Danno all’immagine: ultime sentenze di merito e della Corte Suprema di Cassazione.

Danno all’immagine: ultime sentenze di merito e della Corte Suprema di Cassazione.

Risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale; criteri per la determinazione dell’indennizzo; requisiti per l’applicabilità dell’attenuante per fatti di particolare tenuità.

Indice:

1 Il danno all’immagine ed alla reputazione non sussiste “in re ipsa”

2 Danno all’immagine: deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento

3 Equivalente pecuniario del danno

4 Risarcimento del danno

5 Lesione all’immagine dell’ente pubblico

6 Lesione dell’immagine: natura del danno e risarcibilità

7 Danno alla reputazione e all’immagine: prova

8 Danno recato all’immagine della pubblica amministrazione

9 Danno all’immagine subito dalla PA: è risarcibile?

10 Erronea iscrizione nella centrale rischi.

Il danno all’immagine ed alla reputazione non sussiste “in re ipsa”

Il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2968

Danno all’immagine: deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento

Il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

Tribunale Siena, 10/12/2020, n.829

Equivalente pecuniario del danno

Il danno all’immagine ed alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Spetta quindi pur sempre al danneggiato fornire in giudizio la prova dei danni subiti e dimostrarne così l’entità ai fini della liquidazione del risarcimento, salvo l’esercizio del potere discrezionale del Giudice di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., il quale tuttavia dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’”iter” della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno.

Tribunale Civitavecchia, 16/09/2020, n.742

Risarcimento del danno

In tema di danno all’immagine e alla reputazione, la valutazione di “lesività diffamatoria” deve essere formulata rispetto ad una notizia associata a delle immagini da valutarsi nel loro complesso e non certamente in maniera “atomistica” tenendo conto dei singoli fatti o delle singole immagini che, da soli, non possono assumere alcuna valenza offensiva. Ciò posto, nel caso, come quello in esame, la mera pubblicazione di fotografie – per i luoghi in cui le stesse sono state scattate, per i contesti e per la moltitudine di personaggi ivi raffigurati – non può rappresentare di per sé stessa lesione del diritto all’onore ed alla rispettabilità della persona, anche perché il singolo soggetto che si mette in posa in locali pubblici in fotografie di gruppo, con personaggi noti e non, accetta il rischio – non potendo ben conoscere tutti i soggetti ritratti – del contesto di persone in cui si inserisce per essere ritratto e, quindi, della successiva eventuale pubblicazione.

Tribunale Napoli sez. IX, 04/08/2020, n.5469

Lesione all’immagine dell’ente pubblico

È risarcibile il pregiudizio non patrimoniale consistente nel danno all’immagine dell’ente pubblico per il discredito dell’Amministrazione derivante dal ritardo nella consegna degli alloggi di edilizia popolare. Ciò sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 1218 e 2059 c.c., quale pregiudizio di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost. , quale è il diritto all’immagine di un ente giuridico.

Tribunale Gela, 29/01/2019, n.42

Lesione dell’immagine: natura del danno e risarcibilità

La fattispecie del danno da lesione all’immagine rientra nell’ipotesi di danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. Si configura la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra quello relativo all’immagine, quando si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito, come danno c.d. conseguenza.

Tribunale Gorizia, 12/06/2018, n.242

Danno alla reputazione e all’immagine: prova

Il danno alla reputazione e all’immagine è un danno – conseguenza che richiede la specifica prova da parte di chi ne invoca il risarcimento e ciò in quanto il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, non risultando ammissibile una richiesta risarcitoria che si limiti ad allegare il danno alla reputazione subito, quale affermato professionista, senza dimostrare i pregiudizi ricollegabili all’attività professionale svolta.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 15/10/2018, n.9984

Danno recato all’immagine della pubblica amministrazione

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’attenuante speciale prevista dall’art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 c.p., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato.

(Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata negata tale attenuante per l’oggettiva gravità del danno recato all’immagine della pubblica amministrazione e alla segretezza delle indagini della polizia giudiziaria).

Cassazione penale sez. VI, 09/11/2018, n.8295

Danno all’immagine subito dalla PA: è risarcibile?

Il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all’immagine è risarcibile anche qualora derivi dalla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione.

(Fattispecie in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Cassazione penale sez. II, 20/06/2018, n.41012

Erronea iscrizione nella centrale rischi

Non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice del merito che abbia respinto la richiesta di danno extrapatrimoniale dell’avvocato che si sia limitato ad allegare il danno all’immagine e alla reputazione per errata iscrizione nella “centrale rischi”, ove non siano stati dimostrati pregiudizi concreti ricollegabili all’attività professionale svolta, occorrendo prove dirette o indizi gravi, precisi e concordanti per riconoscere un pregiudizio risarcibile derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.

Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19137

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