I messaggi Whatsapp: sono una prova. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, penale, sez. V, 6 gennaio 2018 n.1822.

I messaggi Whatsapp: sono una prova. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, penale, sez. V, 6 gennaio 2018 n.1822.

Il messaggio ricevuto o anche spedito mediante l’applicazione WhatsApp è considerato una prova a tutti gli effetti e quindi è idoneo a entrare nel processo

Indice:

Messaggi WhatsApp: sono una prova

Trascrizione dei messaggi Whatsapp

Acquisizione dello smartphone al processo

La prova dei messaggi scambiati tramite WhatsApp nel processo civile

La chat come prova documentale nel processo penale

Messaggi WhatsApp: sono una prova

I messaggi WhatsApp possono essere una prova, utile a testimoniare il contenuto di quanto dagli stessi riportato.

Per far sì che un messaggio WhatsApp faccia il proprio ingresso all’interno di un processo come prova occorre essere in possesso di uno o più screenshot provenienti dal display del cellulare. Una volta ottenuto lo screenshot, il file contenente la conversazione può essere stampato, o, in alternativa, allegato mediante l’utilizzo di una penna usb da aggiungere al fascicolo.

In alternativa, il contenuto dei messaggi può essere fatto leggere a un soggetto terzo, che poi in un secondo momento sia disposto a testimoniare davanti al giudice. Mediante questo altro metodo, il messaggio può essere inserito all’interno del processo, mediante prova testimoniale. Si ricorda che la testimonianza per essere ammessa deve provenire da un testimone diretto (che ha letto il contenuto dei messaggi in prima persona). Non sono ammesse testimonianze indirette apprese da altri soggetti.

Trascrizione dei messaggi Whatsapp

La trascrizione dei messaggi è stata ammessa mediante sentenza del Tribunale di Milano: nel caso di contestazione sull’autenticità del messaggio prodotto, la parte ha la facoltà di chiedere al giudice di poter disporre di una consulenza tecnica d’ufficio. In questo caso il giudice deve provvedere alla nomina di un perito al quale dovrà essere consegnato il dispositivo telefonico. Dopo un attento ed accurato esame dello smartphone il perito deve provvedere a riportare il testo da lui visionato su un documento cartaceo ufficiale, il quale viene trasformato in una vera e propria prova all’interno del processo.

Acquisizione dello smartphone al processo

Oltre alle ipotesi sopra riportate il messaggio incriminatorio può far ingresso all’interno del processo, e quindi assumere valore di prova, mediante la diretta acquisizione del cellulare all’interno del processo.

La prova dei messaggi scambiati tramite WhatsApp nel processo civile

I messaggi scambiati tramite WhatsApp vengono qualificati come documenti informatici, i quali, ai sensi della l.n.40 del 2008, vengono equiparati ai tradizionali documenti. Ad essi sono quindi applicate tutte le norme in materia che sono presenti all’interno del nostro ordinamento.

All’interno del nostro codice civile rinveniamo l’art.2712 c.c. il quale prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

L’art. 2719 c.c. dispone invece che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

La copia in formato cartaceo o su supporto digitale di un documento informatico va a costituire una riproduzione meccanica equiparata ad una vera e propria fotocopia. In questo caso può essere considerata come prova solo se non viene contestata dalla controparte. Al riguardo si è espressa la giurisprudenza, che ha precisato come la contestazione debba essere accompagnata da fondate motivazioni che la giustifichino, come ad esempio la mancata indicazione della data.

In ogni caso, bisogna specificare che il materiale di contestazione fornito non può essere utilizzato e considerato come prova legale nel processo.

La chat come prova documentale nel processo penale

Come affermato dalla Cass. pen. sez. V, 06/01/2018 n. 1822 (per citarne una) il mondo della giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che le conversazioni fatte mediante l’utilizzo di cellulari o strumenti informatici costituiscono una vera e propria memorizzazione di fatto storico che equivale ad una vera e propria prova documentale, da poter usare ai fini probatori all’interno di un processo penale.

A tal proposito, si rammenta che l’articolo 234 c.p.p. ricomprende ogni scritto o altro documento in grado di rappresentare fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Anche nell’ambito del processo penale le conversazioni contenute nelle chat di WhatsApp sono considerate dall’unanime giurisprudenza una forma di memorizzazione di un fatto storico comparabile ad una prova documentale e, pertanto, utilizzabile ai fini probatori.

Anche in questo caso l’utilizzabilità della prova è condizionata dall’acquisizione del cellulare contenente il materiale incriminatorio e la trascrizione va a svolgere una funzione meramente riproduttiva del contenuto principale della prova documentale (v. Cass. pen. sez. II, n. 50986 del 06/10/2016 e Cass. pen. sez. V, n. 4287 del 29/09/2015).

Il cellulare deve essere consegnato agli inquirenti, in modo tale da poter effettuare tutte le verifiche. Senza la presenza del dispositivo che contiene i dati originali la trascrizione della copia fotografica o anche del materiale non ha nessun valore.

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su