Con l’avvento di ANPR possibile accedere con il proprio SPID ai servizi anagrafici e, se si conosce il Codice Fiscale, chiedere al Comune che ha attivato il servizio i certificati anagrafici di altri
Accedere ai servizi anagrafici di alcuni Comuni e ottenere i certificati anagrafici di un’altra persona, usando solo il proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e il codice fiscale di questi, risulta effettivamente possibile.
Potrebbe sembrare una follia, ma in realtà è il nuovo volto di una pratica che la legge prevede da tempo e che, grazie all’avvento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), si può però attivare direttamente da casa propria e con pochi clic, anziché recarsi fisicamente agli sportelli degli uffici.
Come noto, ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, e sta diventando sempre più un punto di riferimento unico per l’intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
Si tratta, infatti, di una vera e propria banca dati nazionale nella quale stanno progressivamente confluendo le anagrafi comunali, ed è proprio questo reso ancor più immediata la possibilità di richiedere certificati anagrafici per sè o per terzi, in pochi semplici passaggi, e dunque di accedere a tali informazioni rapidamente.
Rilascio dei certificati anagrafici di terzi.
In alcuni Comuni, in cui questa possibilità è stata attivata, sarà sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, autenticarsi tramite SPID e fruire delle nuove funzionalità di rilascio della certificazione. In base alla normativa vigente, infatti, previa identificazione tramite SPID, è possibile per chiunque ne faccia richiesta, ottenere certificazioni anagrafiche in riferimento a qualsiasi soggetto iscritto anagraficamente nel Comune presente nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
Non si tratta certo di una novità, posto che è la stessa legge a consentirlo, in particolare l’art. 33 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente): salvo divieti di comunicazione di dati stabiliti da speciali disposizioni di legge e salva la previsione dell’art. 35 del medesimo d.P.R. (riguardante il contenuto dei certificati anagrafici), la norma prevede che l’ufficiale di anagrafe rilasci, a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti residenza e stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
Al rilascio provvedono, secondo la disposizione in esame, anche gli ufficiali d’anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Tali certificazioni anagrafiche avranno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
Come ha dichiarato al Sole24Ore Alessandro Francioni, dirigente per i servizi di agenda digitale, prossimità al cittadino e semplificazione del Comune di Bergamo, “la norma nasce per dare certezza a determinate azioni giuridiche o amministrative, che richiedono la necessità di risalire alla persona che le ha compiute”.
SPID e Codice fiscale per ottenere i certificati anagrafici: è possibile?
Dal 18 agosto 2015 è in vigore il nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente, a seguito dell’adeguamento del citato D.P.R. n. 223/1989 alla disciplina istitutiva dell’ANPR ad opera del D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126.
La conseguenza è che, qualora il Comune abbia attivato il servizio di richiesta di certificati di terzi, sarà sufficiente accedere con il proprio SPID all’anagrafe online del Comune stesso, identificarsi registrando la propria carta di identità (inserendo numero e data di rilascio) e avere il codice fiscale della persona di cui si intende chiedere il documento.
In pochi passaggi, e con questi strumenti a disposizione, si potrebbe ottenere l’atto della persona in formato PDF, anche se la persona di cui si chiede il certificato o colui che lo richiede non sono residenti nel Comune a cui si è chiesto”online” il certificato. Sarà tuttavia sufficiente che la residenza della persona di cui si chiede il certificato sia collegato all’ANPR.
Nonostante l’innovazione passi direttamente per la legge e abbia ottenuto il placet del Garante della Privacy, non sono mancati dubbi in ordine alla sua piena operatività, soprattutto sollevati dai responsabili della protezione dati (i Dpo) dei Comuni stessi, visto che l’interessato dell'”estrazione” del proprio certificato di fatto ne rimarrebbe totalmente all’oscuro.
In altre parole, la persona il cui certificato anagrafico è stato “estratto” da altri non saprebbe dell’eventuale richiesta del suo stato di famiglia o del certificato di residenza, a meno di non interrogare direttamente l’ANPR che delle suddette richieste tiene traccia.
Per scongiurare questo rischio, si è proposta l’idea di un “alert” con cui avvisare l’interessato nel momento in cui viene richiesto un suo certificato. Ed è quanto effettivamente avviene in altri paesi, in Austria ad esempio, come evidenzia Francioni, ma tale possibilità da noi richiederebbe l’attivazione del domicilio digitale del quale si parla da diversi anni.