Finalità turistica del contratto di viaggio; risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione; annullamento del viaggio con diritto del cliente alla restituzione delle somme versate; risarcimento del danno non patrimoniale.
Indice:
1 Acquisto di un pacchetto turistico da un tour operator
2 Vendita del pacchetto turistico
3 Compensazione pecuniaria
4 Contratto di viaggio tutto compreso
5 Contratto di viaggio: sottoscrizione
6 Danno da vacanza rovinata
7 Contratto di viaggio: responsabilità
8 Finalità turistica
9 Responsabilità dell’agenzia di viaggio
10 Risoluzione del contratto per inadempimento
11 Impossibilità sopravvenuta della prestazione
12 Inadempimento del contratto di viaggio tutto compreso
13 Contratto di viaggio vacanza tutto compreso: caratteristiche
14 Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio
15 Ricorso per il riconoscimento di compensazione pecuniaria
16 Conclusione di un contratto di viaggio tra consumatore e agente di viaggio
17 Contratto di viaggio turistico: risarcimento del danno non patrimoniale
Acquisto di un pacchetto turistico da un tour operator
Qualora un pacchetto turistico del “tour operator” venga acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggi, quest’ultima agisce, al contempo, come mandataria sia all’acquisto per conto del cliente sia alla vendita per conto del medesimo “tour operator”, ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra “tour operator” e cliente finale.
Ne consegue che l’adempimento, da parte dell’agente di viaggi, di un obbligo restitutorio del “tour operator” nei confronti del cliente (nella specie, la restituzione del prezzo del pacchetto turistico), per un verso, preclude all’agente di ripetere quanto versato al proprio cliente finale, posto che costui ha il diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per un servizio non ricevuto ed a trattenere l’utilità ricevuta, e, per altro verso – in difetto di un’azione titolata tra “solvens” e debitore indirettamente beneficiato dell’adempimento eseguito dal primo -, legittima l’agente di viaggi a proporre nei confronti del “tour operator” l’azione generale di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c.
Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n.26694
Vendita del pacchetto turistico
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”.
L’espressione usata dal legislatore nell’art. 14 d.lg. n. 111/1995 (“secondo le rispettive responsabilità”) indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l’agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale. L’assenza della solidarietà passiva tra agente e tour operator esclude che il primo possa esercitare nei confronti del secondo l’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c.
Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n.26694
Compensazione pecuniaria
L’art. 5, punto 1, regolamento (Ce) n. 44/2001 (Bruxelles I) deve essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di “materia contrattuale”, ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio “tutto compreso”, inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.
Corte giustizia UE sez. I, 26/03/2020, n.215
Contratto di viaggio tutto compreso
Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, contraddistinto dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori, la finalità turistica è l’interesse che il medesimo contratto mira a soddisfare, ossia la sua causa concreta. L’irrealizzabilità di tale scopo, dunque, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti implica, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio, l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione. Le parti sono esonerate dalle loro rispettive obbligazioni.
Nella fattispecie, pertanto, era corretta la sentenza di prime cure laddove, in relazione alla mancata fruizione del pacchetto turistico, aveva ritenuto l’incidente occorso ad uno degli appellati causa di impossibilità allo stesso non imputabile, benché la vicenda non dovesse essere inquadrata nell’alveo dell’art. 1463 c.c., bensì nell’autonoma figura dell’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore che implicava l’annullamento del viaggio con diritto del cliente alla restituzione delle somme versate senza decurtazione di somme a titolo di penale.
Corte appello Napoli sez. VII, 10/05/2019, n.2529
Contratto di viaggio: sottoscrizione
Lo specifico rapporto di mandato fra il tour operator e l’agente di viaggio si evidenzia nel momento in cui questi riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto facendogli sottoscrivere il contratto di viaggio. L’obbligo in capo all’agenzia di riversare al tour operator quanto corrisposto dai clienti finali non abbisogna di alcun mandato scritto, essendo una conseguenza ex lege del rapporto di mandato che è venuto a costituirsi tra l’agenzia stessa ed il tour operator.
Tribunale Cuneo sez. I, 16/01/2017, n.47
Danno da vacanza rovinata
Il danno da vacanza rovinata ha natura contrattuale trovando fondamento nell’inadempimento contrattuale delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggio e/o dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio e/o pacchetto turistico stipulato con il consumatore.
Corte appello Roma sez. IX, 21/06/2013, n.13664
Contratto di viaggio: responsabilità
In tema di responsabilità nel contratto di viaggio turistico, a norma degli art. 93 e 96 c. cons., è a carico dell’organizzatore (e/o del venditore) l’onere della prova dell’esistenza di una causa allo stesso non imputabile, analogamente all’art. 1218 c.c.
Tribunale Grosseto, 19/06/2012, n.686
Finalità turistica
Il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” – disciplinato dalla normativa emanata in attuazione della dir. 90/314/Cee – si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, di cui alla convenzione C.c.v. del 23 dicembre 1970, essendo, diversamente da quest’ultimo, caratterizzato dalla finalità turistica.
