Archiviazione per particolare tenuità del fatto: ultime sentenze della Corte Suprema di Cassazione .. e non solo.

Indagini preliminari; chiusura delle indagini; richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto; iscrizione nel casellario giudiziale.

Se la persona offesa si oppone alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve indicare le ragioni del suo dissenso. Nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, non occorre indicare le indagini suppletive. Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è soggetto all’iscrizione nel casellario giudiziale? È ammissibile il ricorso per Cassazione dell’indagato contro il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto? Per conoscere le risposte a queste e a tante altre domande, leggi le ultime sentenze contenute nel seguente articolo.

Indice:

1 Opposizione dell’indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto

2 Ragionevole durata del processo e obbligatorietà dell’azione penale

3 Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto

4 Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto

5 Iscrizione nel casellario giudiziale

6 Notifica all’indagato

7 Ricorso in Cassazione

8 Impugnazione della sentenza in Cassazione

9 Opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto: requisiti di ammissibilità

10 Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto: quando è nullo?

11 Restituzione degli atti al pubblico ministero

12 Validità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità

Opposizione dell’indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto

In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l’opposizione dell’indagato, il cui interesse è quello di dimostrare l’insussistenza del reato, deve essere informata, a pena di inammissibilità, agli stessi requisiti di concretezza e pertinenza previsti, per l’opposizione della persona offesa, dall’art. 410 c.p.p., sia pur con riferimento alle ragioni del dissenso contemplato dall’art. 411, comma 1-bis, c.p.p. rispetto alla fondatezza della notizia di reato.

Cassazione penale sez. III, 19/12/2019, n.14740

Ragionevole durata del processo e obbligatorietà dell’azione penale

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, c.p.p., censurati per violazione degli artt. 3,111, comma 2, e 112 Cost., nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità della ordinanza di archiviazione, e, in via subordinata, dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui tale comma introduce una disciplina irragionevolmente differenziata per la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto rispetto alla richiesta di archiviazione ordinaria.

Le questioni aventi per presupposto il divieto di iscrizione al casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto — in forza dell’interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 fornita dalla Corte di cassazione, nella sentenza 26 gennaio-20 giugno 2017, n. 30685, poi superata dalla successiva sentenza delle sezioni unite penali 30 maggio-24 settembre 2019, n. 38954, depositata nelle more dell’incidente di costituzionalità — sono manifestamente inammissibili per aberratio ictus, in quanto il rimettente, anziché formulare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. f), del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede l’obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione, censura i predetti articoli del codice di procedura penale, che — tuttavia — nulla dispongono in proposito.

Le ulteriori questioni concernenti la omessa previsione dell’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione sono manifestamente irrilevanti, posto che il giudice a quo deve unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sicché dette questioni risultano meramente prospettiche ed eventuali.

Corte Costituzionale, 15/11/2019, n.238

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale. Ad affermarlo sono le sezioni Unite della Cassazione che, discostandosi da un consolidato orientamento, escludono però la menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. Nessun pregiudizio per l’indagato, dunque, in quanto la scrittura esplica i suoi effetti solo all’interno del circuito giudiziario. Per i giudici di legittimità l’iscrizione costituisce l’esito della procedura speciale, ex articolo 411, comma 1-bis, del codice di rito, che assicura il contradditorio, blindando il diritto di difesa e, inoltre ha il solo scopo di documentare l’archiviazione con effetto limitato all’ambito del circuito giudiziario.

Cassazione penale sez. un., 30/05/2019, n.38954

Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto

È ammissibile l’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.

Cassazione penale sez. III, 29/05/2019, n.36687

Iscrizione nel casellario giudiziale

Va rimessa alle sezioni Unite la questione se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto sia soggetto o no all’iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313.

