Differenze tra mutuo fondiario e mutuo di scopo: il mancato adempimento della finalità da parte del mutuatario non determina nullità del mutuo.
Indice:
1 Il ripianamento di debito con un nuovo credito mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente non integra l’ipotesi di mutuo di scopo
2 Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo
3 Altri precedenti:
Il ripianamento di debito con un nuovo credito mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente non integra l’ipotesi di mutuo di scopo
L’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del “pactum de non petendo ad tempus”, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l’operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente).
Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, n.1517
Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo
Lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somme oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore), laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell’economia del contratto. Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell’art. 38 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante.
Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n.19282
Mentre nel mutuo edilizio la somma concessa, garantita da ipoteca, deve essere destinata a fini immobiliari, in quello fondiario non vi è obbligo di realizzare l’attività programmata poichè non costituisce un mutuo di scopo.
Cassazione civile sez. I, 27/12/2013, n.28662
Se il mutuo fondiario è erogato in frode ai creditori può essere esclusa la garanzia ipotecaria. Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo ma ciò non impedisce di verificare la causa del negozio. Detto elemento deve essere valutato analizzando anche la destinazione concreta delle somme prestate, sicché, ove risulti che tale operazione sia stata realizzata in frode ai creditori la garanzia ipotecaria può essere legittimamente revocata.
Cassazione civile sez. I, 13/09/2013, n.21020
Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli art. 38 ss d.lg. 1º settembre 1993 n. 385, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili
Cassazione civile sez. I, 26/03/2012, n.4792
Il cosiddetto contratto di finanziamento o mutuo di scopo si configura come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all’apertura di credito, una funzione creditizia; in esso, a differenza del contratto di mutuo regolato dal codice civile, la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l’oggetto di un’obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto, sicché, fino a quando il finanziatore non adempia alla propria obbligazione di consegna al soggetto finanziato delle somme di denaro oggetto del finanziamento, queste rimangono nella disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore medesimo.
(Nella specie, la controversia era stata originata dalla richiesta di un maggior indennizzo assicurativo avanzata dal titolare di una polizza contro gli infortuni, la quale prevedeva un indennizzo parametrato sulla consistenza del saldo di chiusura, risultante alla mezzanotte del giorno precedente a quello dell’infortunio, dei rapporti creditizi intrattenuti dal predetto titolare di polizza con la propria banca; il giudice di merito aveva respinto la domanda affermando che, ai fini dell’incremento dell’indennizzo, non poteva tenersi conto anche di un rapporto di mutuo, del quale, alla data di riferimento prevista nella polizza infortuni, non era stata ancora erogata la pattuita somma di denaro; la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito, qualificando il predetto “rapporto di mutuo” in termini di contratto di finanziamento).
Cassazione civile sez. III, 03/12/2007, n.25180
Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria.
(Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la ricorrenza di un mutuo si scopo con riferimento a contratto di mutuo fondiario cui era intervenuto un terzo datore di ipoteca).
Cassazione civile sez. III, 20/04/2007, n.9511
Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso nè vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l’istituto mutuante al controllo dell’utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria.
Cassazione civile sez. I, 11/01/2001, n.317
In argomento si è precisato, altresì, in giurisprudenza:
– Il c.d. «contratto di finanziamento», o mutuo di scopo, legale o convenzionale che sia, è una fattispecie negoziale consensuale, onerosa e atipica, che assolve essenzialmente funzione creditizia; in particolare, il finanziamento legale, in cui sono già individuati i soggetti erogatori e i soggetti che possono beneficiare del finanziamento – è un contratto obbligatorio e consensuale, all’interno del quale la consegna della somma da corrispondere rappresenta non un elemento costitutivo del contratto, ma l’esecuzione dell’obbligazione a carico del finanziatore. Tuttavia, la proprietà della somma oggetto del finanziamento si trasferisce dal finanziatore al finanziato solo con la consegna della somma stessa, in quanto solo da quel momento egli può disporne da solo, senza l’intermediazione del mutuante o anche contro la volontà di questi; ne consegue che solo dal momento della consegna si trasferiscono sul mutuatario anche i rischi derivanti dall’acquisita proprietà del denaro, compreso quello conseguente alle oscillazioni del cambio, Cass. 19 maggio 2003 n. 7773;
– nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un veicolo, venuto meno il contratto per cui il mutuato è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuato in sostanza beneficia. Infatti nell’ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d’essere, Cass. 23 aprile 2001 n. 5966 (in Arch., giur. circ. sin., 2001, 639; in Banca borsa, 2002, ii, 388, con nota di Tarantino, Credito al consumo e obblighi di restituzione della somma mutuata; in Rass. dir. civ., 2003, 489, con nota di Maisto, La logica del collegamento funzionale tra contratti nell’attuale esperienza giuridica). Per i giudici di merito, nello stesso senso, App. Milano 13 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 2618;
– è valida la clausola che, inserita in un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di un veicolo, ed escludendo in modo palese il collegamento negoziale con la compravendita dello stesso, faccia gravare sul mutuatario – acquirente il rischio della mancata consegna del bene da parte del venditore, non permettendogli di opporre al mutuante l’eccezione di inadempimento per rifiutare il pagamento delle rate del mutuo, Cass. 24 maggio 2003 n. 8253, in questa Rivista, 2004, I, 3127;
– il mutuo successivo allo svolgimento del gioco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinché questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al gioco, sicché il mutuante può ripetere la somma consegnata al mutuatario quand’anche fosse consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un gioco d’azzardo vietato, Cass. 17 novembre 1999 n. 12752, in Vita not., 1999, 1441;
– il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse; nel caso in cui il mutuante sia stato incaricato di destinare la somma per il pagamento di un debito del mutuatario, si verifica un duplice trasferimento della somma mutuata, prima dal mutuante al mutuatario, nel cui patrimonio è entrata, e poi da questi al terzo; trattandosi di pagamenti riferibili al patrimonio del debitore, ne consegue che, in caso di fallimento, trovano applicazione le regole atte a garantire la par condicio creditorum, a nulla rilevando il fatto che tali pagamenti siano avvenuti in esecuzione di un mutuo di scopo, Cass. 13 agosto 1999 n. 8634 (in Fall., 2000, 429; in Dir. fall., 2000, II, 283), resa in una fattispecie in cui si controverteva della revocabilità exart. 67 l. fall. di pagamenti effettuati con somme provenienti da un finanziamento destinato dalla l. rg. Sic. n. 24 del 1986 a ripianare le esposizione debitorie delle aziende agricole);
– il contratto bancario di finanziamento finalizzato all’esecuzione di investimenti sul mercato mobiliare configura un mutuo di scopo che si perfeziona con il mero consenso delle parti, di talché la consegna della somma al mutuatario non integra un elemento costitutivo del contratto bensì l’esecuzione dell’obbligazione a carico del mutuante, Trib. Mantova 24 marzo 2005, in Corr. merito, 2005, 754.
Altri precedenti:
Cass. sent. n. 9838 del 14.04.2021.
Cass. 8 aprile 2020 n. 7740, Cass. 18 aprile 2013 n. 9482, App. Milano 17 ottobre 2006
cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12.
Cass. n. 25180/07; v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16.
cfr. Cass., sez. I, 21 dicembre 1990, n. 12123.