Pen., Sez. II, 10 febbraio 2006, n. 10231, in Guida al diritto, 2006, n. 30, 73, con nota di GALTIERI; Cass. Pen., Sez. II, 13 maggio 2008, n. 22692, in CED 240413). E’ chiaro che tanto gli artifizi quanto i raggiri devono risultare in concreto idonei ad indurre la vittima in errore (Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 24 marzo 2016, n. 16361) da intendersi quale falsa e distorta rappresentazione della realtà capace di incidere nel processo di formazione della volontà (GAROFOLI R.).

Elementi costitutivi della fattispecie criminosa in esame sono, inoltre, l’ingiusto profitto proprio e di altri e il correlativo danno altrui.

Per danno altrui è da intendersi la deminutio patrimonii del soggetto passivo mentre il riferimento all’ingiusto profitto devi intendersi quale ingiusto vantaggio o utilità conseguito dal reo attraverso la sua condotta il quale, peraltro, segna il perfezionamento della condotta. Invero, il momento consumativo del delitto di truffa si verifica con l’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto dipendente dagli artifizi e raggiri. Ne consegue che la truffa è un reato a carattere istantaneo con effetti permanenti.

Sotto il profilo soggettivo, invece, la norma de qua è incriminata a titolo di dolo generico, con irrilevanza degli scopi perseguiti. E’ discusso in dottrina se nella rappresentazione e volontà del fatto debba rientrare anche il danno procurato al soggetto passivo. In particolare, secondo una prima ricostruzione il danno rappresenta solo un requisito oggettivo e, ove ne risulti la correlazione con il profitto, resta irrilevante che l’agente lo abbia incluso nell’oggetto delle sue mire, con la diretta conseguenza che se il raggirato, attraverso azioni giudiziarie, ottenga il risarcimento del pregiudizio subito, ciò non basta ad escludere l’elemento soggettivo tipico del reato in parola, poiché esso non richiede il fine di danneggiare (GAROFOLI R.).

  1. La truffa contrattuale quale species della truffa

Una species della truffa disciplinata ex art. 640 c.p. è la cosiddetta ‘truffa contrattuale’, la quale è stata oggetto di una lunga e complicata operazione interpretativa da parte della giurisprudenza, che ne ha forgiato uno statuto peculiare capace però di inserirsi nel modello di incriminazione di cui all’art. 640 c.p. (ANTOLISEI).

Ciò posto, si noti che la fattispecie in parola viene a configurarsi allorquando il soggetto agente, sempre mediante artifizi o raggiri adoperati durante la formazione di un negozio giuridico, induce il soggetto passivo (rectius: la vittima) a concludere il negozio stesso. Appare oltremodo evidente che, il reato di truffa contrattuale viene a sussistere in tutti quei casi in cui il contraente vittima, a seguito dell’artificio e del raggiro altrui, conclude un contratto recante condizioni a lui sfavorevoli che, in condizioni ordinarie che prescindono dall’inganno subito dall’altra parte contraente, non avrebbe accettato. L’inganno – così come definito precedentemente – può essere perpetrato in qualsiasi momento dell’iter formativo del contratto, dalla fase delle trattative a quella prodromica che sia comunque influente sulla volizione dei soggetti, o addirittura a quella dell’esecuzione che costituisce l’antitesi del comportamento secondo buona fede, imposto alle parti contraenti dalle norme del codice civile. Alla luce di quanto affermato, emerge sin da subito l’elemento di discrimen tra dolus bonus e dolus malus (MESSINEO), da cui discende l’esistenza di un vizio del consenso idoneo a rendere il contratto invalido e che sconfina nell’ambito dell’art. 640 c.p. rappresentando il punto focale per determinare o meno la rilevanza penale della condotta del contraente. E, infatti, bisogna prestare notevole attenzione agli elementi necessari ai fini della configurazione della fattispecie in parola dal momento che, ai fini della configurabilità del reato di truffa, non è sufficiente la mera violazione del dovere di buona fede, ma è necessario quel quid pluris capace di consolidare la circostanza ingannevole in cui versa il soggetto passivo. Tuttavia uno dei temi maggiormente dibattuti tanto in dottrina quanto in giurisprudenza in ordine al reato di truffa contrattuale riguarda il momento consumativo della stessa.

