Il legatario risponde dei debiti ereditari?

I creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, se esistenti (e non contro gli altri creditori) nei limiti del valore del legato.

L’accettazione dell’eredità, e quindi l’acquisizione dello stato di erede, implica la successione in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius. Detto in parole più semplici, l’erede subentra non solo nella titolarità del patrimonio lasciato dal defunto ma anche nei debiti da questi non pagati prima del decesso. Risultato: dal momento dell’accettazione dell’eredità – e non prima – l’erede può essere chiamato a rispondere nei confronti dei creditori del defunto nei limiti della propria quota ereditaria.

Cosa ne è invece del legatario? Il legatario risponde dei debiti ereditari? Per rispondere a questo ricorrente quesito è necessario innanzitutto spiegare cos’è il legato e come funziona. Dopo aver spiegato la differenza tra erede e legatario, potremo infine verificare quando il legatario risponde dei debiti ereditari. Ma procediamo con ordine.

Indice:

1 Cos’è il legato?

2 Il legato risponde dei debiti del defunto?

3 Che succede ai debiti se il defunto dispone di tutti i suoi beni tramite legati?

4 Eredità lasciata con legati: chi risponde dei debiti?

5 Legatario, quando risponde dei debiti con gli eredi?

Cos’è il legato?

Si fa prima a spiegare la differenza tra erede e legatario prendendo a riferimento le espressioni utilizzate nel testamento.

L’istituzione dell’erede implica la cessione di una percentuale (o dell’intera) proprietà su tutto il patrimonio del defunto, attivo e passivo. Ad esempio: «Lascio tutti i miei averi ai miei tre figli, Antonio, Rosario e Maria, in parti uguali». I tre fratelli quindi avranno una quota, pari al 33,33% ciascuno, di ogni bene del padre e, nello stesso tempo, dovranno rispondere degli eventuali debiti nei limiti del 33,33% a testa.

L’istituzione di un legatario implica invece la cessione di un bene determinato a uno specifico soggetto. Ad esempio: «Lascio il magazzino di corso Mazzini a mia nipote Raffaella». In questo caso, il legatario acquisisce solo la proprietà del bene indicato nel testamento (il cosiddetto legato) e non di altri.

Ne consegue che, se l’eredità si devolve anche in assenza di un testamento, il legato è possibile solo se c’è un testamento.

A differenza dell’istituzione di erede che richiede sempre l’accettazione dell’eredità, il legato si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione, salva la facoltà del legatario di rinunziare al bene che gli è stato lasciato.

Possiamo così sintetizzare la differenza tra erede e legatario. Mentre in forza dell’istituzione di erede ha luogo il subingresso del soggetto indicato nell’intera situazione giuridica attiva e passiva già facente capo al defunto (è la cosiddetta successione a titolo universale), per effetto del legato (successione a titolo particolare) il beneficiato subentra soltanto in relazione alla titolarità di beni determinati o a specifici rapporti attivi appartenenti al defunto.

Il legato risponde dei debiti del defunto?

Abbiamo detto che l’erede subentra non solo nei rapporti attivi del defunto ma anche in quelli passivi. Il legatario invece acquisisce la proprietà di uno specifico diritto. Questo significa che solo gli eredi rispondono dei debiti, ciascuno in proporzione alla propria quota. Il legatario invece non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari. Lo dice espressamente l’articolo 756 del Codice civile: «Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari».

Questa previsione potrebbe indurre in errore e far ritenere che il defunto, dividendo il proprio patrimonio solo tramite legati, possa evitare di lasciare ai propri familiari i debiti. Così non è per due ragioni che vedremo nei successivi paragrafi.

Che succede ai debiti se il defunto dispone di tutti i suoi beni tramite legati?

La volontà del testatore di effettuare una divisione dell’eredità tra i vari coeredi indicando i singoli beni spettanti a ciascuno di questi, arrivando così a ripartire l’intero patrimonio, non determina l’istituzione di legatari ma di eredi. Difatti, il testatore può prevedere diversi procedimenti e modalità attraverso i quali assegnare i beni ereditari. Egli potrebbe sia indicare genericamente le quote spettanti agli eredi (ad esempio: «Lascio metà del mio patrimonio a mia moglie e l’altra metà ai miei figli»), sia specificare i beni in capo agli eredi (ad esempio: «Lascio la casa in città a mia moglie e la casa al mare a metà tra i miei due figli; il conto corrente andrà a mia moglie, mentre i titoli di investimento a mia nipote»).

In entrambi i casi, siamo in presenza di eredi e non di legatari. Con la conseguenza che i relativi beneficiari succederanno anche nei debiti del defunto e ne saranno responsabili.

Quando il testatore procede direttamente alla divisione diretta dei beni ereditari, i beni sono attribuiti immediatamente ai coeredi al momento dell’apertura della successione senza che si realizzi una comunione ereditaria.

 

Eredità lasciata con legati: chi risponde dei debiti?

Da quanto abbiamo appena visto, si comprende che, in caso di eredità lasciata solo con legati, a rispondere dei debiti sono gli stessi beneficiari in quanto, in realtà, ad essi va riconosciuta la qualifica di eredi e non di legatari. Come anticipato, infatti, rientra nei poteri del testatore istituire gli eredi sia indicando le quote ad essi spettanti che invece i singoli beni, così arrivando alla ripartizione dell’intero (o di gran parte del) patrimonio.

Legatario, quando risponde dei debiti con gli eredi?

C’è un’altra norma che bisogna conoscere e che fa sì che anche il legatario possa rispondere dei debiti dell’eredità. Si tratta dell’articolo 495 del Codice civile a norma del quale, «esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato». In buona sostanza, il legatario che si è accaparrato tutti i beni deve pagare i creditori. Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento.

In pratica, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, se esistenti (e non contro gli altri creditori) nei limiti del valore del legato.

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