Dal Tribunale di Napoli Nord arriva la prima pronuncia contro l’omologa del piano, per responsabilità del creditore nell’aggravare l’indebitamento dell’istante.
La legge 3/2012, più nota a tutti come legge salvasuicidi o del sovraindebitamento, è stata profondamente cambiata dalla legge 176/2020.
In particolare è stato notevolmente modificato l’art. 12 della legge 3/2012 che ha spostato l’ago della bilancia, nel sovraindebitamento, dalla meritevolezza del debitore nel non sovraindebitarsi volontariamente, alla colpevolezza del creditore nell’aggravare lo stato di sovraindebitamento del consumatore.
La colpa del creditore nel determinare il sovraindebitamento
L’art. 12 c. 3-ter, come modificato dalla legge 176/2020, prevede che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i princìpi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”
Vi è stata dunque una inversione di orientamenti di ormai sempre più numerosi Tribunali che, dando una corretta interpretazione alla legge 3/2012, ritengono giusto, come già affermato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che: “nell’ottica di ampliare le maglie del requisito della meritevolezza si è affermata una lettura dell’articolo 12 bis legge 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l’esposizione a fenomeni di usura ed estorsione di garantire il recupero di una serenità economica è di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”.
La ratio di questa norma è quella di dare una seconda possibilità al debitore sovraindebitato incolpevole.
Tuttavia prima l’accento era posto notevolmente sulla meritevolezza del debitore, che non doveva essersi sovraindebiatato con superficialità.
Oggi invece c’è una decisa inversione di rotta e, piuttosto che considerare determinante la meritevolezza del debitore per l’ammissione alla legge del sovraindebitamento, con il fine ultimo di ottenere l’esdebitazione del credito residuo rimasto impagato, viene considerata la colpevolezza del creditore nell’aver determinato e/o aggravato, lo stato di sovraindebitamento dell’istante.
Il creditore che concede il credito deve avere valutato, e non violato, la meritevolezza creditizia del debitore (art. 124 bis T.U.B.)
Il decreto di rigetto del Tribunale di Napoli Nord
L’applicazione della nuova norma sopra richiamata è ben evidente nel dispositivo di rigetto al reclamo del Tribunale di Napoli Nord (sotto allegato) che, condividendo quanto già affermato dal vicino tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dice: “In primo luogo emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere al omologa del piano: spetta al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa di guida storia di cui al comma 4 dell’articolo 12-bis. Tuttavia, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla ratio legis della riforma. Anzitutto, viene precluso in nuce l’accesso allo speciale procedimento quando emergono profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, e mostrando l’intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore affitto da uno stato di sovraindebitamento. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell’indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver corso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonea radicare la sua esclusiva responsabilità. Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato favor legislativo per l’accesso all’istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normative stabilite per l’omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva”.