Come si fa l’aggiornamento del reddito di cittadinanza?

Variazione dei dati personali, amministrativi, su reddito e patrimonio dei beneficiari Rdc, procedura di rinnovo: quali sono le pratiche necessarie.

Relativamente ai beneficiari del reddito di cittadinanza, sono molte le vicende che possono verificarsi durante il periodo di godimento del sussidio: può presentarsi, ad esempio, la necessità di modificare il titolare, o di comunicare la variazione di requisiti personali, amministrativi, reddituali o patrimoniali.

Come si fa l’aggiornamento del reddito di cittadinanza? Innanzitutto, non bisogna confondere l’aggiornamento del sussidio col rinnovo del sussidio, o con la dichiarazione di variazione, necessaria per comunicare gli eventi e le modificazioni reddituali e patrimoniali che possono incidere sul diritto al reddito di cittadinanza.

La procedura di aggiornamento del reddito è infatti differente sia dalla procedura di rinnovo, che da quella di variazione dei dati rilevanti sul diritto al beneficio.

Bisogna poi ricordarsi che, entro il mese di gennaio di ogni anno, è indispensabile presentare la dichiarazione Isee (che ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre), sulla cui base l’Inps ricava i dati di reddito, patrimonio, nonché importanti requisiti personali, familiari e amministrativi per il diritto al sussidio. Se non si aggiorna il reddito di cittadinanza con la presentazione dell’Isee, la ricarica della carta Rdc viene sospesa. Ma procediamo con ordine.

Indice:

1 Aggiornamento dei dati per il reddito di cittadinanza

2 Come si chiede l’aggiornamento dei dati?

3 Rinnovo reddito di cittadinanza

4 Come si presenta la domanda di rinnovo reddito di cittadinanza?

5 Che cosa succede se la situazione nell’Isee non è aggiornata, al momento della domanda?

6 Che cosa succede se si avvia un’attività lavorativa durante la fruizione del reddito?

7 Che cosa succede se l’attività lavorativa continua nell’anno successivo?

Aggiornamento dei dati per il reddito di cittadinanza

Che cosa succede se sorge la necessità di modificare dei dati relativi alla domanda di Rdc presentata, come i dati del titolare o del suo tutore, o di cambiare direttamente il nominativo del titolare? E se sorge la necessità di aggiornare i dati relativi alla residenza del nucleo beneficiario? La legge istitutiva del reddito di cittadinanza [1] non disciplina espressamente la possibilità di modificare il titolare della prestazione o i dati anagrafici dichiarati in domanda.

Per far fronte a questa necessità, è stata rilasciata un’apposita utility che consente alle sedi Inps di aggiornare i dati dichiarati nella domanda Rdc, purché l’istanza:

sia in corso di istruttoria;

non sia stata oggetto di revoca o decadenza.

Non deve inoltre risultare esaurita la durata (18 mesi) della prestazione di reddito di cittadinanza. Quanto esposto vale anche in relazione alla pensione di cittadinanza.

Le variazioni possibili sono le seguenti:

modifica delle generalità, dei dati anagrafici del richiedente la carta e del tutore, se presente;

variazione dello stato di cittadinanza e del luogo di residenza del richiedente;

modifica degli estremi del documento di riconoscimento, oppure dei dati del documento di riconoscimento del richiedente o del tutore, se presente;

variazione dei recapiti per le comunicazioni (dati di domicilio, e-mail e telefono cellulare).

Come chiarito dall’Inps [2], l’aggiornamento dei dati anagrafici del richiedente o del tutore, l’indicazione di un nuovo titolare della carta tra i membri del nucleo familiare, la sostituzione (o la nomina, o il venir meno) di un tutore comportano in ogni caso la generazione e il rilascio di una nuova Carta Rdc da parte di Poste Italiane.

Come si chiede l’aggiornamento dei dati?

L’aggiornamento dei dati può essere richiesto presso le sedi territoriali Inps, anche tramite posta elettronica certificata Pec, presentando:

un documento di identità in corso di validità;

il codice fiscale;

ogni altro documento che attesti la necessità di modifica dei dati (ad esempio, provvedimento di nomina di un tutore), dichiarati all’atto della domanda o intervenuti successivamente.

Rinnovo reddito di cittadinanza

L’Inps, con un recente messaggio [3], ha fornito importanti chiarimenti in merito alle domande di rinnovo del reddito di cittadinanza, per chi ha terminato i 18 mesi di fruizione. Il sussidio ha infatti una durata massima di 18 mesi, ma può essere rinnovato per altri 18 mesi; non c’è un numero massimo di rinnovi.

Nel messaggio, sono state illustrate le regole sul computo dei 18 mesi nell’ipotesi in cui il periodo massimo sia raggiunto con la fruizione di 2 o più domande, nonché le regole sulle variazioni di elementi relativi al nucleo familiare.

Come si presenta la domanda di rinnovo reddito di cittadinanza?

