Carta di credito clonata: ultime sentenze.

Carta di credito clonata: ultime sentenze.

Truffa online; prelievo bancomat; frode informatica; indebita utilizzazione di carte di credito; ricettazione; riciclaggio.

Il costante prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat con una tessera clonata integra l’ipotesi di indebita utilizzazione di carte di credito.

Indice:

1 Truffe legate all’utilizzo di carte di pagamento

2 Truffa online per affitto di casa non disponibile

3 Prelievo di denaro con tessera clonata

4 Reato di indebita utilizzazione di carte di credito

5 Biglietto ferroviario acquistato con carta di credito clonata: è ricettazione?

6 Idoneità delle prove acquisite dal pm

7 Reato di riciclaggio

8 Ricettazione della carta di credito

9 Carta di credito clonata bloccata dal titolare

10 Possesso della carta di credito clonata

11 Clonazione della carta di credito elettronica.

Truffe legate all’utilizzo di carte di pagamento

Le truffe legate all’utilizzo di carte possono essere di due diversi tipi. Lo skimming consistente in tecnica criminale con cui, grazie all’utilizzo di uno skimmer (apparecchio per la lettura e la memorizzazione dei contenuti presenti sulle bande magnetiche delle carte elettroniche), il truffatore entra in possesso dei dati delle carte di pagamento, codice PIN incluso (in caso di bancomat o carta di credito multifunzione).

Lo skimming identifica le truffe basate sulla clonazione di carte di credito, carte di debito, ecc; Il phishing, invece, è una tecnica fraudolenta online con cui, grazie all’invio di false email molto simili a quelle inviate da istituti emittenti o noti siti e-commerce, il truffatore entra in possesso del numero di carta di credito, codice segreto, dati personali del titolare della carta. Il phishing identifica, principalmente, le truffe basate su transazioni online non autorizzate dal titolare.

Tribunale Roma sez. XVII, 25/06/2019, n.13442

Truffa online per affitto di casa non disponibile

Non può rispondere di truffa relativa ad un annuncio online di casa vacanza, in realtà non disponibile ma per cui sia stato versato un acconto, colui che, al di là della pacifica circostanza di essere l’effettivo titolare della carta Poste pay sulla quale è stata operata la ricarica,  non sia collegabile con la persona di sesso femminile  presentatasi telefonicamente, potendo la carta stessa essere stata oggetto di clonazione da parte di altri; o anche ipotizzando che abbia messo la carta volontariamente a disposizione di terzi, da tale contributo, di per sé, non è desumibile un’effettiva coscienza e conoscenza dello specifico utilizzo fraudolento che del detto strumento di pagamento poi sarebbe stato fatto.

Tribunale Napoli sez. I, 02/11/2018, n.10338

Prelievo di denaro con tessera clonata

Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui al d.lg. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9, e non quello di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato, perché il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l’utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto art. 55.

Cassazione penale sez. II, 05/07/2018, n.213

Reato di indebita utilizzazione di carte di credito

La condotta criminosa dell’agente consistita nel ricaricare una carta di credito a sé intestata utilizzando l’altrui carta bancomat clonata, deve ritenersi del tutto assimilabile al mero prelievo di denaro presso uno sportello bancomat e, dunque, tale da integrare il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’articolo 55, comma 9, del Dlgs 231/2007, potendosi configurare, a tal riguardo, l’illecito utilizzo di una carta bancomat altrui, seppur in versione clonata, al fine di conseguire un indebito profitto.

Tale condotta non può essere, invece, ricondotta a un’alterazione di sistema informatico o telematico, né all’abusivo intervento sui dati dello stesso, condotte incriminate dall’articolo 640-ter del Cp.

Nel caso di specie, il tribunale ha respinto la richiesta della difesa di riqualificare i fatti ai sensi della citata disposizione codicistica, in quanto per l’utilizzo in qualunque modo di una carta bancomat falsificata costituente clone è configurabile il diverso reato di indebita utilizzazione di carte di credito.

Tribunale Torino, 22/02/2018, n.260

Biglietto ferroviario acquistato con carta di credito clonata: è ricettazione?

L’utilizzo di un biglietto ferroviario acquistato con una carta di credito clonata integra il reato di ricettazione.