Sul punto, come si avrà modo di constatare nel prosieguo della trattazione, la giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che giacché reato istantaneo e di danno quello di truffa contrattuale si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore faccia seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo; e, dunque, esso si concretizza non già allorquando il soggetto passivo assume, per effetto di artifizi e raggiri, l’obbligazione quanto piuttosto nel momento in cui viene a concretarsi l’effettivo conseguimento del vantaggio da parte del soggetto contraente attivo e la definitiva perdita di tipo patrimoniale del cosiddetto contraente raggirato (Cfr. Cass. pen. Sez. II Sent., 16/12/2011, n. 47421; Cass. pen. Sez. II Sent., 28/04/2017, n. 31652; Cassazione Penale, Sez. II, 23 maggio 2018 – ud. 9 maggio 2018 -, n. 23080).

  1. Il momento consumativo della truffa contrattuale

Come anticipato. anche la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17353/2020 è tornata ad affrontare il tema del momento consumativo della cosiddetta truffa contrattuale.

La Corte territoriale – si legge nel testo della sentenza – «ha fatto corretta applicazione del principio per cui il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione – che segna il “dies a quo” della prescrizione – va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente. Ha, pertanto, individuato il momento consumativo del reato nella percezione delle somme asseritamente destinate all’investimento e, invece, accreditate sui conti correnti dell’imputato e dagli stessi successivamente prelevati in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dalla consegna delle relative somme, l’imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti finanziari offerti in vendita». Inoltre – prosegue il provvedimento – «il delitto di truffa commesso dall’intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni finanziarie ha, invero, natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell’ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l’autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l’investimento, mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo».

  1. La vicenda fattuale e i termini della questione

La vicenda processuale prende avvio dalla decisione operata, con sentenza del 26 marzo 2018, dalla Corte di Appello di Venezia la quale – in parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso – ha proceduto alla riqualificazione dei reati di cui al sub a) secondo le originarie imputazioni di truffa che, il giudice di primo grado, invece, aveva ritenuto in parte integranti il diverso reato di appropriazione indebita dichiarandone la prescrizione.

La Corte – si legge nella sentenza – ha, altresì, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in riferimento ai fatti consumati in danno di talune delle persone offese rideterminando la pena irrogata nei confronti dell’imputato, revocando le statuizioni civili, per poi confermare nel resto la sentenza resa dal Tribunale.

Più in particolare, i fatti occorsi riguardano la proposta di adesione ad un fondo d’investimento – avanzata dall’odierno imputato per conto di una società titolare di un progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione computerizzata di un cervello umano e fondata sulla scorta di un accordo contrattuale intercorso con altra società – nei confronti di una serie di investitori, dei quali il medesimo aveva già gestito i risparmi, mediante la prospettazione di immediati e rilevanti rendimenti, con conseguente raccolta di ingenti somme di denaro, che però non risultavano essere confluite nell’investimento ma, al contrario, utilizzate dallo stesso per scopi personali. Sulla scorta di ciò, all’imputato venivano addebitati gli ulteriori reati di truffa aggravata [capi c), d), e g)], di esercizio abusivo dell’attività finanziaria [capo b] e di dichiarazione infedele riguardo i redditi percepiti in conseguenza delle operazioni finanziarie ricostruite e sottratte all’imposizione tributaria.

Avverso la suddetta pronuncia l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorreva in cassazione denunciando – per ciò che in tal sede rileva – con il secondo dei cinque motivi di ricorso, la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.

Più nel dettaglio, secondo la ricostruzione operata dalla difesa, la sentenza impugnata aveva ricostruito un’ipotesi di truffa contrattuale, a consumazione istantanea, realizzatasi con la raccolta di ingenti somme di denaro, destinate ad investimenti ed invece utilizzate per finalità differenti che, non solo aveva determinato l’alterazione del ruolo rivestito dall’imputato all’interno della vicenda ma avrebbe, altresì, omesso di esaminare come le risorse erogate fossero dall’imputato consegnate a soggetti terzi, ai quali – sempre secondo quella che è la tesi difensiva – andava ricondotta l’esclusiva gestione delle medesime, con conseguente insussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie di truffa quali gli artifizi e raggiri, giacché in presenza di un investimento incerto, adeguatamente illustrato agli investitori sia in riferimento ai margini di rischio che alle ingenti remunerazioni.

Detto in altri termini, secondo la difesa, tanto la Corte di Appello di Venezia quanto il Tribunale avrebbero sostanzialmente trascurato la disamina di quella che era l’operazione finanziaria sottesa e gestita non già dall’imputato, quanto piuttosto dalla società titolare del progetto di ricerca, dai suoi funzionari e avvocati (per conto della quale il ricorrente aveva proposto l’investimento).

