Testimonianza dell’avvocato – Facoltà astensione –
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27703 del 03/12/2020
Prova civile – testimoniale – capacita’ a testimoniare – Testimonianza dell’avvocato – Facoltà astensione – Funzione – Controllo del giudice – Oggetto.
La facoltà riconosciuta dall’art. 249 c.p.c. all’avvocato di astenersi dal testimoniare su quanto conosciuto in ragione della propria professione (sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale) è
destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che al difensore tecnico possano essere resi noti fatti e circostanze utili per l’esercizio di un efficace ministero difensivo,
dovendo il controllo riservato al giudice, circa il corretto esercizio della facoltà di astensione, focalizzarsi esclusivamente sulla ricorrenza del presupposto oggettivo, riferito alla condizione di
avvocato di colui che è chiamato a testimoniare, e di quello soggettivo, riferito all’oggetto della deposizione, che deve riguardare circostanze conosciute per ragione del ministero difensivo o
dell’attività professionale.