Notifica senza generalità del destinatario: è valida?

Cosa succede se la raccomandata viene consegnata ad una persona presente nel domicilio, che firma per ricevuta ma non viene identificata dal postino?

Se il postino arriva a casa per recapitare una raccomandata ma tu non ci sei, può ritirarla tua moglie, un figlio o un altro familiare, che firmerà per ricevuta sulla cartolina. Ma se questa persona diversa da te non viene identificata, cosa succede? La notifica senza generalità del destinatario è valida?

Potrebbe trattarsi di una cartella esattoriale, di un’ingiunzione di pagamento o di un pignoramento: dunque, è essenziale sapere quali sono gli effetti di una notifica che sembra non essersi perfezionata, perché manca l’indicazione di colui che ha ritirato la missiva (e non è neppure detto che poi ti abbia informato dell’arrivo e te l’abbia consegnata). Tecnicamente, questo soggetto si chiama consegnatario, mentre il destinatario della lettera dovresti essere tu.

Quando la consegna dell’atto impositivo viene fatta ad una persona diversa dal destinatario, la giurisprudenza ritiene sufficiente che la spedizione sia avvenuta al domicilio corretto e che il messo incaricato, o il postino, abbia avuto cura di far firmare chi ha ritirato la raccomandata. Perciò – anche se può sembrarti strano – la notifica senza generalità del destinatario è valida. Vediamo meglio il perché.

Indice:

1 Notifica a persona diversa dal destinatario: procedura

2 Notifica a destinatario assente: condizioni di validità

3 Notifica senza indicazione delle generalità del ricevente: è valida?

Notifica a persona diversa dal destinatario: procedura

Se al momento del recapito il destinatario della raccomandata è temporaneamente assente, il portalettere può consegnare il plico ad un’altra persona che si trova sul posto, purché sia:

un familiare convivente con il destinatario (e nella cartolina di avvenuta consegna dovrà risultare tale qualità e la relazione di parentela);

una persona addetta alla casa (come la colf o la badante) o all’ufficio (ad esempio, un dipendente incaricato della ricezione atti o la segretaria dello studio);

il portiere del palazzo.

La persona che riceve deve essere maggiore di 14 anni di età e non palesemente incapace di intendere e volere. Se mancano tutti questi requisiti, e quindi non è possibile in quel momento consegnare la raccomandata, il postino lascerà nella buca delle lettere un avviso di avvenuto deposito della lettera presso l’ufficio postale ove è disponibile per il ritiro.

Se la raccomandata non viene ritirata in seguito dall’interessato, la notifica si perfezionerà, per compiuta giacenza, dopo 10 giorni dalla data del deposito dell’avviso.

Quando il primo tentativo di consegna è stato fatto dall’ufficiale giudiziario o da un messo (del Comune o dell’Agenzia Entrate Riscossione), al destinatario dovrà essere inviata anche una seconda raccomandata informativa, che invece non è necessaria per le consegne effettuate a mezzo del servizio postale [1].

Notifica a destinatario assente: condizioni di validità

Nei casi di momentanea assenza del destinatario, la notifica è considerata valida anche quando non è stata effettuata direttamente alla persona cui l’atto è indirizzato ma ad un soggetto diverso, purché compreso in una delle categorie che ti abbiamo indicato.

Una condizione essenziale per il perfezionamento della notifica è che la consegna, quando non si realizza a mani proprie, avvenga presso il corretto indirizzo del destinatario e non altrove. Questo legame tra il destinatario e il suo luogo di residenza o di domicilio è imprescindibile e fonda la possibilità di eseguire la notifica a persone diverse, ma che abbiano anch’esse un legame, sia pure indiretto, con tale luogo.

Secondo la Cassazione [2], la notifica di una cartella esattoriale o di un altro atto tributario, come un avviso di accertamento esecutivo o un preavviso di fermo amministrativo, fatta a persona diversa dal destinatario in quel momento assente non richiede «alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico».

In tali casi – spiega la Suprema Corte – «l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, vista la presunzione di conoscenza, la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione».

Notifica senza indicazione delle generalità del ricevente: è valida?

Una nuova sentenza della Cassazione [3] ha considerato valida una notifica a mezzo posta di un atto impositivo in cui mancava l’indicazione delle generalità del ricevente. Anche se questo dato non era stato riportato sull’avviso di ricevimento compilato dal postino, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente che la spedizione fosse avvenuta «con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento a opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente».

La conseguenza è che la notifica fatta a persona diversa dal destinatario è riconosciuta come valida pur in mancanza, nell’avviso di ricevimento, delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato: gli Ermellini rilevano che questo adempimento «non è previsto da alcuna norma» e perciò non può fondare alcuna eccezione di nullità della notifica effettuata. Se provassi a farlo, il tuo ricorso sarebbe respinto.

La sentenza aggiunge che la relazione tra il destinatario dell’atto e la persona a cui è stata recapitata la raccomandata – ad esempio, l’indicazione di figlio convivente – «costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale» che è pubblico ufficiale, e quanto da egli attestato potrà essere smentito solo attraverso la querela di falso da proporre in un giudizio autonomo in tribunale; dunque, non contestando semplicemente, nel ricorso avverso l’atto ricevuto, la relazione di parentela o di convivenza tra il ricevente ed il destinatario.

Questo orientamento dei giudici di piazza Cavour in realtà non è nuovo ed era stato espresso già in precedenti pronunce [4], come ti abbiamo spiegato nell’articolo “Notifica a persona diversa dal destinatario: è valida?“. Per ulteriori approfondimenti leggi anche “Notifica cartella senza indicazione di chi la riceve“.

Note:

[1] Art. 14 Legge n. 890/1982.

[2] Cass. ord. n. 22086del 13.10.2020.

[3] Cass. sent. n. 12384 del 11.05.2021.

[4] Cass. ord. n. 26336 del 19.11.2020.

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