Peraltro, sempre nel secondo dei motivi del ricorso di cui in parola, la difesa evidenzia che l’attribuzione della natura di reato istantaneo – operata dalla Corte territoriale contrariamente da quanto ritenuto dai giudici in primo grado – pone la necessità di verificare le norme di matrice civilistica in tema di esecuzione del contratto, un’esecuzione rispetto alla quale – nel ragionamento difensivo – l’imputato deve ritenersi estraneo, giacché lo stesso limitatosi alla sola raccolta dei fondi destinati all’investimento ed al loro riversamento ai promotori ed amministratori del progetto (rectius: società), con conseguente responsabilità civile e annullamento della sentenza e rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello. Per di più, rileva ancora la difesa, secondo il negozio stipulato dall’odierno imputato e l’avvocato della società promotrice del progetto e dalla successiva operazione di cessione del credito ivi prevista, emerge come la società avrebbe trattenuto per sè le “somme dagli interessi dovuti al buon esito dell’operazione”, somme che, dunque, non essendo trattenute dal ricorrente rileverebbero l’insussistenza del reato.

  1. Le motivazioni della Corte di Cassazione

Anzitutto, i giudici della Suprema Corte di Cassazione evidenziano l’eccessiva genericità del secondo motivo del ricorso ritenendo, nella specie, che il ricorrente avesse solamente in astratto approfondito gli aspetti costituitivi del reato di truffa contrattuale senza, però, individuare in modo specifico e puntuale le censure del caso di specie e limitandosi, piuttosto, a contestare sostanzialmente il momento consumativo del reato e l’elemento intenzionale, senza oltretutto tenere in considerazione e censurare gli elementi probatori posti a sostegno della sentenza impugnata indicativi degli elementi indiziari del dolo iniziale. Con riferimento, dunque, a tale aspetto la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che dalla lettura del testo della sentenza de qua, “non si ravvede nessuna omissione valutativa delle ragioni dell’impugnazione, nè alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi”.

In secondo luogo, i giudici, rilevano sotto il profilo oggettivo come il reato di truffa – correttamente riqualificato in tali termini dalla Corte territoriale – fosse da ritenersi senz’altro sussistente giacché – come puntualmente rilevato dalla Corte di Appello di Venezia – “già al momento della stipula dei contratti, seguita dalla consegna delle relative somme, l’imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti finanziari offerti in vendita”.

Più in particolare – si legge nel corpus delle motivazioni in diritto offerte dalla Suprema Corte – in ordine alla natura fraudolenta della proposta, a rilevare sotto il profilo oggettivo e soggettivo è il silenzio posto in essere al momento della stipula del contratto da parte di chi effettivamente ha l’onere di rendere note le circostanze utili ai fini della concreta valutazione delle reciproche prestazioni (rectius: l’imputato) il quale assume, perciò, elemento idoneo a ritenere sussistente la fattispecie criminosa della truffa di cui all’art. 640 c.p. giacché integrante gli elementi costitutivi della norma e cioè gli artifizi e i raggiri capaci di falsare la volontà negoziale del soggetto passivo (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 13411 del 05/03/2019; Cass. Pen., Sez. II, n. 39698 del 13/09/2019).

Per ciò che concerne, invece, il momento consumativo del reato di cui all’art. 640 c.p., i giudici di legittimità nella sentenza in commento, dopo aver evidenziato la corretta riqualificazione del reato operata dalla Corte di Appello di Venezia, hanno precisato come la stessa abbia adeguatamente inquadrato, nella fattispecie al suo vaglio, il momento consumativo del reato nella percezione delle somme asseritamente destinate all’investimento e, invece, accreditate sui conti correnti dell’imputato e dagli stessi successivamente prelevati in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dalla consegna delle relative somme, l’imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti finanziari offerti in vendita.

I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito in motivazione che il delitto di truffa commesso dall’intermediario finanziario che, sprovvisto di autorizzazione, percepisca denaro da parte dei privati al fine di investirli in operazioni finanziarie da un lato assume natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell’ingiustificato arricchimento allorquando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l’autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l’investimento, mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 189 del 21/11/2019 – dep. 2020). Cosicché, trattandosi, per giurisprudenza pacifica, di reato istantaneo e di danno, la medesima Corte territoriale ha correttamente individuato e asserito nella sentenza impugnata ” […] il momento della cui consumazione – che segna il “dies a quo” della prescrizione – […] alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente” (Cfr. Cass. Pen, Sez. II, n. 11102 del 14/02/2017).

La Suprema Corte, infatti, ha concluso per la corretta individuazione del momento consumativo e, quindi, del dies a quo rilevante ai fini della prescrizione dichiarando il motivo di censura in parola non solo “aspecifico” ma altresì “in ogni caso, manifestamente infondato”.

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