Guida stato di ebbrezza: si può rifiutare esame del sangue?
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 10135 del 16 marzo 2021
Alcoltest: cos’è e come funziona? Quando è illegittimo il prelievo ematico per accertare il tasso alcolemico?
È cosa nota che non ci si può mettere alla guida di un veicolo se prima si è alzato il gomito o si è fatto uso di sostanze droganti. La legge sul punto è molto chiara: la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti è un reato punito con l’arresto e la sospensione della patente. Affinché l’illecito possa essere accertato, però, le forze dell’ordine devono avvalersi di apposita strumentazione che consenta di verificare, con precisione, quale sia il tasso alcolemico, cioè il quantitativo di alcol etilico nel sangue. Non è infatti sufficiente aver bevuto alcolici per essere incriminati: occorre, al contrario, che il tasso alcolemico superi una certa soglia. Per effettuare tale accertamento, ci si avvale normalmente dell’etilometro; in alcune circostanze, però, un test davvero infallibile è quello derivante dal prelievo ematico presso una struttura sanitaria.
Si può rifiutare l’esame del sangue in caso di guida in stato di ebbrezza? Sul punto, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui l’invito, fatto a una persona che ha causato un sinistro, a recarsi in ospedale non per esigenze di cura ma esclusivamente di accertamento del tasso alcolemico, giustifica il rifiuto del soggetto a sottoporsi all’esame.
Insomma: sembrano esserci spiragli per un rifiuto del prelievo ematico che possa rivelare lo stato d’ebbrezza, nonostante vi siano altre sentenze di segno opposto. Se l’argomento ti incuriosisce, prosegui nella lettura: vedremo se si può rifiutare l’esame del sangue nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza.
Indice:
1 Guida in stato di ebbrezza: quando è reato?
2 Alcoltest: come funziona?
3 Alcoltest: si può rifiutare?
4 Prelievo ematico: si può rifiutare?
Guida in stato di ebbrezza: quando è reato?
Come anticipato in apertura, la guida in stato di ebbrezza diventa reato solamente se il tasso alcolemico è superiore allo 0,8 grammi per litro (0,8 g/l). Superata questa soglia, non soltanto si dovrà pagare una sanzione economica (rappresentata dall’ammenda), ma si rischia addirittura l’arresto.
Infatti, se il tasso rilevato si assesta tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni sono:
ammenda da ottocento a 3.200 euro (l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore ventidue e prima delle sette del mattino);
arresto fino a sei mesi;
sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Qualora il tasso alcolemico risulti addirittura superiore a 1,5 g/l, si avrà:
un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ventidue e le sette del mattino);
l’arresto da sei mesi a un anno;
la sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).
Al contrario, se il tasso alcolemico rilevato è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, il conducente alticcio è soggetto solo alla sanzione amministrativa pecuniaria (da 543 a 2.170 euro) e a quella accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi [1].
Al di sotto della soglia di 0,5 g/l, nessun tipo di sanzione potrà essere comminata, né penale né amministrativa.
Alcoltest: come funziona?
Come ricordato in premessa, solo un’apposita strumentazione tecnica può consentire di rilevare il preciso tasso alcolemico di una persona alla guida di una vettura.
Nessuno potrebbe, infatti, rendersi conto a occhio nudo della soglia precisa stabilita dalla legge, sebbene vi siano alcuni segni esteriori sicuramente rivelatori (alito vinoso, incapacità di reggersi in piedi, ecc.). In questa specifica circostanza, senza un vero e proprio alcoltest, la polizia potrebbe al massimo contestare la sanzione amministrativa ma non il reato.
Per misurare il tasso alcolemico preciso si utilizza l’etilometro (il ben noto alcoltest), cioè un apparecchio in grado di misurare la quantità di alcol (o meglio, di etanolo) presente nel sangue di una persona: l’alcol, infatti, entra in circolazione prima di essere espulso e per questa ragione può essere rilevato dall’etilometro sotto forma di gas, cioè tramite il respiro.
L’etilometro può essere chimico (il classico “test del palloncino”) oppure elettronico. In quest’ultimo caso, il macchinario non utilizza composti chimici ma sensori di gas.
Un metodo infallibile per misurare il tasso alcolemico è il prelievo del sangue. Come vedremo, però, questa procedura è azionabile nei casi di sinistri stradali, quando le persone coinvolte nell’incidente devono essere trasportate in ospedale per le necessarie cure mediche.
Alcoltest: si può rifiutare?
La polizia non può costringere una persona a sottoporsi all’alcoltest. Il rifiuto, però, può costare caro. Chi infatti senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi all’alcoltest può essere punito con l’arresto da sei mesi ad un anno, un’ammenda da 1.500 a seimila euro, la sospensione della patente per un periodo da uno a due anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti, nonché la confisca del veicolo.
Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione è anche prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente.
In altre parole, a chi rifiuta l’alcoltest si applicano le stesse sanzioni previste per chi si è messo alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Una vera e propria presunzione di colpevolezza.
Prelievo ematico: si può rifiutare?
Il rifiuto di sottoporsi a prelievo del sangue per guida in stato di ebbrezza potrebbe condurre a conseguenze differenti rispetto al rifiuto dell’etilometro.
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione [Cass., sent. n. 10135 del 16 marzo 2021], va assolto il conducente che rifiuta il prelievo di sangue se non ha bisogno di cure dopo il sinistro che ha causato.
Il caso riguardava un conducente che, dopo aver provocato un sinistro, risultava inizialmente positivo al precursore (strumento che rileva la presenza del sangue tramite la saliva); alla luce di ciò, le autorità invitavano il conducente a recarsi presso la più vicina struttura sanitaria per l’accertamento del tasso alcolemico visto che al comando di polizia erano sprovvisti di etilometro.
Secondo la Corte di Cassazione, il rifiuto è legittimo: il prelievo ematico dal quale si rileva la presenza dell’alcol nel sangue, infatti, è lecito solo se si rende necessario a seguito di trasporto del conducente in ospedale.
Per la precisione, solo nel caso in cui i conducenti siano stati coinvolti in incidenti stradali e siano stati sottoposti a cure mediche presso la struttura sanitaria, la polizia può chiedere che l’accertamento del tasso alcolemico venga effettuato nella stessa.
Queste due condizioni (sinistro e necessità di cure mediche) sono tassative e devono ricorrere congiuntamente. Nel caso esaminato, invece, sussisteva la prima in quanto c’era stato un incidente stradale riconducibile alla condotta di guida dell’imputato, ma non sussisteva la seconda perché non è risultato che il soggetto avesse necessità di cure mediche. Perciò, la richiesta di recarsi in ospedale per verificare la presenza di alcol nel sangue senza il bisogno reale di cure mediche è illegittima e il conducente può rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico.
Note:
[1] Art. 186 cod. str.