Cointestazione di un conto corrente; debito; cointestatari; libretto di deposito cointestato con il soggetto incapace; presunzione di contitolarità di un conto corrente.
Indice:
1 Conto corrente cointestato e regolamentazione dei rapporti tra i correntisti
2 Pignorabilità della quota di spettanza del solo cointestatario debitore
3 Il conto corrente cointestato è regolato dall’articolo 1298
4 Conto corrente bancario cointestato: sequestro preventivo
5 Omesso deposito degli estratti conto del conto corrente cointestato
6 La Banca può compensare il saldo attivo su un conto corrente cointestato?
7 Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione
8 Prelievo dal conto corrente cointestato somme in misura superiore alla metà di quanto depositato
9 Conto corrente cointestato: il sequestro preventivo
10 L’abuso di relazione di prestazione d’opera
11 Il pagamento di un debito di un contitolare attraverso il conto corrente cointestato
12 Conto corrente cointestato: come superare la presunzione di contitolarità
13 La presunzione di comune spettanza delle somme presenti su un conto corrente cointestato
14 Pagamento dell’indebito a persona defunta ritenuta viva.
Conto corrente cointestato e regolamentazione dei rapporti tra i correntisti
In caso di conto corrente intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall’art. 1854 c.c. (che disciplina i rapporti tra correntisti ed istituti di credito) ma dall’art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ciò significa che, se da un lato deve presumersi che le somme presenti su conto corrente cointestato spettano ai titolari in parti uguali, dall’altro lato è possibile per ciascun correntista dimostrare il contrario, e cioè che, in realtà, le somme debbono essere suddivise secondo criteri differenti.
In particolare, nel caso in cui si riesca a dimostrare che il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti discendere dal versamento di somme appartenenti ad uno solo dei correntisti, si deve escludere che gli altri possano, nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo medesimo. Né può ritenersi che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà dell’originario intestatario di attribuire la proprietà di somme ai nuovi cointestatari, in assenza di una chiara manifestazione in tal senso.
Tribunale Torino sez. III, 29/10/2020, n.3794
Pignorabilità della quota di spettanza del solo cointestatario debitore
In un deposito in conto corrente cointestato a più persone con facoltà per ciascuna di esse di compiere, anche separatamente, operazioni, il creditore di una di esse non può pignorare presso la banca l’intera somma portata in deposito, ma soltanto la quota di spettanza del suo debito determinata secondo il principio posto dall’art. 1101 c.c., secondo il quale le quote di partecipazione alla comunione si presumono uguali.
Tribunale Benevento sez. I, 11/09/2020, n.1184
Il conto corrente cointestato è regolato dall’articolo 1298
Nel conto corrente bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente, sicchè, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto.
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2020, n.15966
Conto corrente bancario cointestato: sequestro preventivo
Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter c.p. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato non è configurabile una presunzione generale, ancorché relativa, secondo cui tutte le somme giacenti sul conto devono considerarsi riferibili al soggetto indagato; la questione si pone, in particolare, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, cioè in relazione ad un tipo di confisca per il quale è invece necessario verificare il nesso di derivazione della ‘res’ dal reato e che il bene sia ‘appartenente’ al soggetto indagato e non ad un terzo estraneo al reato per cui si procede.
Ciò che dunque deve essere accertato non è la materiale disponibilità da parte dell’indagato del denaro versato sul conto corrente cointestato quanto, piuttosto, il fatto che il denaro sia causalmente riconducibile allo stesso indagato, provenga cioè da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato.
La comproprietà del denaro che si realizza successivamente al versamento di questo sul conto corrente cointestato con un soggetto ‘terzo estraneo’, non rende cioè irrilevante l’accertamento della provenienza del denaro su quel conto. Il sequestro totalitario finalizzato alla confisca ‘diretta’ del denaro giacente sul conto corrente cointestato può essere disposto non sulla base di meccanismi presuntivi, ma a seguito di una verifica, anche solo a livello indiziario, che il conto sia alimentato solo da somme dell’indagato.
In mancanza di tale elemento, il sequestro può essere disposto solo sulla parte del denaro ‘riconducibile’, proveniente dall’indagato; la riferibilità, in tutto o in parte, del denaro all’indagato deve essere oggetto di accertamento, seppure a livello indiziario, da parte del pubblico ministero che chiede il sequestro totalitario o parziale delle somme.
Cassazione penale sez. VI, 04/03/2020, n.25427
Omesso deposito degli estratti conto del conto corrente cointestato
In mancanza del deposito degli estratti conto del conto corrente cointestato ed in contestazione tra le parti, non è possibile ritenere superata la presunzione di eguaglianza di contribuzione a detta provvista su tale rapporto.
Tribunale Bergamo sez. III, 23/01/2020, n.227
La Banca può compensare il saldo attivo su un conto corrente cointestato?
