Responsabilità dell’organizzatore e del venditore; danno da vacanza rovinata; obblighi a carico dell’operatore turistico professionale; risarcimento del danno.
Indice:
1 Pacchetti turistici e agenzie di viaggio
2 Responsabilità dell’organizzatore e del venditore
3 Mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
4 Pacchetto turistico: la condotta colposa
5 Responsabilità contrattuale dell’agenzia viaggi
6 Pacchetti turistici “tutto compreso”
7 Onere probatorio gravante su organizzatore e venditore
8 Pacchetti turistici: obblighi e responsabilità
9 Pacchetti turistici: risarcimento del danno
10 Mancata fruizione di pacchetto turistico
11 Esclusione responsabilità del tour operator
12 È risarcibile il danno non patrimoniale da vacanza rovinata?
13 Soggiorni di studio: possono essere assimilati ai pacchetti turistici?
Pacchetti turistici e agenzie di viaggio
Tanto il venditore quanto l’organizzatore di viaggi turistici “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore.
Il danno è stato innanzitutto di ordine non patrimoniale, essendone rimasta coinvolta l’integrità fisica della persona dell’attrice (danno biologico), ma deve liquidarsi anche il danno non patrimoniale da vacanza rovinata da effettuare in via necessariamente equitativa, per cui si può fare riferimento alla somma che l’attrice aveva pagato per acquistare la vacanza e i giorni rimasti pregiudicati.
Tribunale Trento, 09/10/2015, n.928
Responsabilità dell’organizzatore e del venditore
L’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione.
Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, n.8124
Mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”.
L’espressione usata dal legislatore nell’art. 14 d.lg. n. 111/1995 (“secondo le rispettive responsabilità”) indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l’agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale. L’assenza della solidarietà passiva tra agente e tour operator esclude che il primo possa esercitare nei confronti del secondo l’azione di regresso prevista dall’art. 1299 c.c.
Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n.26694
Pacchetto turistico: la condotta colposa
Il tour operator è direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore (nel caso, conducente di taxi) della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo.
La responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova allora fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento) bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.
Tribunale Ancona sez. II, 04/06/2018, n.897
Responsabilità contrattuale dell’agenzia viaggi
Al fine di ascrivere la responsabilità contrattuale dell’agenzia viaggi in relazione alla vendita dei propri pacchetti turistici è necessario, ai sensi dell’art. 84 Codice del Consumo, che siano stati negoziati almeno due elementi del viaggio tra quelli relativi al trasporto, all’alloggio e ad un terzo servizio non accessorio ai primi due; ne deriva che, al di fuori di tali summenzionate circostanze, non è possibile invocare la disciplina riservata ai pacchetti turistici.
Tribunale Brindisi, 07/01/2020, n.26
Pacchetti turistici “tutto compreso”
In tema di responsabilità del tour operator, l’art. 1228 c.c., in quanto ascrive al debitore fatti illeciti realizzati dai suoi ausiliari ed arrecati al creditore, rappresenta un’eccezione al sistema della responsabilità contrattuale, ciò in adesione al principio secondo cui nelle prestazioni di impresa (quale è quella turistica, facente parte della “grande distribuzione”), la tendenza è quella di tutelare fino alle estreme conseguenze il creditore-consumatore, che, nel caso dei contratti turistici “tutto compreso”, si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator (vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi.
La giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che “con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso” sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un depliant illustrativo, l’organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell’inadempimento, derivante (ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111, art. 1256 c.c., e dell’art. 17, applicabile “ratione temporis’) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l’esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/11/2019, n.22206
Onere probatorio gravante su organizzatore e venditore
In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico, da parte dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici, spetta ad essi fornire la prova che il risultato anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
Tribunale La Spezia, 21/01/2019, n.45
Pacchetti turistici: obblighi e responsabilità
La normativa che regola il contratto di pacchetto turistico – D.lgs. n. 79/11, nella formulazione vigente prima delle modifiche operate dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, applicabili solo ai contratti conclusi dopo il 1.7.2018 – agli articoli 37 e 38 pone a carico dell’operatore turistico professionale che organizza il viaggio specifici obblighi di informazione precontrattuali e, al successivo articolo 46, prevede l’esonero da responsabilità del professionista quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Tribunale Torino sez. III, 12/11/2018, n.5202
Pacchetti turistici: risarcimento del danno
L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi
Cassazione civile sez. III, 06/07/2018, n.17724
Mancata fruizione di pacchetto turistico
Va ritenuto che il reclamo di cui al secondo comma dell’art. 98 del Codice del Consumo, da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza, mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, rappresenta una facoltà riconosciuta al consumatore, avente la chiara funzione di denunciare degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione in via stragiudiziale della controversia. Ne consegue che il mancato reclamo scritto entro dieci giorni, non determina una decadenza dall’azione giudiziale contro il venditore o l’organizzatore di un pacchetto turistico, né rappresenta un termine di decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, come invece erroneamente vuol far credere l’appellante.
Corte appello Palermo sez. III, 26/06/2018, n.1376
Esclusione responsabilità del tour operator
Deve essere esclusa la responsabilità del “tour operator” per i danni occorsi ad un viaggiatore nel corso di un escursione (nella specie, caduta da un dromedario) allorchè sia accertato che il “tour operator” abbia svolto un ruolo di mera intermediazione nell’acquisto di un’escursione.
Cassazione civile sez. III, 08/05/2015, n.9317
È risarcibile il danno non patrimoniale da vacanza rovinata?
Nell’ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto rientrante nella disciplina che regola, in adempimento della direttiva n. 90/314/CEE, i “pacchetti turistici” (contenuta nel D.Lgs. n. 111 del 1995, poi riprodotta, senza modificazioni, per la parte di interesse, nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, “Codice di consumo”) il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in senso stretto, quale pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, quando non vengano in rilievo lesioni all’integrità psicofisica tutelate dall’art. 32 Cost., è risarcibile, ex art. 2059 c.c..
Tribunale Roma sez. XVII, 05/03/2020, n.4830
Soggiorni di studio: possono essere assimilati ai pacchetti turistici?
I soggiorni di studio all’estero organizzati in favore dell’INPDAP non possano essere ragionevolmente assimilati ai pacchetti turistici, dal momento che la loro finalità non è certo quella turistica in senso ampio (che ricomprende lo svago, il riposo, la finalità culturale) bensì quella di studio presso istituzioni scolastiche estere che la società si impegna a selezionare e a contattare per concordare il piano di studi individuale dello studente e per assicurare il rispetto della normativa ministeriale ai fini del pieno riconoscimento, ai fini curriculari, del periodo di studio trascorso all’estero.
Pertanto, per l’organizzazione di tutti gli aspetti logistici connessi al soggiorno che comprendono il viaggio, l’alloggio e il vitto è prevista l’agevolazione ex art.10 n.20 del D.P.R. n.633 del 1972.
Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. II, 04/11/2019, n.592