Stalking e gratuito patrocinio.

Atti persecutori: la trattazione di uno dei reati più subdoli e odiosi. La previsione normativa della concreta possibilità per la vittima di chiedere tutela senza sostenere spese di giudizio, indipendentemente dalla sua condizione economica.

Un reato troppo spesso vissuto in totale solitudine da chi lo subisce, quindi ignorato e/o non percepito dal contesto sociale in cui la vittima è inserita. In questo articolo ti illustreremo i tratti salienti di questa fattispecie penale e della disciplina normativa vigente in materia. Se hai subìto vessazioni, è doveroso che tu sappia che stalking e gratuito patrocinio sono strettamente connessi.

La vittima del reato di atti persecutori, difatti, ha pieno accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di essere tale. La finalità perseguita dal legislatore attraverso questa importante previsione è di tutta evidenza: far uscire le vittime dalla solitudine e dal silenzio in cui si trovano, eliminando qualsivoglia ostacolo, anche di natura economica, all’emersione del reato ed alla conseguente condanna del reo.

Indice:

1 Reato di stalking: cos’è e quando si configura?

2 Cosa prevede la legge ai danni dello stalker?

3 Il gratuito patrocinio per le vittime di stalking.

Reato di stalking: cos’è e quando si configura?

La legge che in Italia disciplina lo stalking è del 2009 [1] ed ha introdotto nel nostro Codice penale una nuova ed apposita fattispecie di reato: gli “atti persecutori”. L’opinione pubblica si è abituata a conoscere e ad utilizzare il termine anglosassone stalking; esso deriva dalla parola inglese “to stalk”, che letteralmente significa “fare la posta”, un’espressione che già consente di intuire in cosa consiste la fattispecie criminosa: perseguitare qualcuno.

Il nostro Codice penale, come si diceva, ha preferito utilizzare l’espressione atti persecutori, che vengono definiti come un insieme di atteggiamenti di varia natura tali da creare nella vittima uno stato di ansia, paura, fobia, insomma tali da sconvolgere pesantemente la vita quotidiana della vittima, creandole un totale stato di disagio psichico ed esistenziale. Appare necessario fare alcuni esempi pratici per farti ben comprendere cosa significa essere vittima di stalking, ed è sicuramente ben più efficace l’esemplificazione rispetto alla pura spiegazione normativa.

Le infinite sfaccettature in cui può esprimersi la condotta persecutoria del reo, che rendono tale reato subdolo e non immediatamente percepibile dalla vittima (salvo quando sia già troppo tardi), possono cogliersi soltanto attraverso casi concreti. Si procede quindi con l’illustrazione di alcune situazioni tutte verosimilmente riconducibili al reato in parola.

Poniamo il caso che tu abbia conosciuto una persona in occasione di una cena al ristorante; costui/costei è subito apparso/apparsa ai tuoi occhi come una persona molto garbata e perbene, tanto da invogliarti ad avviare una frequentazione più stretta. Inizialmente, va tutto bene, la sua gentilezza e le sue attenzioni ti fanno piacere e ti fanno sentire molto amata/amato.

Poi, con il passare del tempo, qualcosa inizia a cambiare: quelle attenzioni che inizialmente ti facevano piacere e che ti sembravano puri e graditissimi atti di amore, diventano qualcosa di ben differente. Questa persona inizia ad essere onnipresente; ovunque tu vada c’è, qualunque cosa tu faccia pretende di esserne informata; ad ogni ora del giorno e della notte, ti impone la sua presenza in svariati modi: visite improvvise, appostamenti, telefonate continue, messaggi telefonici e/o di posta elettronica reiterati ed insistenti.

La tua vita inizia allora a diventare un vero e proprio incubo; non ti senti più libera/libero di andare dove vuoi e quando vuoi, di vivere la tua quotidianità, di lavorare, di frequentare altre persone, di prendere decisioni. Inizi a sobbalzare ad ogni squillo di telefono, ad ogni notifica di messaggio o di email, ti guardi intorno ogni volta che esci di casa perché temi di essere seguita/seguito. Ansia, panico, paura, solitudine ed isolamento, divengono le nuove terribili dimensioni della tua quotidianità. Ecco, tutto ciò è il reato di stalking.

