Il reato di ricettazione. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.42866/2017.

In cosa consiste il reato di ricettazione ex art. 648 del codice penale, quali elementi lo caratterizzano e lo contraddistinguono e come è punito.

Trattasi di reato contro il patrimonio il cui oggetto è costituito da denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Ricettazione: cos’è;

Elementi del reato di ricettazione;

Ricettazione e incauto acquisto: differenze tra i due reati;

Il reato di ricettazione: la pena;

Il regime sanzionatorio del reato di ricettazione;

La giurisprudenza sul reato di ricettazione;

Ricettazione: cos’è

Il reato di ricettazione è infatti posto in essere, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato, da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, con il fine di procurare un profitto per sé o per altri.

L’accertamento del delitto presupposto

Una particolare attenzione deve essere posta sull’accertamento del delitto presupposto: infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 3211/1999; Cass. n. 4077/1990; Cass. n. 26308/2010), ha statuito che il reato anteriore non deve essere necessariamente accertato, in quanto la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e che non necessariamente l’autore dello stesso sia noto (cfr. Cass. n. 9410/1990); da ciò si evince che il delitto presupposto non necessita di un accertamento sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.

Elementi del reato di ricettazione

Venendo agli elementi del reato di ricettazione, il soggetto attivo può essere chiunque, ad eccezione di colui che ha concorso nel reato presupposto, e coincide con colui che pone la condotta così come descritta nell’articolo 648.

A proposito di condotta, la ricettazione si configura come reato a forma vincolata, integrato dall’acquisto, dalla ricezione o dall’occultamento di denaro o cose provenienti da delitto o dall’attività di intermediazione posta in essere a tal fine.

Venendo all’elemento soggettivo, la ricettazione può configurarsi se il soggetto agente è certo della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto.

Tale consapevolezza, secondo quanto ha statuito la Suprema Corte (con la pronuncia n. 12704/2012) è deducibile da qualsiasi elemento, diretto ovvero indiretto, perciò anche dal comportamento dell’imputato, ovvero dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza.

Ricettazione e incauto acquisto: differenze tra i due reati

L’individuazione dell’elemento soggettivo è importante al fine di distinguere tale figura di reato con quella del favoreggiamento reale e dell’incauto acquisto; dal Favoreggiamento Reale, articolo 379 del Codice Penale, si distingue in quanto quest’ultimo è caratterizzato dal fatto che l’ipotetica ricezione della cosa mobile avviene nell’esclusivo interesse dell’autore del reato principale, mentre la differenza con l’incauto acquisto (Acquisto di cose di sospetta provenienza, articolo 712 Codice Penale, reato contravvenzionale) consiste nel fatto che l’autore viene punito per una sua negligenza e quindi punito per non aver accertato, prima dell’acquisto, la provenienza illecita del bene.

Il reato di ricettazione: la pena

La pena prevista per la fattispecie base del reato di ricettazione è quella della reclusione da due a otto anni e della multa da 516 euro a 10.329 euro.

Se il fatto è di particolare tenuità, però, la pena è più lieve e coincide con la reclusione sino a sei anni e la multa sino a 516 euro.

In altri casi, invece, la pena è aumentata. Si tratta delle ipotesi in cui il fatto riguarda denaro o cose che provengono da rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, c.p., di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, c.p. o di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

Il regime sanzionatorio del reato di ricettazione

Il primo comma dell’articolo 648 del codice penale prevede il regime sanzionatorio della reclusione da due anni ad otto e con la multa da 516 euro ad euro 10.329; mentre nel secondo comma è prevista una attenuante se il fatto è di particolare tenuità, prevedendo la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad euro 516; trattandosi di circostanza attenuante e non di figura autonoma di reato, quindi è necessario il giudizio di comparazione con il valore intrinseco della cosa e con la Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena, ex articolo 133 c.p. Con il Decreto Legislativo 14 agosto 2013, num. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, è stata aggiunta l’aggravante della pena nel caso in cui la cosa mobile provenga dal delitto di rapina aggravata, articolo 628, III comma, c.p., di estorsione ai sensi dell’articolo 629, II comma, c.p., furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, I comma, n. 7 -bis.

La giurisprudenza sul reato di ricettazione

La giurisprudenza sul reato di ricettazione è ricca e significativa.

Con la sentenza 27983/2019, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto provato l’elemento psicologico della fattispecie delittuosa in esame dall’accettazione di una proposta contrattuale che sarebbe altrimenti ingiustificabile.

Possiamo poi segnalare la sentenza del 14 novembre 2014 n. 47129, con la quale la Corte ha affermato che non è escluso dall’ipotesi della ricettazione l’avere guidato un’autovettura munita di falso certificato di autorizzazione al transito al parcheggio libero nelle aree riservate agli invalidi rilasciato ad una persona defunta.

Infine merita di essere segnalata la pronuncia di legittimità numero 42866/2017, che ha chiarito che la particolare tenuità, che rende meno severa la pena per la ricettazione, deve essere desunta da una valutazione dei fatti complessiva e nella quale siano ricompresi anche le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res”.

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