Investigatore privato rivela un tradimento: è reato? Cassazione sentenza n.33106/20 del 25 novembre 2020.

Investigatore privato rivela un tradimento: è reato?

Cassazione sentenza n.33106/20 del 25 novembre 2020

Il delitto di diffamazione può configurarsi anche a carico di un detective incaricato da uno dei coniugi, quando c’è una divulgazione di notizie non autorizzata.

Da qualche tempo, sospetti che il tuo coniuge ti tradisca. Stai in guardia ma non hai le prove, finché un giorno un tuo amico detective, al quale avevi chiesto di indagare, ti comunica di avere scoperto la sua infedeltà. Li ha visti durante un incontro clandestino. Gli credi anche perché ti mostra documenti inoppugnabili: ha scattato foto compromettenti che ritraggono i due amanti in atteggiamenti affettuosi.

Il problema è che questo tuo amico chiacchierone rivela l’accaduto anche ad altri oltre a te. Così la notizia si diffonde in breve tempo; la tua reputazione tra i vicini e nell’ambiente di lavoro è irrimediabilmente compromessa.

È bene sapere subito, per evitare di incorrere in rischi penali, che diffondere indebitamente la notizia di un’infedeltà coniugale integra gli estremi del delitto di diffamazione e, perciò, anche la condotta di un investigatore privato che rivela un tradimento è reato, come ha affermato di recente la Corte di Cassazione in un’interessante pronuncia a carico del titolare di un’agenzia investigativa.

Ma questo reato richiede alcuni precisi elementi, altrimenti non è configurabile e la Suprema Corte ha colto l’occasione per delinearne i contorni. L’orientamento della giurisprudenza è netto: affermare l’esistenza di un tradimento può costituire un’offesa alla reputazione del coniuge tradito, se la notizia viene divulgata.

Se ti sembra strano che un detective di un’agenzia di investigazione privata possa essere imputato di diffamazione pur avendo ricevuto dal suo cliente l’incarico di accertare i fatti e avendone relazionato l’esito positivo in maniera riservata, procedi nella lettura. Ti sarà chiaro come tale condotta possa essere ritenuta, in taluni casi, penalmente rilevante e quando invece può essere scriminata perché risulta svolta in maniera lecita.

Indice:

1 La diffamazione

2 Tradimento e diffamazione

3 Investigatore privato e diffamazione

4 Divulgare un tradimento è diffamazione?

5 Quando l’attività del detective non è reato

La diffamazione

Il reato di diffamazione [1] si configura quando, comunicando con uno o più soggetti, viene offesa la reputazione di una persona non presente. La reputazione è la stima che un individuo ha nella società e nelle comunità cui appartiene. Non è il sentimento che la persona ha di sé, ma quella che l’ambiente ha di lui e del suo onore e decoro.

La diffamazione è aggravata quando l’offesa è recata col mezzo della stampa (compresi i siti internet ed i social), quando è commessa in danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o quando consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Per aversi diffamazione non è necessario che la divulgazione sia falsa: il fatto potrebbe essere anche vero. Perciò attribuire una relazione adulterina a una persona sposata, partecipando a diverse persone questa circostanza, costituisce un’offesa alla sua reputazione.

A livello sociale, le “corna” possono pesare parecchio sia a chi le mette sia a chi le subisce, soprattutto quando si è costretti a “portarle” pubblicamente. Spesso, è il tradito a dover sopportare il maggior giudizio di disvalore, ma anche il traditore può essere leso in modo molto grave nella sua immagine di integrità, quando la notizia dell’infedeltà di coppia si è diffusa nei rispettivi ambienti frequentati dai partner.

Tradimento e diffamazione

Bisogna premettere che il tradimento non è un reato, precisamente non lo è più da quando, oltre 50 anni fa, è stato espunto dal nostro ordinamento il delitto di adulterio.

Il tradimento, però, pur non costituendo neppure un illecito civile, comporta delle conseguenze giuridiche perché può fondare la separazione coniugale e comportare l’addebito nei confronti del coniuge che si è reso responsabile di tale comportamento, violativo dell’obbligo di fedeltà assunto verso l’altro coniuge con il matrimonio.

Affermare falsamente che vi è stato un tradimento integra il reato di diffamazione, come ha stabilito di recente la Cassazione [2] confermando la condanna emessa nei confronti di un marito che aveva parlato in giro di una relazione coniugale intrattenuta dalla moglie, in realtà inesistente, così diffondendo la falsa notizia a più persone nel suo ambiente.

