Simulazione di compravendita: ultime sentenze.

Onere della prova dell’avvenuto pagamento del prezzo; giudizio instaurato da un coerede per la declaratoria della simulazione della compravendita conclusa dal de cuius.

Indice:

1 Simulazione compravendita e onere della prova

2 Giudizio di simulazione

3 Simulazione di compravendita

4 Simulazione della compravendita immobiliare: l’onere della prova

5 La dichiarazione relativa al versamento del prezzo

6 Simulazione compravendita: l’azione proposta dal creditore

7 Simulazione compravendita: entità del prezzo

8 Donazione dissimulata da una compravendita

9 Prova della simulazione

10 Testimoni o presunzioni

11 Pronuncia sulla simulazione

12 La domanda di accertamento della simulazione di compravendita.

Simulazione compravendita e onere della prova

In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, contenuta in un rogito notarile di una vendita immobiliare, non possa rivestire valore vincolante nei confronti del creditore.

Tribunale Bologna sez. II, 05/11/2019, n.2369

Giudizio di simulazione

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta un’azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, azione finalizzata alla successiva trascrizione dell’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 563, comma 4, c.c., deve rilevare d’ufficio l’esistenza di una diversa causa di nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello e sia, perciò, ormai inammissibile un’espressa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, deve rigettare l’originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n.22457

Simulazione di compravendita

In tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita, che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può rivestire valore vincolante nei confronti del creditore, che è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto (art. 1417 c. c.) cosicché, in tal caso, non possono trovare applicazione i divieti stabiliti in materia di prova testimoniale dagli artt. 2722 c.c., e ss., per cui colui che invoca la simulazione del contratto deve, ai sensi dell’art. 2697 c.c., offrire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, cioè il carattere apparente e non voluto del negozio.

Corte appello Bari sez. I, 07/02/2019, n.311

Simulazione della compravendita immobiliare: l’onere della prova

In tema di dimostrazione di simulazione della compravendita immobiliare, la corretta attribuzione dell’onere della prova sull’effettività del pagamento colora di consistenza gli indizi offerti a riscontro della simulazione ed impone di considerare con maggior rigore gli elementi nella specie proposti dall’acquirente ponendo a suo carico l’onere di provare il relativo pagamento.

Tribunale Arezzo, 30/10/2017, n.1224

La dichiarazione relativa al versamento del prezzo

Nell’azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

Tribunale Napoli sez. II, 24/03/2016, n.3832

Simulazione compravendita: l’azione proposta dal creditore

Nell’azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

(Nella fattispecie, la Cassazione ha accolto il ricorso e richiesto il riesame dell’appello, stabilendo che a fronte di indizi proposti dalla parte che denuncia la simulazione di una compravendita è l’acquirente a dover dimostrare l’effettività del pagamento del prezzo e non il contrario).

Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12955

Simulazione compravendita: entità del prezzo

Nel giudizio di simulazione della compravendita, relativa all’entità del prezzo, è litisconsorte necessario ogni acquirente (nella specie, di nuda proprietà), se è dedotto l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento.

Cassazione civile sez. II, 05/05/2014, n.9618

Donazione dissimulata da una compravendita

Qualora un erede legittimo ritenga di essere stato leso da una simulazione di compravendita di bene dissimulante una donazione, e la impugni allegando la qualità di erede (anche legittimario) del defunto genitore, ma non prospettando che l’atto impugnato aveva anche concretato una violazione dei propri diritti ereditari, la domanda di simulazione relativa non può essere accolta.

Egli, così agendo, ha mirato semplicemente a far rientrare nella massa ereditaria un bene a suo giudizio solo apparentemente uscito dal patrimonio del “de cuius”, non lamentando, contestualmente, alcuna lesione dei diritti successori a lui personalmente riconosciuti dall’ordinamento nella sua qualità anche di legittimario.

Subentrando “mortis causa”, e nei limiti della quota riconosciutagli dal testamento olografo del proprio genitore nei rapporti già facenti capo al “de cuius”, ha inteso far valere un diritto ricompreso nel patrimonio di quest’ultimo, onde, venendosi a trovare nella medesima posizione del “de cuius” medesimo, rispetto al rapporto controverso incontra, tutte le limitazioni probatorie alle quali anche quegli sarebbe stato soggetto.

Pertanto non può qualificarsi terzo ai fini della prova, ex art. 1417 c.c., della simulazione degli atti posti in essere dal “de cuius”, e di conseguenza dimostrare l’asserita simulazione della compravendita intervenuta, tra il proprio defunto genitore e l’odierna convenuta avvalendosi della prova testimoniale o per presunzioni, avrebbe invece dovuto produrre, ai sensi dell’art. 2725 c.c., un atto scritto, contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale essa doveva farsi valere in giudizio non essendo stata fornita nei modi suddetti tale dimostrazione, né essendo stata minimamente allegata una perdita incolpevole della necessaria prova documentale, la sua domanda di declaratoria di simulazione (relativa) dell’indicato rogito va respinta.

Tribunale Napoli sez. XI, 17/04/2007

Prova della simulazione

La simulazione di compravendita di immobile deve essere provata con documenti che, in quanto trattandosi di atto scritto, trova applicazione fra le parti la regola generale della limitazione di ammissibilità della prova testimoniale, di conseguenza la prova della simulazione può essere data solo mediante controdichiarazione.

Tribunale Savona, 09/10/2006

Testimoni o presunzioni

Qualora si agisca in giudizio per far valere l’illiceità della fattispecie negoziale unitaria costituita dal collegamento tra un contratto di mutuo e una vendita con patto di riscatto con un soggetto diverso dal mutuante la quale dissimuli un patto commissorio, la prova della simulazione della compravendita può essere data anche per testimoni o per presunzioni a norma dell’art. 1417 c.c.

(Nella specie l’attore aveva dedotto la divergenza tra il reale intento dei contraenti – di costituire con la compravendita una garanzia al mutuante in ordine alla restituzione della somma mutuata al venditore – e il negozio posto in essere per ottenere tale risultato con la consapevole adesione dell’acquirente, e la S.C. ha annullato la decisione di merito che, sul presupposto che la compravendita immobiliare configurasse una interposizione fittizia, aveva ritenuto necessaria la controdichiarazione scritta).

Cassazione civile sez. II, 20/07/1999, n.7740

Pronuncia sulla simulazione

Con riguardo al giudizio instaurato da un coerede per la declaratoria della simulazione della compravendita conclusa dal de cuius, al fine di fare rientrare il bene ceduto nella massa ereditaria, l’intervento di altro coerede che, quale che sia la sua posizione, ne è litisconsorte necessario, in quanto diretto ad integrare il contraddittorio, avendo lo stesso interesse alla pronuncia sulla simulazione da cui deriva la maggiore consistenza del patrimonio relitto, è ammissibile anche in appello con la conseguenza che, confermata la sentenza dichiarativa della simulazione stessa, il detto coerede interveniente ha diritto nei confronti dell’appellante al rimborso delle spese del procedimento di gravame sostenute.

Cassazione civile sez. II, 08/09/1986, n.5461

La domanda di accertamento della simulazione di compravendita

È giuridicamente infondata la domanda tendente al mero accertamento di pretesa simulazione di compravendita intervenuta tra futuro eventuale dante causa dell’attore e altro futuro erede giacché il futuro legittimario è titolare di una aspettativa di mero fatto e non di un diritto o, quanto meno, di un interesse concreto ed attuale.

Tribunale Roma, 18/05/1982

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