Tamponamento a catena e presunzione di concorso di colpa. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n.4304/2021

Tamponamento a catena e presunzione di concorso di colpa.

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza

n.4304/2021

In caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione quanto previsto dall’art. 2054, secondo comma, c.c. a norma del quale “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Si tratta di una presunzione “iuris tantum” di colpa in egual misura su entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. Tale presunzione può essere superata qualora venga fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 4304/2021 (sotto allegata) respingendo il ricorso di un motociclista che aveva convenuto in giudizio l’impresa assicurativa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, esponendo di aver subìto gravi lesioni alla persona a seguito di un sinistro occorso mentre era alla guida causato da un’automobile che era fuggita senza prestare soccorso.

L’istante aveva chiesto, dunque, i conseguenti danni anche non patrimoniali, ma la domanda era stata accolta dal Tribunale solo parzialmente, in quanto era riconosciuto un concorso di colpa paritario, confermato anche in appello: rilevato si fosse trattato di un tamponamento a catena, la Corte riteneva non fosse stata superata la presunzione di colpa concorrente prevista dall’art. 2054, secondo comma, del codice civile. Una conclusione confermata anche dalla Cassazione, nonostante, il motociclista ritenga si fosse trattato di un tamponamento avvenuto con veicoli fermi in colonna.

Rispetto della distanza di sicurezza

Gli Ermellini rammentano come ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, il conducente di un veicolo debba essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” d’inosservanza della distanza di sicurezza.

Di conseguenza, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., il conducente resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria e dimostrare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr., ad esempio, Cass., n. 13703/2017).

Se, invece, il tamponamento deriva da scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass., 4021/2013, Cass., 15788/2018).

Diverso, invece, ciò che avviene in ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, poiché in tal caso trova applicazione il citato art. 2054, secondo comma, c.c. con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

E si tratta proprio di quanto avvento nel caso in esame caso di specie, dovendosi applicare, secondo la Cassazione, la richiamata normativa. Ciò in quanto la Corte d’Appello ha accertato che il ciclomotore tamponato, e poi finito contro altro veicolo antistante, “non era fermo” bensì era oggetto di “guida” e si trovava “in una situazione di traffico con veicoli fermi” in colonna. Dalla situazione descritta, deriva l’operatività della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, del codice civile, che nella vicenda di cui è causa non è stata superata.

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