Gratuito patrocinio: straniero può autocertificare i redditi se manca attestazione consolare Cassazione penale, sez. V, sentenza 22/02/2018 n.8617.

Gratuito patrocinio: straniero può autocertificare i redditi se manca attestazione consolare

Cassazione penale, sez. V, sentenza 22/02/2018 n.8617.

L’impossibilità di produrre l’attestazione dell’autorità consolare relativa ai redditi prodotti all’estero può essere sopperita con la produzione dell’autocertificazione di tali redditi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza 22 febbraio 2018, n. 8617) accogliendo il ricorso di un marocchino avverso il provvedimento con cui era stata rigettata l’opposizione al decreto del giudice monocratico che aveva respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in quanto corredata dell’autocertificazione dei redditi prodotti all’estero anziché dall’attestazione dell’autorità consolare del Marocco.

In particolare il ricorrente adduceva una violazione di legge in relazione agli art. 79 e 94 del d.p.r. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), assumendo che il Tribunale non aveva valutato la tempestività della richiesta di attestazione all’Autorità Consolare, e la sua reiterazione prima della produzione dell’autocertificazione, configuratasi come scelta obbligata a fronte del mancato riscontro da parte dell’autorità consolare e della impossibilità di produrre quella documentazione.

Lo stesso Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione evidenziava come l’attestazione delle condizioni di reddito possa comportare rigetto dell’istanza solo se dipenda dalla negligenza dell’interessato, mentre non debbano nuocergli le inadempienze non a lui direttamente imputabili.

Il ricorso è stato ritenuto fondato e ha offerto il destro per un chiarimento ad opera della Suprema Corte sulla normativa in questione.

In particolare i giudici di legittimità hanno ricordato come l’art. 94 comma 2 del T. U. delle spese di giustizia legittimi il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione, che non possa produrre la documentazione richiesta dall’art. 79 comma 2 stesso T.U., alla produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Sul concetto di “impossibilità” previsto dalla norma sopra richiamata, i supremi giudici hanno specificato che la stessa non debba essere assoluta, come per es. nei casi di esplicito immotivato rifiuto, perché in un procedimento teso ad assicurare la difesa del non abbiente una simile interpretazione lascerebbe fuori tutte le ipotesi di inadempienza dello Stato interpellato, ancorché causate da motivazioni di mero ritardo.

L’interpretazione restrittiva – ha osservato la Corte – si porrebbe in contrasto con la ratio stessa della normativa che, soprattutto nell’ambito del procedimento penale, impone la tempestività dell’intervento statuale per assicurare congrua difesa al non abbiente, incompatibile con lungaggini burocratiche di Stati Esteri.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha affermato che l’impossibilità di produrre l’attestazione relativa ai redditi prodotti all’estero può essere sopperita con la produzione dell’autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di quell’art. 79 cit. e ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo.

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