Bisogna evidenziare che la vittima di questo tipo di reato possono essere sia una donna sia un uomo. Sicuramente, è molto più frequente che l’uomo sia il persecutore, ma negli ultimi tempi, complice anche il senso distorto che in taluni casi l’emancipazione femminile ha assunto, anche gli uomini sono sempre più sovente vittime di atti persecutori.

Molti sono poi i personaggi famosi (anche qui uomini e donne indifferentemente) che hanno avuto modo di vivere questa terribile esperienza. La modalità sempre più diretta con cui il vip si relaziona con il suo pubblico e con i suoi fans, soprattutto per via dell’utilizzo dei social network, espone inevitabilmente anche costui al rischio di divenire facile preda dei persecutori. Ecco quindi che molti vip hanno voluto raccontare pubblicamente (anche per essere di esempio e per incoraggiare le vittime a denunciare) di come abbiano dovuto fare i conti con soggetti che li seguivano per strada, che facevano di tutto per introdursi nei loro camerini durante gli spettacoli, che millantavano storie d’amore con loro anche attraverso la divulgazione di notizie/foto/filmati falsi, che li tempestavano di messaggi via social e via discorrendo.

Ma lo stalking può manifestarsi anche in situazioni o contesti a prima vista del tutto “insospettabili”. Pensa ad esempio al tuo posto di lavoro, o in generale a tutti quegli ambiti in cui vi è condivisione di ambienti, come ad esempio un “apparentemente innocuo” condominio. Trattasi di situazioni ove, il fatto stesso che vi sia facilità di condivisione, può innescare il perverso meccanismo persecutorio.

Se ad esempio sei il/la dipendente di un’azienda in cui vi è molta competitività ed in cui esiste un’organizzazione che prevede gruppi di lavoro e quindi condivisione continua, non è affatto raro che qualche tuo/tua collega possa iniziare a darti il tormento animato/animata dalla sola volontà di nuocerti pesantemente per poi primeggiare agli occhi del capo.

Oppure, se vivi in un condominio ed hai magari l’abitudine di ricevere amici, organizzare feste e cose simili, non è raro che il tuo vicino solitario e particolarmente invidioso possa iniziare a lasciarti messaggi sotto la porta con cui ti intima di cambiare le tue abitudini; ti si possa presentare puntualmente a casa quando hai ospiti dicendoti di ricevere fastidio dai rumori provenienti dal tuo appartamento (anche se ciò non è vero o se dal tuo appartamento non provengono rumori molesti); peggio ancora potrebbe iniziare a sporgere continue denunzie a tuo carico.

Ebbene, come puoi notare, una molteplicità di condotte possono configurare il reato di stalking; ma ciò che non cambia mai è l’elemento soggettivo della condotta criminosa, ovvero il movente interno che porta a commettere il reato. Questo movente interno è la cosciente volontà di porre in essere tutta una serie di comportamenti capaci di innescare nella vittima quel senso di profondo turbamento psichico ed oggettivo di cui si è parlato. Colui che compie atti persecutori, lo fa con la consapevolezza di farlo e con l’unico obiettivo di irretire la sua vittima, di sconvolgerne la quotidianità.

Il reato di stalking ha dunque quale suo oggetto la libertà morale dell’individuo ed è perciò un reato contro la persona, contro la tranquillità della sua vita, contro la sua autodeterminazione.

Cosa prevede la legge ai danni dello stalker?

A questo punto, diventa interessante capire come la legge interviene a tutela della vittima di stalking e, quindi, per condannare colui che si rende autore di atti persecutori.

Anzitutto, vi è da dire che affinché lo stalker venga punito è necessario che la vittima sporga denuncia. Difatti, il reato di atti persecutori rientra nell’ambito dei reati perseguibili a querela di parte e la vittima ha 6 mesi di tempo per poter denunciare il suo persecutore e far sì che la macchina della giustizia si metta in moto [3].

Questi 6 mesi iniziano a decorrere dal momento in cui la condotta persecutoria posta in essere dallo stalker ha prodotto il suo effetto: ovvero ha provocato quel grave turbamento psichico oggettivo di cui si è parlato nel precedente paragrafo. Se il reato viene commesso ai danni di un minorenne, di un disabile, o viene commesso unitamente ad altro reato per cui non serve una denunzia per poter avviare l’iter giudiziario che porterà alla condanna, allora sarà perseguibile d’ufficio (ovvero non servirà una denunzia da parte della vittima, poiché sarà lo Stato ad agire per tutelarla) [4].

