Canna fumaria in condominio: ultime sentenze.
Installazione della canna fumaria e consenso del condominio; decoro architettonico del fabbricato condominiale; illegittimità dell’opera; rilascio dei titoli abilitativi al posizionamento sulle facciate dei fabbricati delle canne fumarie.
Indice:
1 Spese di manutenzione straordinaria della canna fumaria
2 Diritto del singolo condomino di apportare a sue spese “modificazioni” alle cose comuni
3 Canna fumaria ricavata nel vuoto di un muro comune
4 L’installazione di una canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino
5 Appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale
6 Innovazione lesiva del decoro architettonico del condominio
7 Nuova canna fumaria installata senza l’assenso di tutti i condomini
8 Illegittima realizzazione di una canna fumaria
9 L’opera costruita da un condomino sulle parti comuni senza il consenso degli altri partecipanti
10 Consenso del condominio
11 Installazione di una canna fumaria
12 Rilascio di titoli abilitativi al posizionamento sulle facciate dei fabbricati di canne fumarie
13 Rimozione della canna fumaria
14 Canna fumaria: interesse dei condomini.
Spese di manutenzione straordinaria della canna fumaria
La canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117, n. 3 c.c., pertanto – salvo diversa previsione di destinazione contenuta nel titolo – deve ritenersi bene comune. Come tale l’eventuale rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento legittima il conseguente esonero dello stesso dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123, secondo comma, c.c., egli è comunque tenuto a pagare le spese di conservazione dell’impianto di cui la canna fumaria è parte integrante.
Tribunale Ferrara sez. I, 01/02/2021, n.77
Diritto del singolo condomino di apportare a sue spese “modificazioni” alle cose comuni
Alle “modificazioni” consentite al singolo ex articolo 1102, comma 1, del Cc si applica il divieto – statuito espressamente dall’articolo 1120 del Cc in tema di innovazioni – di alterare il decoro architettonico del fabbricato, circostanza che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.
Cassazione civile sez. II, 13/11/2020, n.25790
In tema di condominio negli edifici, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell’edificio condominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l’alterazione.
Cassazione civile sez. II, 13/11/2020, n.25790
Canna fumaria ricavata nel vuoto di un muro comune
Con riguardo ad un edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere a uno solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione.
Tribunale Milano sez. XIII, 02/10/2020, n.5911
L’installazione di una canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino
In tema di condominio, l’installazione di una canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino, in appoggio su di un muro o facciata comune, per costante insegnamento giurisprudenziale, non costituisca innovazione, secondo l’accezione contenuta nell’art. 1120 c.c., non comportando un’alterazione dell’entità materiale del bene ovvero una sua trasformazione ovvero ancora una modifica della sua destinazione naturale, determinando, esclusivamente, un uso del bene più intenso e proficuo da parte del singolo della cosa comune, trovando applicazione il disposto di cui all’art. 1102 c.c. che, pur dettato in tema di comunione in generale, è riferibile al condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c.
Corte appello Torino sez. II, 29/07/2020, n.791
Appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale
L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale sostanzia una modifica della cosa comune conforme alla sua destinazione, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, ma a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico, ipotesi – quest’ultima – che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile.
Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, n.30462
Innovazione lesiva del decoro architettonico del condominio
Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (fattispecie relativa alla realizzazione di una canna fumaria).
Cassazione civile sez. II, 28/06/2018, n.17102
Nuova canna fumaria installata senza l’assenso di tutti i condomini
Ai sensi dell’art. 1120 c.c. sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. La nuova canna fumaria realizzata abusivamente da un ristorante rientra in queste ultime due ipotesi ed incide sugli interessi e diritti dei condomini circostanti (fumi ed odori molesti); pertnato, per ottenere la concessione in sanatoria è necessario l’assenso di tutti i condomini.
Tar Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 22/02/2018, n.62
Illegittima realizzazione di una canna fumaria
La causa avente ad oggetto l’illegittima realizzazione, in violazione dell’art. 844 c.c., nonché di un divieto contenuto nel regolamento di condominio, di una canna fumaria rientra nella competenza del tribunale, giacché l’art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c., nel devolvere alla competenza “ratione materiae” del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in tema di immissioni, riguarda esclusivamente le cause in cui è demandato al giudice di valutare il superamento della soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 c.p.c., ma non le domande volte a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento condominiale.
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2017, n.22730
L’opera costruita da un condomino sulle parti comuni senza il consenso degli altri partecipanti
La costruzione di un’opera da parte di un comproprietario su beni comuni non è disciplinata dalle norme sull’accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione delle cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l’effetto di alterare la consistenza materiale o la destinazione originaria; ne consegue che, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l’opera è illegittima (fattispecie relativa alla rimozione di una canna fumaria in eternit).
Cassazione civile sez. II, 22/09/2017, n.22203
Consenso del condominio
Non è necessario il consenso del condominio per installare l’obbligatoria canna fumaria (o sistema alternativo) sul muro comune nel rispetto delle norme interne ed europee sulle distanze per evitare immissioni nocive ai vicini.
Tar Ancona, (Marche) sez. I, 01/08/2017, n.648
Installazione di una canna fumaria
L’installazione, ad opera di un singolo condòmino, di una canna fumaria su una parte comune dell’edificio condominiale è legittima laddove ciò avvenga nel rispetto dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 1102 e 1120 c.c., nonché di eventuali previsioni più restrittive poste da un regolamento di origine contrattuale.
Tribunale Milano sez. XIII, 08/05/2017, n.5088
Rilascio di titoli abilitativi al posizionamento sulle facciate dei fabbricati di canne fumarie
La necessità di acquisire il previo assenso dei condomini ai fini del rilascio di titoli abilitativi al posizionamento sulle facciate dei fabbricati di canne fumarie, risponde all’esigenza di prevenire controversie in ordine alla gestione della cosa comune ed alla potenziale lesione delle prerogative proprietarie. L’assenso dei condomini, invece, non rileva ai fini della conformità urbanistica dell’intervento — neanche con riguardo agli aspetti di staticità del fabbricato o di tutela della igiene pubblica — trattandosi di aspetti rimessi alla esclusiva valutazione della autorità amministrativa.
Tar Napoli, (Campania) sez. VI, 18/04/2017, n.2114
Rimozione della canna fumaria
Deve essere rimossa la canna fumaria montata sul muro di confine di un palazzo di pregio, in quanto altera notevolmente l’estetica dell’edificio, impone una servitù di stillicidio di acque sporche dovute alla condensazione dei fumi e costituisce turbativa al godimento della luce.
Cassazione civile sez. II, 24/08/2015, n.17072
Canna fumaria: interesse dei condomini
Poiché la canna fumaria oggetto della controversia non è ad uso ed interesse esclusivo di tutti i condomini della verticale in cui è collocato all’ultimo piano la proprietà attorea, ne discende che esso è condominiale ma in comproprietà soltanto tra alcuni degli appartamenti posti nella colonna che questo attraversa, rispetto alla quale comproprietà la proprietà dell’attore è esclusivamente un fondo servente, senza che vi sia da parte di quest’ultima alcuna possibilità oggettiva e vieppiù utilità concreta, di collegarsi ad essa. Infatti, ai sensi dell’art. 1117 c.c., norma specificamente applicabile al caso di specie, un condotto del tipo di quello oggi in questione è oggetto di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo. Trattasi, come noto, di una presumptio iuris tantum, ossia di una presunzione semplice, che ammette prova contraria.
Tribunale Bologna sez. III, 15/07/2015, n.2261