Notifica a casella Pec piena.

Processo civile telematico: la ricevuta è equiparabile all’avvenuta consegna se il destinatario ha occupato tutta la memoria del proprio account di Posta elettronica certificata?

Che fine fa la notifica a casella pec piena? La risposta è stata fornita da una recente sentenza della Cassazione sezione lavoro [1].

La Corte si è trovata a giudicare sulla legittimità di un atto di impugnazione allo stato passivo depositato fuori termine dal legale del ricorrente. In questo contesto, i giudici hanno ritenuto rituale la notifica dell’atto giudiziario effettuata via Pec, anche se risultava piena la casella di Posta elettronica certificata del destinatario.

Indice:

1 Casella Pec piena: conseguenze

2 Casella Pec piena e rimessione in termini

3 Mancato buon esito della notifica Pec dovuto a casella piena: conseguenze

4 Mancata visione degli allegati alla Pec

Casella Pec piena: conseguenze

Secondo la pronuncia in commento, la ricevuta dell’operatore che attesta come nell’account non ci sia più spazio per l’archiviazione dei messaggi equivale a quella di avvenuta consegna: spetta al titolare della Pec non solo dotarsi di un valido indirizzo di Posta elettronica certificata, ma anche gestirne la memoria in modo da consentire la ricezione di nuovi messaggi.

Questo significa che è ugualmente valida la notifica a casella Pec piena.

Ricordiamo infatti che ai sensi del sesto comma dell’art. 16 del D. L. n. 179/2012, «Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio Pec per cause imputabili al destinatario». E la giurisprudenza della Cassazione è costante nell’annoverare tra le «cause imputabili al destinatario» la mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica. La Cassazione ha esplicitamente affermato che «il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella della Posta elettronica certificata del destinatario legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito in cancelleria (ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D. L. n. 179/2021 come modificato dall’art. 47 del D. L. n. 90/2014» [2].

Se la casella Pec del destinatario è piena, la comunicazione può essere eseguita con il deposito in cancelleria. La mancata ricezione risulta imputabile allo stesso destinatario, il quale è comunque in grado di conoscerne gli estremi, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici in modo da renderne edotto il difensore interessato che vi accede [3]; l’informativa contiene gli elementi che identificano il procedimento, le parti e i loro patrocinatori.

 

In caso di mancata consegna la comunicazione è generata in automatico secondo le previsioni della Dgsia, la Direzione generale dei servizi informativi automatizzati del ministero della Giustizia: altrimenti, l’avviso pubblicato nel Pst non potrebbe dare per “avvenuta” detta comunicazione o notificazione.

Casella Pec piena e rimessione in termini

La casella di Posta elettronica certificata piena non è un valido motivo per ottenere la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto [4].

La notifica a mezzo Pec ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994 di un atto del processo – formato fin dall’inizio in forma di documento informatico ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto. Peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l’onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l’esercizio della professione. In particolare, con specifico riferimento alla ipotesi di saturazione della casella Pec, è stato escluso che tale saturazione configuri un impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto.

Mancato buon esito della notifica Pec dovuto a casella piena: conseguenze

Come chiarito dalla Cassazione [4], «Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest’ultimo; di conseguenza, é legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall’art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell’ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l’onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l’invio del provvedimento all’altro procuratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l’opposizione proposta dal lavoratore avverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, comunicata all’indirizzo PEC di uno dei suoi procuratori e non consegnata per “casella piena”, reputando irrilevante che la cancelleria non avesse tentato la comunicazione al secondo procuratore ed avesse invece eseguito la comunicazione telematica ad entrambi i difensori costituiti del datore di lavoro)».

Mancata visione degli allegati alla Pec

Nella notifica all’avvocato difensore mediante Posta elettronica certificata opera una presunzione di conoscenza dell’atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 del Codice civile, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario,  spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via Pec, legate all’utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all’inconveniente, sicché all’inerzia consegue il perfezionamento della notifica (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4624).

IN PRATICA

La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Cass. 2 marzo 2021, n. 3164;  Cass. 11 febbraio 2020, n. 3164).

Note:

[1] Cass. sent. n. 11559/21 del 3.05.2021.

[2] Cass. sent. n. 7029/2018, n. 25968/16, n. 13532/2019, n. 3163/2020.

[3] Cass. sent. n. 3965/2020, n. 20698/2018.

[4] Cass. sent. n. 13532/2019.

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