La difesa del soggetto aggredito non è punibile se sono presenti tutti gli elementi richiesti dalla legge perché possa essere giustificata.
Nell’ordinamento giuridico italiano, la legittima difesa è una causa di giustificazione, in presenza della quale un fatto punito come reato perde la sua rilevanza penale ovvero non acquista tale carattere poiché la legge lo impone o lo consente.
La legittima difesa è una sorta di autotutela che un soggetto pone in essere quando si verifica un pericolo imminente, per sé o per gli altri, dal quale deve difendersi subito senza potersi rivolgere all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Il nostro legislatore, quindi, ha tenuto conto di quell’esigenza naturale di reagire che sorge nell’individuo, istintivamente, nel momento in cui viene aggredito. Perché possa essere invocata la causa di giustificazione della legittima difesa, tutti i presupposti richiesti sono: l’attualità del pericolo, l’ingiustizia dell’offesa, la costrizione, lo stato di necessità e la proporzionalità tra offesa e reazione (difesa).
La legittima difesa, inoltre, non va confusa con la vendetta – che consiste in una reazione che segue la lesione – essendo la prima una reazione che anticipa la lesione, quale unico rimedio possibile per evitare un’offesa ingiusta.
Indice:
1 Quando opera la legittima difesa
2 Come va valutata la proporzionalità tra offesa e difesa?
3 Cos’è la legittima difesa putativa
4 Legittima difesa domiciliare: in cosa consiste?
Quando opera la legittima difesa
I presupposti richiesti affinché operi la legittima difesa sono:
l’attualità del pericolo, ovvero l’esistenza, per l’aggredito, di un pericolo attuale di un’offesa, che può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale), relativo a un bene giuridicamente rilevante;
l’ingiustizia dell’offesa, cioè l’aggredito rischia di subire una minaccia o un’omissione contraria alle regole del diritto;
la costrizione, nel senso che l’aggredito subisce un condizionamento psicologico per cui si vede costretto a porre in essere una reazione difensiva;
lo stato di necessità, in cui viene a trovarsi l’aggredito. Ne consegue che la difesa rappresenta l’unica scelta possibile in base alle condizioni nelle quali si verifica l’offesa e alle alternative di salvaguardia a disposizione dell’aggredito;
la proporzionalità tra reazione ed aggressione, che va valutata alla stregua dei beni giuridici in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.
Mettendo insieme tali presupposti, puoi comprendere che la legittima difesa ricorre quando il soggetto commette un fatto/reato per difendersi da un’offesa ingiusta, che ha messo in pericolo un suo diritto o un diritto altrui. Il pericolo, peraltro, deve essere attuale, nel senso che deve essere imminente e persistente. Inoltre, l’azione dell’aggredito deve essere necessaria (obbligata), in quanto non ci sono altre alternative, e, in ogni caso, la sua reazione difensiva deve essere proporzionata all’aggressione.
Quando si reagisce per legittima difesa, il bene giuridico che viene tutelato, può essere di natura personale o patrimoniale. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, non va messa in pericolo l’incolumità dell’aggressore in quanto fra un bene meramente economico e la salute/vita dell’aggressore prevalgono questi ultimi due beni giuridici.
Per quanto attiene l’onere della prova, spetta all’aggredito indicare i fatti e le circostanze da cui dedurre l’esistenza della legittima difesa. La valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice che dovrà considerare la necessità, l’inevitabilità e la proporzione della reazione difensiva in rapporto alla reale situazione concreta.
Come va valutata la proporzionalità tra offesa e difesa?
L’esercizio della legittima difesa richiede una valutazione della proporzione tra offesa e difesa riferita ad ogni singolo caso, al pericolo in corso e alle alternative possibili per l’aggredito. Nel giudizio, cosiddetto di proporzionalità vanno considerati sia il rapporto tra i mezzi difensivi e i mezzi offensivi sia la relazione male minacciato – male inflitto, in base al principio del bilanciamento degli interessi.
Detto in parole più semplici, va valutato il complesso della situazione aggressiva e di quella difensiva, tenendo in considerazione i mezzi utilizzati da entrambe le parti (aggressore e aggredito), i beni giuridici contrapposti, il livello di ingiustizia perpetrato, l’effettiva inevitabilità della reazione, l’incolpevolezza dell’aggredito, che non deve aver provocato la minaccia, il tempo ed il luogo dell’azione e il valore esistenziale che il bene minacciato assume per l’aggredito.
Ne consegue che la proporzionalità è presente in tutti quei casi in cui il male provocato dall’aggredito è inferiore, uguale o superiore, in modo tollerabile, a quello subìto e va valutata con un giudizio ex ante.
Il giudice, quindi, dovrà compiere un passo indietro nel tempo e verificare se al momento della commissione dell’azione difensiva sussisteva realmente la probabilità di un pericolo attuale nei confronti del diritto dell’aggredito. Il giudice nella verifica di tale requisito si avvarrà delle leggi scientifiche esistenti al momento del giudizio e delle massime di esperienza.
Cos’è la legittima difesa putativa
La legittima difesa putativa si ha quando un soggetto a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti, si crede minacciato ma, in realtà, il pericolo non esiste effettivamente. Perché possa applicarsi tale tipologia di legittima difesa è comunque necessario che l’erroneo convincimento sia stato determinato da una situazione obiettiva idonea a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta.
Ad esempio, la legittima difesa putativa opera come causa di giustificazione, nell’ipotesi del proprietario di una gioielleria che, ritenendo reale un tentativo di rapina a mano armata simulato, reagisce uccidendo l’apparente aggressore.
Legittima difesa domiciliare: in cosa consiste?
L’articolo 52 del Codice penale è stato oggetto di due interventi normativi, di cui il primo nel 2006 [1] e il secondo nel 2019 [2]. Per l’operatività della legittima difesa domiciliare, il comma 2 della norma in esame sancisce che è sempre sussistente la proporzionalità tra offesa e reazione difensiva quando la persona legittimamente presente nel domicilio privato utilizza un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
la propria o l’altrui incolumità;
i beni propri o altrui, qualora non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione.
Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nelle predette ipotesi, inoltre, è ritenuto agire sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
Sempre in relazione alla legittima difesa domiciliare la riforma del 2019 ha novellato anche l’articolo 55 del Codice penale che disciplina l’eccesso colposo, introducendo il comma 4 che amplia e definisce il concetto di offesa.
In particolare, il legislatore penale ha previsto che è esclusa la punibilità del soggetto che difendendosi in casa propria, ha provocato all’aggressore un danno maggiore di quello effettivamente voluto, avendo agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Ad esempio, si pensi a colui che, aggredito in casa, spara all’aggressore, colpendolo al petto pur avendo mirato al braccio. In questo caso, si ha un eccesso colposo in quanto l’aggredito cagiona all’aggressore un danno maggiore di quello effettivamente voluto, causato dal forte stato di agitazione in cui si è venuto a trovare.
Note:
[1] L. n. 59 del 13.02.2006.
[2] L. n. 36/2019.