La cointestazione di un conto corrente vale a rendere solidale il credito o il debito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore dell’uno, dell’altro o di entrambi; ne deriva, per effetto del principio di solidarietà attiva, che la Banca è pienamente legittimata a compensare il saldo attivo presente su un conto corrente cointestato, con il debito di uno dei cointestatari presente su altro rapporto o conto, facendo applicazione dell’art. 1853 c.c.
Corte appello Ancona, 28/06/2019, n.1084
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all’intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ma è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l’esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il sequestro di un libretto di deposito postale nominativo cointestato con i genitori dell’indagato, alimentato esclusivamente dai ratei pensionistici di questi ultimi, dai proventi della vendita di un immobile privo di alcun collegamento con la condotta criminosa, nonché dagli investimenti rivenienti dalla medesima provvista lecita).
Cassazione penale sez. VI, 18/04/2019, n.24432
Prelievo dal conto corrente cointestato somme in misura superiore alla metà di quanto depositato.
Integra il reato di appropriazione indebita prelevare somme di denaro in un conto corrente cointestato superiore in misura superiore alla metà del denaro depositato nello stesso.
(Nel caso di specie, la moglie del curatore nominato ad un soggetto in stato di infermità e deficienza psichica prelevava da un libretto di deposito cointestato con il soggetto incapace somme di denaro cospicue per finalità del tutto estranee alla cura del soggetto infermo, nonostante tutte le somme di danaro prelevate derivassero da pensioni di invalidità del soggetto invalido).
Corte appello L’Aquila, 06/03/2019, n.3418
Conto corrente cointestato: il sequestro preventivo
Può essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p., dell’intera somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, senza che assumano rilievo le presunzioni o i vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la successiva possibilità di procedere a un effettivo accertamento dei beni che siano di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato.
Cassazione penale sez. III, 13/02/2019, n.29079
L’abuso di relazione di prestazione d’opera
L’abuso di relazioni di prestazioni d’opera, previsto come circostanza aggravante dall’art. 61, n. 11 c.p., è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo di “facere”.
(Fattispecie in tema di appropriazione indebita, rispetto alla quale è stata ritenuta la configurabilità dell’aggravante in esame nella condotta dell’imputato che, approfittando di una procura generale e speciale, rilasciata dalla convivente in virtù di un rapporto di mandato comportante obblighi di “facere” – comprensivi dell’obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. -, si era appropriato per intero dei corrispettivi della vendita del patrimonio immobiliare della persona offesa, depositati su un conto corrente cointestato, di cui il ricorrente poteva disporre in forza dei poteri rappresentativi e gestori conferitigli).
Cassazione penale sez. II, 30/01/2019, n.13775
Il pagamento di un debito di un contitolare attraverso il conto corrente cointestato
La presunzione di contitolarità di un conto corrente non impedisce ai cointestatari di regolare i propri rapporti di debito -credito avvalendosi dello stesso conto: ragione per cui il pagamento di un debito di un contitolare attraverso il conto corrente cointestato non costituisce prova della riconducibilità ad entrambi dell’avvenuto pagamento, in presenza di altri elementi idonei a ricondurre ad uno solo dei cointestatari l’adempimento stesso.
Cassazione civile sez. III, 20/04/2018, n.9816
Conto corrente cointestato: come superare la presunzione di contitolarità
In assenza di prova della titolarità esclusiva del denaro esistente sui conti bancari (nella specie: si trattava di un conto corrente bancario cointestato tra due persone) va applicata la presunzione di contitolarità in pari misura prevista dall’art. 1298 c.c.
Tribunale Savona, 24/12/2017
La presunzione di comune spettanza delle somme presenti su un conto corrente cointestato
In tema di conto corrente cointestato, la presunzione di comune spettanza delle somme presenti su un conto corrente cointestato è valevole unicamente nei confronti della banca a mente dell’art. 1854 del codice civile.
Viceversa, per quanto attiene ai rapporti tra i correntisti, la presunzione del credito solidale in parti uguali vige soltanto ove non risulti diversamente ex art. 1298 del codice civile sicché, nel caso in cui risulti dimostrato che il prelevante non abbia effettuato dei versamenti sul predetto conto corrente, questi non potrà avanzare diritti sul saldo del medesimo.
Tribunale Trani sez. I, 02/11/2017, n.2336
Pagamento dell’indebito a persona defunta ritenuta viva
Il pagamento dell’indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal “solvens”, fa sorgere l’obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che di fatto si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest’ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di “accipiens” e, con essa, l’obbligo di restituire quanto acquisito.
(In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che – in relazione alla domanda di ripetizione proposta da un istituto di credito, il quale per anni aveva erogato, per conto dell’INPS, la pensione ad un soggetto defunto mediante accredito su un conto corrente cointestato a quest’ultimo e ad un terzo – aveva ritenuto l’obbligo restitutorio trasferito dal beneficiario defunto ai suoi eredi, anziché sorto direttamente ed esclusivamente in capo al terzo cointestatario che aveva prelevato le somme indebitamente erogate).
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, n.17705