Cassazione civile sez. III, 11/12/2012, n.22619
Responsabilità dell’agenzia di viaggio
In virtù della disciplina del contratto di viaggio turistico introdotta nell’ordinamento nazionale dalla Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, l’intermediario di viaggi, ai sensi dell’art. 22, risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi fra i quali, in caso di vendita di biglietti aerei, l’obbligo di fornire le informazioni relative al viaggio in relazione alle caratteristiche – conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza – dei clienti.
(Nella specie, relativa ad un viaggio di nozze, la S.C. ha ritenuto rilevanti, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’agenzia di viaggio, la mancata informazione sulla necessità del visto per l’ingresso in Thailandia, paese di destinazione, attesa la nazionalità ecuadoriana della sposa).
Cassazione civile sez. III, 12/11/2013, n.25410
Risoluzione del contratto per inadempimento
Ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, nella valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. il giudice deve tenere conto, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c., delle circostanze che avrebbero ridotto le conseguenze dell’inadempimento e che la parte non inadempiente conosceva o avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza.
(Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risoluzione del contratto di viaggio turistico per la non gravità dell’inadempimento del tour operator, in quanto pur se egli non aveva adeguatamente informato il genitore circa la necessità per il figlio undicenne del passaporto per potersi recare in Marocco, tale necessità poteva evincersi agevolmente dal certificato di nascita in possesso del minore, dal quale il Marocco non risultava tra i Paesi verso i quali tale documento autorizzava l’espatrio).
Cassazione civile sez. VI, 03/09/2013, n.20182
Impossibilità sopravvenuta della prestazione
La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.
In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.
(Nella specie, correttamente il giudice di prime cure aveva dichiarato l’estinzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di viaggio tra la parte attrice e il tour operator in quanto, a causa di una guerra civile in corso che aveva colpito il paese di destinazione e che rendeva pericoloso il viaggio programmato, era venuta meno la finalità turistica del contratto di viaggio, finalizzato all’ottenimento del benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza, con lo svago ed il riposo, è volto a realizzare).
Tribunale Firenze sez. III, 22/05/2019, n.1581
Inadempimento del contratto di viaggio tutto compreso
Si configura, a carico dell’organizzatore, un inadempimento del contratto di viaggio “tutto compreso” nell’ipotesi in cui la struttura alberghiera prenotata nel pacchetto turistico presenti deficienze non segnalate nel dépliant richiamato nel contratto e la struttura alternativa, dove il turista abbia soggiornato per alcuni giorni, sia qualitativamente inferiore alla prima.
Tribunale Napoli sez. XII, 18/02/2013, n.2195
Contratto di viaggio vacanza tutto compreso: caratteristiche
Si deve distinguere il cd. “pacchetto turistico” dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio “in base al quale un operatore turistico professionale si obbliga verso corrispettivo a procurare uno o più servizi di base (trasporto, albergo, ecc) per l’effettuazione di un viaggio o di un soggiorno. Rispetto a quest’ultimo, in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati, e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione con applicazione in particolare della disciplina del trasporto ovvero – in difetto di diretta assunzione da parte dell’organizzatore dell’obbligo di trasporto del clienti – del mandato senza rappresentanza o dell’appalto di servizi, il contratto di viaggio vacanza tutto compreso o di package si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l’oggetto e la finalità.
Tribunale Bologna sez. II, 14/08/2017, n.1881
Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio
Ai sensi della L. R. Lazio 6/8/2007 n. 13 sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l’attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell’acquisto di tali servizi o entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio “CCV”, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970) nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
Il concetto di “intermediazione” di cui alla norma, raffrontato al contenuto dei servizi offerti, per comodità di lettura evidenziati in corsivo, non consente di avere dubbi sul punto. La pubblicizzazione di servizi di viaggi e turismo appare ex se esercizio di attività vietata in assenza di autorizzazione in quanto attività di promozione riservata alle agenzie di viaggio.
Tribunale Roma sez. II, 01/06/2017, n.9873
Ricorso per il riconoscimento di compensazione pecuniaria
L’art. 5, punto 1, regolamento (Ce) n. 44/2001 (Bruxelles I) deve essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di “materia contrattuale”, ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio “tutto compreso”, inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.
Corte giustizia UE sez. I, 26/03/2020, n.215
Conclusione di un contratto di viaggio tra consumatore e agente di viaggio
Nel caso di contratto di viaggio concluso da un consumatore con un agente di viaggio che opera via internet e che ha sede in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del consumatore, il regolamento n. 44 del 2001 è applicabile anche se il consumatore deve agire nei confronti di un tour operator che ha sede nello Stato del consumatore, del quale si è avvalso l’agente di viaggio. Per l’applicazione del regolamento non ha importanza che il contratto concluso possa poi dividersi in due rapporti distinti con due soggetti, uno avente sede in uno Stato membro diverso e un altro avente sede nello stesso Stato in cui il consumatore ha il domicilio.
Corte giustizia UE sez. VIII, 14/11/2013, n.478
Contratto di viaggio turistico: risarcimento del danno non patrimoniale
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale nel contratto di viaggio turistico, il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile, dato che, in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 cost.), ogni persona inserita nel complesso contesto sociale deve accettare pregiudizi connotati da futilità.
Tribunale Grosseto, 19/06/2012, n.686