L’ingiusta accusa si era anche tradotta in una denuncia e, perciò, l’uomo è stato condannato anche per il reato di calunnia commessa in danno della moglie. Per maggiori particolari su tale vicenda, leggi l’articolo “diffamazione relazione extraconiugale”.

Investigatore privato e diffamazione

Anche un investigatore privato può rispondere di diffamazione, se accusa qualcuno di adulterio senza riscontri e opera in modo da ledere la reputazione del coniuge tradito; ma è esente da colpa se la comunicazione è confidenziale e rivolta esclusivamente a chi gli ha commissionato l’incarico. In questo caso, infatti, come precisa una nuova sentenza della Corte di Cassazione [Cass. sent. n.33106/20 del 25 novembre 2020], manca la volontà di divulgare la notizia a terzi e dunque non sussiste l’elemento psicologico del reato, rappresentato dal dolo.

Nella vicenda decisa dai giudici di piazza Cavour l’investigatore era stato denunciato – e condannato dal Tribunale – per aver inviato alla cliente una email in cui resocontava le indagini svolte e in particolare comunicava la notizia secondo cui il marito avrebbe avuto una relazione sentimentale con una collega. Mancavano, però, gli elementi di riscontro a questa pesante affermazione.

La Suprema Corte ha affermato che «il bene giuridico protetto dalla norma è l’onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. L’evento del reato si verifica nel momento in cui viene leso il bene della reputazione ed è dunque costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino».

Sotto questo profilo però – prosegue la sentenza – «È necessario che i termini o le espressioni utilizzate siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo e in tal senso la divulgazione di fatti non veritieri concernenti la vita di quest’ultimo può non determinare automaticamente tale lesione, ben potendo risultare indifferenti per l’integrità della sua reputazione».

Divulgare un tradimento è diffamazione?

Secondo l’orientamento degli Ermellini, non basta che vi sia l’informazione di una condotta obiettivamente idonea a ledere la reputazione altrui – come è sicuramente attribuire ad uno dei coniugi una relazione clandestina, specialmente quando la notizia non è vera – ma occorre anche la divulgazione a terzi, perché questi comportamenti sono considerati socialmente riprovevoli.

Infatti – precisa il Collegio – «Descrivere la persona, oggetto di comunicazione con altri, capace di tradire la fiducia del coniuge, allacciando una relazione sentimentale con un’altra donna, si ritiene costituisca condotta idonea a esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione».

Ma il reato nella vicenda concreta è stato escluso dal fatto che l’investigatore non aveva voluto che il contenuto della sua missiva, inviata alla cliente a mezzo posta elettronica a lei indirizzata, fosse reso noto ad altri (come provato dal fatto che su ogni pagina della relazione compariva la dicitura “servizio riservato” e il documento era intitolato: “Esito riservati accertamenti”).

Mancava, dunque, il requisito della “comunicazione con più persone” necessario ad integrare il reato di diffamazione. Ed infatti quel documento era stato utilizzato dalla donna nel procedimento di separazione personale, cioè per esercitare un suo diritto in giudizio. Irrilevante per la punibilità dell’investigatore il fatto che la moglie avesse fatto altri usi della notizia, mettendone a conoscenza altre persone.

Quando l’attività del detective non è reato

Sintetizzando, va sottolineato che per la Suprema Corte «L’attribuzione di una relazione clandestina, iniziata quando era ancora pienamente operante il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, ha un’oggettiva idoneità lesiva della reputazione» del coniuge traditore. Il reato può invece essere scriminato quando non emerge la volontà dell’investigatore di diffondere a terzi i risultati dei suoi accertamenti, perché in tal caso manca il dolo.

La sentenza sottolinea, infatti, che «L’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase o la notizia denigratoria venga a conoscenza di più persone, sicché ai fini della configurabilità del reato è necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone, ovvero con una sola persona, ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri ed agisca rappresentandosi e volendo tale evento».

Invece, come abbiamo visto, il detective si era premurato di comunicare l’esito dei suoi accertamenti. In questo caso, però, «la notizia del comportamento riprovevole» tenuto dal marito è stata comunicata dall’investigatore «esclusivamente alla committente dell’attività investigativa»; la conoscenza da parte di terze persone delle notizie riferite dal titolare dell’agenzia era avvenuta al di fuori della sua volontà e probabilmente contro di essa, tenuto conto della natura riservata della comunicazione inviata alla cliente.

Note:

[1] Art. 595 Cod. pen.

[2] Cass. sent. n. 13564/20 del 4 maggio 2020.

 

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