Esigenza abitativa; illecita occupazione di un alloggio popolare; stato di necessità e pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Indice:
1 Occupazione di alloggio popolare
2 Sussistenza dello stato di necessità
3 Il danno da occupazione abusiva di immobile di edilizia popolare
4 Condanna per occupazione abusiva
5 Quando può essere invocato lo stato di necessità?
6 Illecita occupazione di un alloggio popolare
7 Ripetizione dell’aggressione del bene
8 Occupazione casa popolare: quando si esclude lo stato di necessità?
9 Quando l’Ente deve riottenere l’alloggio?
10 Morte dell’assegnatario e occupazione senza titolo dell’immobile altrui
11 Diritto ad abitare nella casa popolare.
Occupazione di alloggio popolare
Sussiste l’elemento oggettivo e soggettivo del reato di occupazione abusiva di un immobile da parte del prevenuto che, consapevole di non essere assegnatario dell’alloggio di edilizia popolare, ne abbia segnalato all’istituto responsabile i fatti, presentando anche istanza di regolarizzazione, tuttavia, proprio alla luce della circostanza di fatto che l’imputato ha provveduto a far presente la propria presenza all’istituto gestore degli immobili, nonché al pagamento di quanto dovuto, in tal caso è applicabile la non punibilità del fatto per particolare tenuità.
Tribunale Taranto sez. I, 20/01/2021, n.1248
Sussistenza dello stato di necessità
L’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi: ne deriva che l’abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, e quindi che la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative.
Cassazione penale sez. II, 09/10/2020, n.35024
Il danno da occupazione abusiva di immobile di edilizia popolare
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all’impossibilità — per costui — di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso; la determinazione del risarcimento del danno ben può essere — in tali ipotesi — operata, dal giudice, facendo riferimento al cosiddetto danno “figurativo”, e – quindi – al “valore locativo del cespite usurpato.
Tribunale Roma sez. II, 03/09/2020, n.11882
Condanna per occupazione abusiva
Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia contra ius in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione.
Ne consegue affermare che la circostanza del possesso delle chiavi dell’immobile consegnate all’originario assegnatario non è circostanza da sola idonea ad escludere la sussistenza del reato per difetto della condizione di arbitrarietà dell’occupazione posto che, la permanenza all’interno dell’alloggio, è pacificamente avvenuta in assenza di qualsiasi titolo legittimante.
Cassazione penale sez. II, 06/07/2020, n.20940
Quando può essere invocato lo stato di necessità?
In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l’edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (nella specie, la Corte ha ritenuto che lo spostamento per motivi di salute della figlia non giustificasse l’occupazione abusiva di una casa popolare da parte del padre).
Cassazione penale sez. II, 08/01/2020, n.13946
Illecita occupazione di un alloggio popolare
L’illecita occupazione di un alloggio popolare discriminato dallo stato di necessità solo se è attuale il pericolo di un danno grave alla persona escludendo tutte quelle situazioni caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinata a protrarsi nel tempo.
(Nel caso di specie, la donna che l’aveva abitata arbitrariamente con i propri figli si era giustificata affermando che non aveva possibilità economiche di continuare a pagare l’affitto della casa precisando che il marito era disoccupato e svolgeva attività lavorativa saltuaria e che era rimasta nell’immobile per circa sei mesi).
Tribunale Pescara, 07/05/2019, n.1641
Ripetizione dell’aggressione del bene
Non è configurabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto se nella vicenda concreta si registra la ripetizione dell’aggressione del bene, ovvero in relazione al reato di cui all’articolo 633 del Cp l’occupazione abusiva di una casa popolare si protrae e permane al momento della condanna. In tal caso, infatti, non solo si continua a ledere un patrimonio immobiliare pubblico ma se ne impedisce anche l’assegnazione ai soggetti più bisognosi. Ad affermarlo è la Cassazione che rigetta il ricorso di una signora che aveva occupato una casa popolare.
Per la Corte si tratta di un reato di natura permanente, con la conseguenza che la mancata cessazione della permanenza è sempre ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, poiché non può dirsi tenue un’offesa che non si interrompe nel tempo.
Cassazione penale sez. II, 30/01/2019, n.13765
Occupazione casa popolare: quando si esclude lo stato di necessità?
Lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi IACP sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.
Cassazione penale sez. II, 18/05/2018, n.29437
Quando l’Ente deve riottenere l’alloggio?
In materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai contratti di locazione ad essi relativi si applica la specifica normativa vigente statale e regionale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 431 del 1998, sicchè quando l’assegnazione in sede giudiziale della casa familiare costituisce la ragione giustificatrice del rapporto locatizio, con l’obbligo di uniformarsi alla decisione del giudice, venuta meno l’assegnazione giudiziale, sussiste una ipotesi di occupazione sine titulo.
(Nella specie, trattandosi di assegnazione della casa coniugale a suo tempo giustificata dall’affidamento della figlia minore, si doveva ritenere che, una volta revocata l’assegnazione da parte del Tribunale – sul presupposto che la figlia, divenuta nel frattempo maggiorenne, fosse andata ad abitare altrove – non sussistevano motivi atti a consentire alla madre di continuare a godere dell’immobile originariamente assegnato all’ex coniuge).
Cassazione civile sez. III, 18/04/2016, n.7621
Morte dell’assegnatario e occupazione senza titolo dell’immobile altrui
In caso di occupazione senza titolo di immobile altrui, il proprietario, per la mancata disponibilità dell’immobile e per l’impossibilità di conseguirne una utilità, subisce un danno in re ipsa. Tale è il caso in cui un soggetto nipote di assegnatario di casa popolare, alla morte dell’assegnatario, abbia continuato a vivere, unitamente al proprio nucleo familiare, senza alcun titolo presso l’alloggio popolare, omettendo di riconsegnarlo al Comune, nonostante la diffida ricevuta, e di corrispondere alcuna somma per il godimento dell’immobile.
Tribunale Milano sez. XIII, 04/04/2012, n.4017
Diritto ad abitare nella casa popolare
Le norme che regolano gli effetti della separazione personale sul contratto di locazione di diritto privato sono applicabili anche in materia di edilizia residenziale pubblica. Pertanto, all’assegnatario dell’alloggio pubblico può subentrare l’altro coniuge – perché ad esempio affidatario della prole – solo quando il diritto ad abitare nella casa popolare sia dal giudice attribuito a quest’ultimo; mentre, se il giudice non conferma il provvedimento provvisorio di attribuzione della casa coniugale, l’alloggio resta assegnato all’avente diritto, con la conseguenza che la mancata conferma del provvedimento provvisorio dell’assegnazione dell’alloggio, per effetto del raggiungimento della maggiore età del minore, comporta la detenzione senza titolo di entrambi gli occupanti di fatto dell’appartamento.
Cassazione civile sez. III, 19/06/2008, n.16627