Mantenimento figlio maggiorenne: quando cessa l’obbligo
Quando cessa il dovere di mantenere il figlio: la ricerca del posto non più confacente alle proprie ambizioni lavorative.
La cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne è, da anni, al centro di numerose vertenze giudiziarie. In questi ultimi anni, però, la giurisprudenza ha mutato radicalmente la propria posizione: complici la crisi del mercato occupazionale e le difficoltà nella ricerca di un lavoro, il figlio può oggi vantare il diritto ad essere mantenuto solo se non è in grado di raggiungere l’indipendenza economica, a prescindere dal fatto che non si tratti del posto ideale. In buona sostanza, il giovane che ha ormai completato il percorso di studi deve essere pronto ad accettare ciò che gli viene offerto, finanche un posto precario. A tanto sono arrivati gli ermellini (Corte Suprema di Cassazione ordinanza n. 29779 del 29.12.2020).
Se il lavoro dei sogni, per il quale si è tanto studiato, stenta ad arrivare, il giovane divenuto ormai maggiorenne deve essere in grado di ridimensionare le proprie ambizioni cercando un’occupazione più modesta. In caso contrario, rischia di perdere il mantenimento dei genitori.
Qui di seguito faremo una rapida rassegna di quelle che sono le principali sentenze in tema di cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tenendo appunto conto della svolta interpretativa sposata ormai dai tribunali.
Indice:
- Quando c’è l’obbligo di mantenimento dei figli?
- Cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
- Quale lavoro fa cessare l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni?
Quando c’è l’obbligo di mantenimento dei figli?
Non esiste un limite di età prestabilito oltre il quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli. Di regola, i genitori sono tenuti a mantenere i figli fino a quando iniziano a lavorare e il lavoro permette loro di raggiungere l’indipendenza economica.
Il mantenimento deve essere corrispondente al tenore di vita dei genitori: quindi, non è possibile ridurre il mantenimento solo per evitare che il giovane gestisca una somma eccessiva rispetto alle sue necessità primarie.
Tanto più benestanti sono i genitori, tanto maggiore sarà l’importo dell’assegno di mantenimento.
Cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
I genitori possono liberarsi dall’obbligo di mantenere i figli:
quando i figli iniziano un’attività lavorativa che permette loro di raggiungere l’indipendenza economica;
oppure quando il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da inerzia o rifiuto ingiustificato del lavoro stesso da parte dei figli.
Dunque, se l’obbligo di mantenimento non ha una durata prestabilita, i doveri dei genitori verso i figli che hanno ormai compiuto 18 anni non devono andare oltre ragionevoli limiti temporali, perché tutto quanto necessita per il mantenimento della prole è finalizzato alla realizzazione di un progetto educativo e di un percorso di formazione, ma non per sempre [2].
Sempre secondo la Cassazione [3], i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli fino al completamento del percorso formativo prescelto e all’acquisizione della capacità lavorativa che gli permetta di raggiungere l’autosufficienza.
Il figlio disoccupato non ha diritto ad essere mantenuto fino a quando non trova un’occupazione. Secondo i giudici infatti [4], superata una certa età indicativamente fatta coincidere con i 30-35 anni (a seconda del percorso di studi), è possibile presumere che l’assenza di un’occupazione sia imputabile alla pigrizia del giovane e non all’assenza di occasioni.
Il mantenimento cessa definitivamente una volta che il figlio abbia trovato un’occupazione: non più – come si riteneva un tempo – quella confacente alle sue aspirazioni lavorative, ma quella che gli consente l’indipendenza economica, a prescindere dal tipo di attività. Qualunque essa sia.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito [5] che la prole adulta conserva il diritto al mantenimento solamente se, una volta ultimato il prescelto percorso formativo scolastico dia prova – l’onere, quindi, è a suo carico – di un effettivo impegno a trovare un’occupazione «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni».
Diversamente, un’assistenza protratta all’infinito finirebbe per sfociare in «parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani» [6].
Una volta raggiunta l’autosufficienza, il figlio perde definitivamente il diritto al mantenimento, anche se, dopo poco tempo, dovesse tornare ad essere disoccupato: in tal caso, infatti, non rivive l’obbligo di mantenimento.
Quale lavoro fa cessare l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni?
La sintesi del pensiero della Cassazione è questa: il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente – e quindi perde il diritto al mantenimento – quando comincia a percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, a prescindere dalle sue ambizioni che si dovranno quindi ridimensionare.
Anche un lavoro part-time, se a tempo indeterminato, giustifica la cessazione dell’assegno di mantenimento [7]. Non è infatti necessario che il figlio diventi benestante. E in più, se il giovane rifiuta immotivatamente l’offerta di lavoro, perde comunque il diritto all’assegno di mantenimento.
Ciò dimostra il cambio di rotta della giurisprudenza contro gli eccessi di assistenzialismo sensibilizzando i figli maggiorenni all’autoresponsabilità.
Ecco alcune delle più interessanti pronunce a riguardo.
«Il figlio ha diritto all’assegno solo se, a fine percorso scolastico, provi di essersi attivato per raggiungere l’indipendenza impegnandosi nella ricerca di occupazioni offerte dal mercato del lavoro anche ridimensionando aspirazioni [5]».
«Perché cessi l’obbligo di mantenere la prole adulta si guarda l’età, il livello di competenza professionale e tecnica, l’impegno nel reperire un lavoro e la condotta tenuta dal raggiungimento dei 18 anni».
«Il maggiorenne va mantenuto finché non sia autonomo purché non lo sia per inerzia o rifiuto ingiustificato. Indice d’inerzia colpevole è la mancata autosufficienza in un’età in cui si è da tempo inseriti in società» [9].
Per il mantenimento ai maggiorenni, il criterio di rigore cresce in proporzione alla loro l’età, fermo restando che il diritto all’assegno non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura [10].
Note:
[1] Cass. ord. n. 29779 del 29.12.2020.
[2] Cass. sent. n. 10207/2017.
[3] Cass. 22 luglio 2019 n. 19696.
[4] Trib. Milano 29 marzo 2016; Trib. Bari 21 settembre 2006.
[5] Cass. sent. n. 17183/2020.
[6] Cass. sent. n. 12952/2016.
[7] Cass. sent. n. 11186/2020.
[8] Cass. sent. n. 12952/2016.
[9] Cass. sent. n. 5088/2018.
[10] Cass. sent. n. 1118/2020.