Vi è infatti, contrasto tra l’orientamento, per vero maggioritario, secondo cui il provvedimento in questione non va iscritto, non rientrando nella categoria dei “provvedimenti giudiziari definitivi” di cui alla citata disposizione, e altro orientamento, pur minoritario, secondo cui sarebbe invece necessaria l’iscrizione, vuoi per consentire, per il futuro, l’apprezzamento del requisito della non abitualità del comportamento che è posta a fondamento dell’istituto, vuoi, in ogni caso, per giustificare la previsione dell’articolo 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, relativa all’avviso da dare all’indagato in caso di richiesta di archiviazione avanzata per la particolare tenuità del fatto, spiegabile proprio per il contenuto meno favorevole di tale archiviazione rispetto a quella per ragioni di merito (la Corte si esprime a favore di questo secondo orientamento, evidenziando che l’articolo 3, comma 1, lettera f), ricomprende comunque espressamente anche i provvedimenti definitori ex articolo 131-bis del codice di procedura penale e che, in ogni caso, per l’archiviazione per particolare tenuità la riapertura delle indagini ex articolo 414 del codice di procedura penale motivata dalla necessità di nuove investigazioni è meramente teorica, conseguendone la sostanziale stabilità del relativo provvedimento, che presuppone già l’accertamento del fatto, la sua attribuzione all’indagato e la riconducibilità all’ipotesi di particolare tenuità).

Cassazione penale sez. I, 27/02/2019, n.9836

Notifica all’indagato

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emesso ai sensi dell’art. 34 d.lg. n.274 del 2000, senza previa notifica all’indagato, poiché questi è privo d’interesse ad impugnare ex art. 568 cod. proc. pen. considerato che il decreto di archiviazione non comporta l’applicazione di alcuna sanzione, nemmeno accessoria e non fa stato in procedimenti civili o amministrativi, né è destinato ad essere iscritto nel casellario giudiziale.

Cassazione penale sez. V, 17/09/2018, n.48610

Ricorso in Cassazione

È ricorribile per Cassazione l’ordine di iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, in quanto non previsto dalla legge.

Cassazione penale sez. I, 25/06/2018, n.31600

Impugnazione della sentenza in Cassazione

La sentenza che afferma la non punibilità per particolare tenuità del fatto è impugnabile in Cassazione. A precisarlo è la Suprema corte senza entrare nel merito della questione circa l’impugnabilità del decreto del Gip che dispone l’archiviazione del procedimento pendente riscontrata la particolare tenuità del fatto.

Per i giudici di legittimità, la possibilità di impugnare una sentenza dibattimentale che abbia riconosciuto la particolare tenuità del fatto, si fonda sulla sicura annotazione della pronuncia nel certificato giudiziale. Una certezza che deriva dalle modifiche apportate all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 313/2002 dall’articolo 4 del decreto legislativo 28/2015.

Cassazione penale sez. III, 22/05/2018, n.49789

Opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto: requisiti di ammissibilità

E’ ammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto se nell’atto di opposizione vengono spiegati i motivi perché il fatto non possa considerarsi di lieve entità. (nel caso di specie si trattava di un furto nel supermercato per un modico valore commesso da un soggetto con abitualità).

Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 18/04/2018, n.624

Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto: quando è nullo?

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.

 

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa in seguito all’udienza camerale fissata per l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero fondata sull’inidoneità degli atti a sostenere l’accusa in giudizio).

Cassazione penale sez. VI, 14/02/2018, n.10455

Restituzione degli atti al pubblico ministero

Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per Cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Cp.

Con la restituzione degli atti al pubblico ministero, infatti, non si realizza un indebito ritorno a una fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irrimediabile del suo corso: il pubblico ministero è nuovamente titolare degli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, che può esercitare, sia ripresentando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna emendata dagli eventuali errori segnalati, sia procedendo con altro rito, sia, infine, mediante richiesta di archiviazione del procedimento.

(La Corte ha in proposito recepito quell’orientamento giurisprudenziale che sostiene la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero a seguito della restituzione degli atti da parte del giudice per le indagini preliminari, e ciò in base alla previsione dell’articolo 459, comma 3, del Cpp, per il quale la regressione del procedimento è effetto legittimo delle determinazioni assunte dal giudice di non dare corso al procedimento monitorio; e, per converso, non ha condivisione altro orientamento secondo cui invece la restituzione degli atti al pubblico ministero non avrebbe consentito la proposizione della richiesta di archiviazione, ostandovi il già avvenuto esercizio dell’azione penale, sul presupposto che vi ostasse il principio dell’obbligatorietà e irretrattabilità dell’azione penale sancito dall’articolo 112 della Costituzione).

Cassazione penale sez. un., 18/01/2018, n.20569

Validità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa a seguito dell’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nel corso della quale il giudice per le indagini preliminari aveva espressamente invitato le parti a prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione ai sensi dell’art.131-bis cod.pen.).

Cassazione penale sez. VI, 16/01/2018, n.6959

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