Gli artt. 784 ss. c.p.c. disciplinano la divisione giudiziale, che deve essere chiesta in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti.
Indice:
Divisione giudiziale: cos’è e come funziona
Instaurazione del giudizio
Poteri del giudice istruttore
Progetto di divisione
Divisione delegata ad un notaio
Ricorso congiunto divisione
Divisione giudiziale: cos’è e come funziona
La procedura di scioglimento delle comunioni disciplinata dagli artt. 784 ss. del codice di rito è applicabile sia alle divisioni ereditarie che in qualunque altro caso di divisione giudiziale di comunioni.
La regola, in materia, prevede il litisconsorzio necessario degli eredi o dei comunisti, come espressamente previsto dall’art. 784: le domande di scioglimento, infatti, devono sempre proporsi “in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti, se vi sono”.
Le norme in oggetto vanno integrate, peraltro, con quanto previsto dagli artt. 1111 c.c. e 713 c.c. che, con disposizioni analoghe, stabiliscono, rispettivamente per la comunione e per l’eredità, che “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione” e che “i coeredi possono sempre domandare la divisione”.
Instaurazione del giudizio
Pertanto, in mancanza di accordo stragiudiziale tra i condomini (o coeredi), lo scioglimento della comunione può essere chiesto con atto di citazione, da depositarsi:
presso il tribunale del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (v. art. 23 c.p.c.)
in caso di divisione ereditaria, presso il giudice del luogo di apertura della successione (art. 22 c.p.c.)
La divisione rientra tra le materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilità della domanda (ad eccezione del caso in cui la divisione sia richiesta a domanda congiunta ex art. 791-bis c.p.c.).
Poteri del giudice istruttore
Al giudice spetta la direzione delle operazioni di divisione (eventuali vendite, formazione delle quote, assegnazione, etc.), ma questi può anche decidere di delegarla ad un notaio.
In presenza di immobili di non agevole divisione, il giudice può disporne la vendita all’incanto e il ricavato verrà successivamente aggiunto alla massa patrimoniale da dividere, per essere suddiviso tra i partecipanti in ragione delle quote di ciascuno.
Progetto di divisione
Il compito più importante del giudice istruttore è quello di predisporre il progetto di divisione, da depositarsi in cancelleria per renderlo conoscibile agli interessati.
Contestualmente, il giudice fissa l’udienza di discussione a cui possono partecipare gli eredi (o condomini) e i creditori.
In mancanza di contestazioni, il progetto è dichiarato esecutivo con ordinanza non impugnabile, altrimenti si apre un vero e proprio giudizio da concludersi con sentenza.
Se le quote dei condomini sono uguali, si procede all’assegnazione dei vari lotti mediante estrazione a sorte, disciplinata dalle apposite disposizioni date del giudice al riguardo.
Divisione delegata ad un notaio
Come si è anticipato, il giudice può delegare la direzione della divisione ad un notaio.
In tal caso, quest’ultimo deve dare avviso alle parti (condomini e creditori) almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni, per consentirne l’intervento.
In caso di contestazioni, il notaio non ha il potere di dirimerle e deve riportarne notizia in apposito verbale, da trasmettere al giudice istruttore, che si pronuncerà con ordinanza a seguito di comparizione delle parti in udienza.
Analogamente accade in caso di mancato accordo sul progetto di divisione approntato dal notaio.
Ricorso congiunto divisione
Norma di particolare importanza è quella contenuta nell’art. 791-bis c.p.c., che introduce una procedura semplificata, applicabile quando non vi siano contestazioni né sul diritto di domandare e partecipare alla divisione, né sulle quote di spettanza.
In tal caso, la divisione si domanda con ricorso congiunto, contenente la richiesta di nomina di un professionista (notaio o avvocato) cui delegare le relative operazioni.
Contro il progetto di divisione formato dal professionista è possibile proporre ricorso al tribunale; in mancanza, esso è reso esecutivo con decreto giudiziale.