Tribunale Napoli sez. I, 04/01/2018, n.11247

Idoneità delle prove acquisite dal pm

Il giudice dell’udienza preliminare deve valutare se gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero sia idonei a sostenere l’accusa in dibattimento e non deve valutare la responsabilità dell’imputato.(Nel caso di specie emetteva sentenza di non luogo a procedere perché non vi erano prove sull’identità dell’imputato che aveva utilizzato una carta di credito clonata ricaricando dei conti gioco Snai Card, non avendo la SNAI mai ricevuto il documento d’identità né l’indirizzo IP identificativo della postazione internet risultava attivo in una zona vicina all’indirizzo dell’imputato).

Ufficio Indagini preliminari Napoli, 28/12/2017, n.2426

Reato di riciclaggio

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate dall’illecito utilizzo di una carta clonata, consentendo il versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest’ultima (resosi perciò responsabile del delitto di frode informatica), ovvero consentendo il diretto trasferimento, sulla predetta carta prepagata, delle somme ottenute dal possessore della carta clonata con un’operazione di “ricarica” presso lo sportello automatico (assumendo comunque rilievo, in tale seconda ipotesi, il delitto presupposto di falsificazione o alterazione della carta originaria, di cui all’art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007).

 

Cassazione penale sez. II, 21/04/2016, n.18965

Ricettazione della carta di credito

Tra il reato di ricettazione di carta di credito e il reato previsto dalla legge speciale per il possesso della stessa (art. 55 comma 9 , d.l. 231/2007) è configurabile il concorso di reati e non è possibile intravedere un assorbimento o un concorso apparente di norme. (Nel caso di specie, consistito nell’utilizzo di una carta di credito clonata è stato applicato il reato continuato tra le due fattispecie).

Tribunale La Spezia, 10/04/2014, n.353

Il possesso di una carta di credito clonata e appartenente ad altri integra il reato previsto dall’art. 55 comma 9, d.lg. 231/2007, indipendentemente dal suo utilizzo, essendo la fattispecie un reato di pericolo.

Tribunale La Spezia, 10/04/2014, n.353

Carta di credito clonata bloccata dal titolare

Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di cui all’art. 12 d.l. n. 143 del 1991, nel caso in cui la carta di credito clonata venga “bloccata” dal titolare, essendo sufficiente, per l’integrazione del reato, il semplice possesso della carta clonata a prescindere dall’utilizzazione, in considerazione della natura di reato di pericolo della fattispecie criminosa disciplinata dagli articoli richiamati.

Cassazione penale sez. II, 05/10/2011, n.37016

 

Possesso della carta di credito clonata

Anche il semplice possesso di una carta di credito clonata, costituisce reato, ed essendo evidente – nel caso di specie – lo scopo di lucro perseguito dall’imputato, i suoi precedenti per reati contro il patrimonio debbono ritenersi specifici, concorrendo a giustificare l’apprezzamento dei giudici territoriali sulla sussistenza di esigenze cautelari di particolare intensità e tali da imporre l’applicazione della più grave misura custodiale.

Cassazione penale sez. II, 06/10/2010, n.37903

Clonazione della carta di credito elettronica

In caso di contestazione da parte del cliente delle scritture contabili bancarie relative ad un determinato rapporto di conto corrente, la Banca di regola (e salvo il disposto dell’art. 2710 c.c. per i clienti imprenditori ma con le specificazioni del caso) ha l’onere di dimostrare l’insussistenza di: a) errori nel calcolo relativo alle annotazioni; b) oppure errori nell’annotazione di una o più specifiche operazioni, in quanto relative ad addebiti inesistenti o solo parzialmente esistenti; c) oppure dolose falsità di una o più annotazioni commesse materialmente o tramite forzatura del terminale; d) oppure derivazione di una o più annotazioni da operazioni anomale non riconducibili all’interessato, come ad esempio quelle derivanti da reati informatici su conti telematici, oppure da clonazione della carta di credito elettronica (in simili ipotesi però, ove la banca lamenti una negligenza del cliente, grava su quest’ultimo l’onere di provare la propria diligenza).

Tribunale Campobasso, 23/10/2013, n.479

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su