La condanna prevista per lo stalker è la reclusione personale da 1 anno a 6 anni e 6 mesi [5]. La pena potrà essere aumentata fino ad un terzo se il reato viene commesso ai danni del coniuge (anche se separato o divorziato) o ai danni di soggetto con cui vi è un legame affettivo, oppure ancora se viene commesso mediante mezzi informatici e telematici. La pena può essere addirittura aumentata della metà se il reato è commesso ai danni di un minorenne, di un disabile, di una donna incinta, o se il persecutore agisce armato o travisato [6].

Esemplificando: se il giudice ha in mente di condannare il tuo persecutore ad 1 anno di reclusione, ma il persecutore altri non è che tuo marito, tua moglie, o il tuo/la tua convivente, la condanna sarà aumentata di un terzo e sarà quindi pari ad 1 anno e 122 giorni di reclusione. Lo stesso dicasi se la persecuzione si è svolta attraverso assillanti ed inquietanti messaggi via Facebook.

Se invece il tuo persecutore ha usato armi o travestimenti, con ciò aumentando il tuo stato di turbamento psichico e la tua paura, oppure tu sei una donna incinta, o un ragazzino, o un soggetto costretto su di una sedia a rotelle, ecco che la condanna sarà aumentata della metà e sarà quindi pari ad 1 anno e mezzo.

Esistono poi altre forme di punizione che lo Stato può infliggere allo stalker; trattasi di strumenti volti a scoraggiare a monte gli atti persecutori, o almeno a neutralizzarli più che possibile. In particolar modo trattasi: dell’ammonimento del questore e del divieto di avvicinamento.

Come si può capire dalla stessa denominazione, l’ammonimento del questore altro non è che un monito, un’intimazione, un avvertimento rivolti verbalmente dalla pubblica autorità allo stalker, affinché si astenga dal fare qualsiasi cosa possa rappresentare una forma di persecuzione ai danni della vittima. Ovviamente, ciò presuppone che la vittima si sia rivolta all’autorità ed abbia esposto alcuni fatti gravi posti in essere nei suoi confronti.

Nel caso in cui lo stalker dovesse trasgredire all’ammonimento, il reato di stalking sarà perseguibile d’ufficio e la pena sarà aumentata [7]. Quanto invece al divieto di avvicinamento, anche in questo caso la denominazione spiega già il contenuto della misura. In buona sostanza, il giudice impone allo stalker di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima o dai suoi congiunti, mantenendo altresì una certa distanza dagli stessi.

Inoltre, è previsto il divieto di mettersi in qualsivoglia modo in contatto con la vittima ed i suoi congiunti [8]. Esemplificando: se la vittima di stalking è solita accompagnare il figlio a scuola tutte le mattine, lo stalker dovrà ben guardarsi dal farsi trovare nelle vicinanze della scuola.

Come si può ben comprendere, tutte le misure previste per punire e condannare lo stalker presuppongono che la vittima faccia qualcosa: agisca in sede giudiziaria per denunciare e chiedere tutela. Ciò significa che la vittima di stalking deve rivolgersi ad un legale e sopportare i costi che l’intero iter giudiziario comporta. E qui si arriva all’aspetto decisamente più interessante che con questo articolo si vuole portare a tua conoscenza: la connessione tra stalking e gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio per le vittime di stalking

Sai cos’è il gratuito patrocinio? Il patrocinio a spese dello Stato è un beneficio riconosciuto dalla legge [9] in favore di tutti quei soggetti che non hanno un reddito particolarmente alto, per cui è difficile per loro sostenere eventuali spese processuali. Esistono delle soglie di reddito (che di tanto in tanto vengono aggiornate) entro le quali si è ammessi a tale beneficio:

in ambito civile la soglia prevista è pari ad Euro 11.369,24 e si calcola considerando il reddito complessivo percepito e dichiarato nell’anno precedente da tutti i soggetti conviventi con colui che chiede di poter beneficiare del gratuito patrocinio;

in ambito penale, tale soglia può essere aumentata di Euro 1.032,91 per ogni soggetto convivente con il richiedente.

