Alcoltest e mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Sentenza del Tribunale di Belluno n. 54 del 2021.
Per il Tribunale di Belluno, il conducente ricoverato dopo l’incidente va avvisato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia se la polizia richiede ai sanitari l’alcoltest
Indice:
Avviso al soggetto prima di essere sottoposto ad alcoltest
Nullità dell’accertamento se manca il previo avviso
Le ipotesi in cui è obbligatorio l’avviso
Avviso al soggetto prima di essere sottoposto ad alcoltest
Se la Polizia richiede ai sanitari di sottoporre ad alcoltest il soggetto ricoverato a seguito di un incidente stradale, è necessario, a pena di nullità dell’accertamento, che allo stesso sia dato previo avviso, quale persona sottoposta alle indagini, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. del codice di procedura penale. Se manca la prova di tale avviso, l’accertamento dovrà ritenersi nullo e non sarà possibile stabilire la colpevolezza del conducente.
Lo ha chiarito il Tribunale di Belluno nella sentenza n. 54 del 2021 assolvendo per insussistenza del fatto l’imputato. Nel dettaglio, la pronuncia origina dalla contravvenzione elevatagli, ex art. 186 del Codice della Strada, per guida di un quadriciclo in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, come accertato mediante esami ematologici che evidenziavano un tasso alcolico pari a 2,20g/l.
Ad aggravare la situazione anche la circostanza che l’imputato aveva provocato un incidente stradale, in orario notturno, con fuoriuscita autonoma dalla sede stradale e collisione con altro veicolo. A seguito del sinistro, l’imputato era stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso, al quale la centrale operativa della Polizia, intervenuta sul posto, demandava gli accertamenti relativi al tasso alcolemico nel sangue del guidatore.
Nullità dell’accertamento se manca il previo avviso
Tuttavia, rileva il Tribunale, deve ritenersi fondata l’eccezione di nullità dell’accertamento: in particolare, la richiesta suddetta, acquisita nel dibattimento, non presenta la firma dell’interessato e manca la prova che l’imputato sia stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Come si legge in sentenza, “la mancanza della prova dell’avviso ad essere assistito da un difensore determina una nullità dell’accertamento, che non consente una pronuncia di colpevolezza nei suoi confronti”.
Il giudicante richiama, a tal fine, il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce sul medesimo argomento, a norma del quale: “l’effettuazione dell’alcoltest da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell’ambito di un protocollo medico-terapeutico” (cfr. Cass. n. 34886 /2015).
Pertanto, conclude il Tribunale, nonostante dalla deposizione dell’agente di P.G. intervenuto sul posto fossero emersi elementi tali da poter desumere l’ubriachezza dell’imputato, mancando l’esame del tasso, non è possibile appurare se sussista la fattispecie contestata, ovvero ricorra la sanzione amministrativa di cui alla lett. a) dell’art. 186 del Codice della Strada.
Le ipotesi in cui è obbligatorio l’avviso
Si evidenzia come l’orientamento di legittimità richiamato nella pronuncia de qua, è stato confermato da diverse pronunce successive: gli Ermellini hanno altresì precisato che l’avviso di farsi assistere dal difensore opera anche in caso di rifiuto da parte dell’interessato di sottoporsi all’accertamento tramite alcoltest.
Ancora, nella sentenza n. 8862/2020, la Suprema Corte ha evidenziato come, secondo il prevalente orientamento, la polizia giudiziaria debba dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., “non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (cfr. Cass. 11722/2019 e n. 27490/2019).
La ratio rinvenuta a giustificazione dell’obbligo di dare l’avviso non si ritiene “ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito, ma alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria”, essendo comune all’ipotesi in cui la P.G. si limiti a richiedere l’esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura.
Pertanto, conclude la Cassazione “l’ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi”.