In fase di rinnovo, si deve seguire la stessa procedura di presentazione della domanda valida per la prima richiesta. È necessario dunque compilare il modello di domanda SR 180, Domanda Rdc/ Pdc.

Il modulo di domanda o rinnovo di reddito di cittadinanza si può:

scaricare dal sito web dell’Inps o dal portale web del reddito di cittadinanza, stampare, compilare e consegnare alle Poste;

compilare direttamente online, sul portale del reddito di cittadinanza o sul sito web dell’Inps (se si dispone di Spid), seguendo il percorso Prestazioni e servizi, Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza;

compilare con l’aiuto di un Caf, tramite i servizi telematici dello sportello.

Nella domanda bisogna indicare:

nel quadro A, i dati del richiedente;

nel quadro B, il possesso dei requisiti relativi alla residenza e la cittadinanza;

nel quadro C, il possesso dei requisiti familiari;

nel quadro D, il possesso dei requisiti economici;

nel quadro E, lo svolgimento di eventuali attività lavorative in corso non interamente rilevate nell’Isee;

nel quadro F, la verifica delle condizioni necessarie per il beneficio;

nel quadro G deve essere infine sottoscritta la dichiarazione.

Che cosa succede se la situazione nell’Isee non è aggiornata, al momento della domanda?

Se uno o più componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda Rdc, svolgono attività lavorativa autonoma, d’impresa o subordinata e i redditi che ne derivano non sono rilevati per l’intera annualità nella dichiarazione Isee, è necessario:

barrare l’apposito riquadro in domanda (Quadro E);

comunicare il reddito attraverso l’apposito modello RdC/PdC Ridotto, modello SR182.

L’Isee, infatti, include i redditi del secondo anno precedente e non considera gli eventuali redditi percepiti successivamente (a meno che non sia stato presentato l’Isee corrente).

Che cosa succede se si avvia un’attività lavorativa durante la fruizione del reddito?

Se uno dei componenti del nucleo beneficiario di Rdc avvia un’attività di lavoro subordinata, parasubordinata, autonoma o d’impresa, durante la fruizione del sussidio, è obbligatorio compilare e inviare il modello Rdc/Pdc– Com esteso, modello SR181. Tramite il modello si comunicano, nel dettaglio:

lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o d’impresa avviate dopo la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza;

alcune particolari variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda;

qualsiasi variazione del patrimonio immobiliare o di possesso di beni durevoli intervenuta dopo rispetto a quella comunicata nella dichiarazione Isee, che comporti il venir meno dei requisiti.

In sintesi, l’interessato deve presentare:

il modello di domanda Rdc/Pdc SR 180;

il modello RdC/Pdc Com ridotto SR182, se vi sono variazioni posteriori alla situazione “fotografata” nell’Isee, ma anteriori alla domanda di Rdc;

il modello Rdc/Pdc – Com esteso SR 181 per le variazioni successiva alla domanda di reddito di cittadinanza (per determinate variazioni è necessario presentare un nuovo Isee o un Isee corrente).

In fase di rinnovo, invece, l’interessato deve solo presentare il modello di domanda Rdc/Pdc SR 180 e non il modello ridotto SR182, in quanto già percettore del sussidio: le variazioni, durante il periodo di godimento, devono essere difatti comunicate con modello Rdc/Pdc – Com esteso SR 181.

Il modello RdC/PdC – Com Esteso deve essere presentato entro 30 giorni dall’evento a pena di decadenza dal beneficio; se il modello è presentato per l’avvio di un’ attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa individuale o di partecipazione durante la fruizione del sussidio, deve essere indicato il reddito presunto per l’anno.

Solo se l’attività lavorativa è autonoma o d’impresa, la comunicazione va rinnovata entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento (ad esempio, entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo), indicando il reddito percepito nel trimestre.

Che cosa succede se l’attività lavorativa continua nell’anno successivo?

Quando l’attività lavorativa già comunicata continua nell’anno successivo, sempre in costanza di godimento del sussidio, bisogna dichiarare il reddito annuo presunto entro il mese di gennaio, utilizzando lo stesso modello SR181.

Col modello SR181 bisogna anche comunicare le seguenti variazioni, successive alla presentazione della domanda di Rdc, che influiscono sul diritto al reddito di cittadinanza:

lo stato detentivo di uno o più componenti del nucleo familiare, o la cessazione di questo stato;

il ricovero in istituti di cura di lungo degenza o in altre strutture residenziali, a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, di uno o più componenti del nucleo familiare, o la cessazione del ricovero;

le dimissioni volontarie dal lavoro, ad eccezione di quelle per giusta causa o durante il periodo di prova, di uno o più componenti della famiglia;

ogni variazione del patrimonio immobiliare, mobiliare e dei beni durevoli intervenuta dopo il periodo considerato nella dichiarazione Isee in corso di validità, se comporta la perdita dei requisiti per il reddito di cittadinanza; queste variazioni vanno comunicate entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Note:

[1] DL 4/2019.

[2] Messaggio Inps 1983/2020.

[3] Messaggio Inps 3627/2020.

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