Coloro i quali rientrano entro le soglie di cui sopra, hanno la possibilità di chiedere di essere ammessi al beneficio in questione e di avviare qualsivoglia procedimento giudiziario senza dover sostenere alcuna spesa (spese di procedura ed onorario dell’avvocato).

Esistono degli appositi elenchi, tenuti presso i Consigli degli Ordini degli avvocati (COA), in cui sono iscritti gli avvocati abilitati a patrocinare a spese dello Stato e solo codesti professionisti hanno la facoltà di rappresentare in giudizio i cittadini ammessi a godere del beneficio. Sono gli stessi COA gli enti deputati a ricevere le domande inoltrate dal cittadino (per il tramite del suo avvocato) al fine di fruire di tale beneficio e sempre i COA poi ne deliberano l’ammissione.

L’avvocato abilitato a patrocinare a spese dello Stato, alla fine della sua prestazione professionale, verrà pagato direttamente dallo Stato. Appare il caso di tradurti in esempio ciò che che si è appena illustrato: hai diritto al beneficio del gratuito patrocinio in quanto nell’anno precedente tu, tua moglie e tuo figlio (tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare) avete percepito e dichiarato un reddito pari ad Euro 8.000,00.

Devi fare causa al tuo condominio, poiché vuoi impugnare un verbale d’assemblea. Ti rivolgi ad un avvocato abilitato a patrocinare a spese dello Stato ed insieme a lui predisponete la domanda di ammissione al gratuito patrocinio che verrà presentata al COA di appartenenza del tuo legale. Il COA, esaminata la domanda, ti ammette a fruire del beneficio. Ciò significa che la causa contro il condominio non comporterà per te alcun costo: l’onorario del tuo avvocato (a fine causa) sarà pagato dallo Stato, le spese di notifica, le marche da bollo e tutte le altre spese di procedura saranno anticipate dallo Stato.

Ebbene, quanto previsto dalla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato è sicuramente un grande vantaggio; rappresenta un serio ed efficace incentivo a far valere i propri diritti anche da parte di chi non ha disponibilità economiche. Ma il tutto assume un rilievo ed una funzione ancor più pregnanti con riferimento a talune specifiche situazioni, tra cui il reato di cui ci si sta occupando.

Difatti, il reato di stalking, data la sua peculiarità e data la tendenza delle vittime a vivere in totale solitudine e silenzio il dramma che le affligge, è stato individuato dal legislatore come reato per cui, sempre e comunque, si può essere ammessi al gratuito patrocinio. Unitamente alla violenza sessuale ed al maltrattamento in famiglia, lo stalking è un reato considerato socialmente molto grave, quindi necessita del giusto stigma e dell’adeguata repressione.

Ecco perché, indipendentemente dalle sue condizioni economiche, per incoraggiare la vittima a denunciare il suo persecutore e consentire così alla giustizia di fare il proprio corso, lo Stato si fa carico di ogni costo processuale derivante dalla querela e dal successivo procedimento penale che ne scaturisce.

In conclusione, è dunque fondamentale che tu sappia due cose:

se sei vittima di stalking, lo Stato farà di tutto per aiutarti a venir fuori dal dramma che stai vivendo e per punire il tuo persecutore;

se vuoi denunciare il tuo stalker, lo Stato si farà carico di ogni spesa processuale, consentendoti di accedere al beneficio del gratuito patrocinio indipendentemente dalle tue condizioni economiche.

Tu dovrai solo decidere di denunciare, affidarti ad un legale abilitato al patrocinio a spese dello Stato e presentare la domanda di ammissione al beneficio. A tutto il resto, spese, onorario del professionista, condanna dello stalker, penserà lo Stato, in ossequio a quella “lotta senza quartiere” che ha deciso di portare avanti verso gli autori dei reati ritenuti come i più socialmente riprovevoli.

Note:

[1] L. n. 38 del 23.04.2009.

[2] Art. 612 bis cod. pen. “atti persecutori”.

[3] Art. 612 bis co. 3 cod. pen.

[4] Art. 612 bis co. 3 cod. pen.

[5] Art. 612 bis co.1 cod. pen.

[6] Art. 612 co. 2 e 3 cod. pen.

[7] D. L. n. 11 del 2009

[8] Art. 282 ter cod. proc. pen.

[9] DPR n. 115 del 30.05.2002.

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su