Assicurazione struttura sanitaria: copre i medici esterni?

Assicurazione struttura sanitaria: copre i medici esterni?

La polizza dell’ospedale o della clinica privata opera in aggiunta rispetto a quella personale del medico e così la sua garanzia non può essere esclusa.

Se devi avviare una causa di responsabilità medica contro una clinica, una casa di cura o un ospedale perché sei stato operato male o un tuo parente è deceduto in conseguenza delle cure praticate, ti interesserà molto sapere se l’assicurazione della struttura sanitaria copre i medici esterni.

In caso affermativo, potrai chiedere il risarcimento a un soggetto patrimonialmente forte, quale è la compagnia assicuratrice; altrimenti, dovrai rivolgere la tua pretesa direttamente nei confronti del sanitario coinvolto e della struttura in cui opera e questi soggetti dovranno pagare con il loro patrimonio, che potrebbe essere limitato. Ma ogni medico ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione personale contro i rischi della sua attività professionale.

Una nuova sentenza del tribunale di Venezia [1] ha stabilito che l’assicurazione della struttura sanitaria copre anche i medici esterni, quelli che non sono dipendenti del centro dove hanno praticato l’intervento errato. Si tratta di una particolare estensione dell’assicurazione per la responsabilità civile sanitaria, che secondo i giudici veneti deve comprendere necessariamente il «multirischio» in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici che operano nella clinica o nell’ospedale. Così il paziente danneggiato ottiene una tutela risarcitoria maggiore contro gli errori commessi dal medico.

Indice:

1 L’assicurazione per i medici è obbligatoria?

2 Assicurazione obbligatoria medici: cosa copre?

3 La responsabilità del medico esterno alla struttura

4 Quando l’assicurazione della struttura esclude i medici esterni.

L’assicurazione per i medici è obbligatoria?

La legge [2] impone a tutti i medici, ed alle strutture sanitarie in cui operano, l’obbligo di munirsi di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti dagli eventuali errori commessi in ambito professionale per colpa grave.

La norma non distingue tra le tipologie delle strutture, dunque l’obbligo deve intendersi riferito sia a quelle pubbliche sia a quelle private, anche quando non sono accreditate presso il Servizio sanitario nazionale. L’unica differenza è che gli studi dei medici liberi professionisti ed i centri privati devono assicurarsi anche per i casi di colpa lieve.

Assicurazione obbligatoria medici: cosa copre?

La polizza di assicurazione obbligatoria copre i medici da tutti i rischi relativi ai risarcimenti dei danni provocati durante l’esercizio dell’attività sanitaria nei confronti dei pazienti.

Perciò, se il medico verrà citato in giudizio per un caso di responsabilità professionale, l’assicurazione sarà chiamata in causa e potrà essere condannata a risarcire i danni derivati dagli errori commessi dal sanitario assicurato, tenendo indenne il suo patrimonio personale.

In concreto, la copertura assicurativa prevista in favore dei medici opera per gli errori diagnostici o terapeutici e per quelli commessi durante l’esecuzione di interventi chirurgici, anche nei casi di omissione delle cure dovute. La formula adottata è quella chiamata, con terminologia anglosassone, “all risk”, cioè valevole a copertura di tutti i rischi connessi all’esercizio della professione medica.

La responsabilità del medico esterno alla struttura

Quando una struttura sanitaria, come un ospedale pubblico o una clinica privata, autorizza un medico o un chirurgo ad operare nella sua organizzazione, mettendogli anche a disposizione le attrezzature necessarie, essa – afferma la Cassazione [3] – «viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e la responsabilità tipiche dell’impresa erogatrice delle prestazioni sanitarie».

Perciò la struttura, accettando nel suo ambito l’attività compiuta dal medico esterno, assume tutte le conseguenti responsabilità risarcitorie nei confronti del paziente che ha subìto un danno dall’operato di quel professionista.

Quando l’assicurazione della struttura esclude i medici esterni

Se la polizza stipulata dalla struttura sanitaria contiene una clausola di esonero dalla responsabilità per le attività compiute dai medici non dipendenti, la copertura assicurativa nei confronti del paziente deve operare comunque, come ha stabilito il tribunale di Venezia [1] riallacciandosi all’insegnamento della Cassazione.

La Suprema Corte, in una recente pronuncia [4], ha affermato che l’attività dei medici non dipendenti dalla struttura, ma per fatti che ricadono nell’ambito della responsabilità della struttura stessa, va «ricompresa nell’oggetto dell’assicurazione, dal momento che nella polizza sulla responsabilità civile stipulata da un ospedale per conto proprio, la clausola che preveda la copertura assicurativa in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici ivi operanti va interpretata nel senso che la medesima polizza copra altresì, a secondo rischio, la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell’assicurazione per conto altrui» [5].

Quindi, l’assicurazione della struttura potrà essere chiamata a risarcire anche i danni provocati dalle attività compiute dai medici non dipendenti, al di là delle loro assicurazioni personali, in quanto, come afferma la Corte di Cassazione [6], la prima polizza opera «in eccesso» rispetto alle altre stipulate da ciascun singolo professionista e, dunque, copre «a secondo rischio» la responsabilità personale dei medici quando, come generalmente avviene, prevede la copertura dei medesimi eventi che possono costituire fonte di danno per i pazienti.

note

[1] Trib. Venezia, sent. n. 871 del 07.05.2021.

[2] Art. 10 L. n. 24/2017.

[3] Cass. sent. n. 18805/2009.

[4] Cass. sent. n. 10825/2020.

[5] Art. 1891 Cod. Civ.

[6] Cass. sent. n. 4936/2015.

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