Guida in stato di ebbrezza: quando non è punibile?
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.11655 del 29 marzo 2021.
Particolare tenuità del fatto: quando guidare ubriachi non è sanzionabile? Con quale tasso alcolemico scatta il reato?
È cosa nota a tutti che la guida in stato di ebbrezza sia un illecito, punito con sanzione amministrativa oppure con l’arresto a seconda della gravità. Per la precisione, la legge fissa una soglia, superata la quale, scatta il penale. Per stabilire quando questo limite è superato, le autorità si avvalgono di appositi strumenti: si tratta del famoso etilometro, in grado di misurare la presenza di alcol nel sangue. Per legge, chi si mette alla guida della propria vettura da ubriaco potrebbe farla franca e non subire alcuna conseguenza penale: con questo articolo vedremo quando non è punibile la guida in stato di ebbrezza.
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, anche chi è colto al volante della propria vettura dopo aver alzato il gomito può beneficiare dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In altre parole, se il giudice ritiene che la condotta sia isolata, non sia stata grave e non ci siano danni a terzi, può decidere di non punire il conducente brillo. Una sorta di perdono, insomma. Quando può accadere ciò? Quando non è punibile il reato di guida in stato di ebbrezza?
Indice:
1 Guidare ubriachi: quando è reato?
2 Non punibilità per tenuità del fatto: cos’è?
3 Particolare tenuità: quando la punibilità non va esclusa?
4 Guida in stato di ebbrezza: quando escludere la punibilità?
Guidare ubriachi: quando è reato?
Come detto in apertura, non sempre è reato guidare da ubriachi. Nello specifico, la legge stabilisce alcune soglie:
se la presenza di alcol nel sangue (tasso alcolemico) non supera i 0,5 grammi per litro, non si commette alcun tipo di illecito, né penale né amministrativo;
se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, scatta il reato di guida in stato di ebbrezza, punito con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi ad un anno;
se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, allora si ha l’ipotesi più grave di reato di guida in stato di ebbrezza, punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno, oltre che con la sospensione della patente da uno a due anni [1].
Non punibilità per tenuità del fatto: cos’è?
A ogni crimine commesso corrisponde una pena. In teoria, è così, ma in pratica le cose vanno diversamente, anche perché la legge mette a disposizione dei giudici alcuni strumenti che consentono di escludere la punibilità in concreto per alcuni reati ritenuti non gravi. Tra questi strumenti rientra sicuramente la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la legge [2], «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, … l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».
In buona sostanza, la legge rinuncia a punire chi ha commesso un reato tutto sommato lieve, dal quale non sono derivati danni rilevanti e che risulta essere il frutto di una condotta occasionale dell’autore.
Particolare tenuità: quando la punibilità non va esclusa?
Non sempre il giudice può disporre l’esclusione della punibilità per particolare tenuità.
Per legge, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità «quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona».
Ancora, il giudice non può applicare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto «quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».
Il comportamento è abituale (e dunque non può procedersi ad applicare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità) nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Guida in stato di ebbrezza: quando escludere la punibilità?
Secondo la Corte di Cassazione [3], la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è configurabile anche se si guida ubriachi.
Richiamando un precedente orientamento [4], la Suprema Corte ha ricordato come la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti elencati nel paragrafo precedente, è applicabile a qualsiasi tipo di reato e, pertanto, anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza.
Né è rilevante, secondo la Corte di Cassazione, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie criminosa, rapportate ai valori dei tassi alcolemici accertati.
In astratto, dunque, anche chi ha superato il limite massimo (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) può beneficiare dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità.
Da tanto deriva che, se il conducente ubriaco non ha causato danni, non ha precedenti per guida in stato di ebbrezza e ha dimostrato, durante l’istruttoria, che si è trattato di una condotta del tutto occasionale, allora può ottenere di non essere punito per via della particolare tenuità del fatto.
Note:
[1] Art. 186 cod. str.
[2] Art. 131-bis cod. pen.
[3] Cass., sent. n. 11655 del 29 marzo 2021.
[4] Cass., sez. un., sent. n. 13681/2016.