Come quantificare il danno da diffamazione.

Offese in pubblico o su Internet: quanto spetta di risarcimento danni alla vittima e come si determina l’importo?

Nel nostro ordinamento, il risarcimento può essere concesso solo se c’è la prova di un danno concreto e attuale. Prova quest’ultima che, ovviamente, deve fornire il danneggiato in quanto richiedente.

Qualora si tratti di danni morali, la dimostrazione di tale lesione – che non è implicita nel fatto illecito in sé per sé – può risultare assai complessa. Come nel caso della diffamazione. Di qui, il problema pratico: come quantificare il danno da diffamazione? Problema di carattere civilistico, che viaggia di pari passo con quello penale conseguente alla punizione per il reato. Le due vie però si possono intrecciare nel medesimo processo – quello penale – attraverso la costituzione di parte civile della vittima.

Dopo aver visto, in un precedente articolo, come funziona la diffamazione su Internet e il risarcimento dei danni ed aver parlato appunto del rapporto che sussiste tra la querela e l’azione civile rivolta a ottenere il risarcimento, in questa sede ci occuperemo, più nello specifico, di spiegare come si quantifica il danno da diffamazione. Ma procediamo con ordine.

Indice:

1 Diffamazione: spetta sempre il risarcimento?

2 Danno da diffamazione: come si quantifica?

3 A quanto ammonta il risarcimento del danno da diffamazione.

Diffamazione: spetta sempre il risarcimento?

Non è detto che, in caso di diffamazione – anche conclamata – spetti sempre il risarcimento. Il risarcimento, infatti, non è conseguenza automatica dell’accertamento del reato. È invece necessario che, dal fatto illecito in sé per sé, derivi anche un danno concreto al patrimonio o al decoro e alla reputazione. Questo perché, nel nostro ordinamento, non sono ammesse le cause “per principio”, ossia senza che vi sia un effettivo interesse materiale.

Del resto, presumere che sussista sempre un danno in caso di diffamazione e quantificarlo in modo uguale per tutti non consentirebbe di valutare una serie di circostanze particolari. La lesione infatti potrebbe essere non apprezzabile per determinati soggetti e, invece, per altri comportare una grossa compromissione delle relazioni sociali.

Tutto sta a vedere, quindi, nel caso concreto, come si è comportato il reo e quali sono stati gli effetti della diffamazione sulla vittima.

Questa analisi viene fatta dal giudice civile che si dovrà determinare sulla base delle prove fornitegli dal danneggiato. Sicché, qualora quest’ultimo si limiti semplicemente a richiedere un risarcimento, lamentando una lesione, ma senza poi dimostrarla concretamente, allora la sua richiesta sarà rigettata.

Danno da diffamazione: come si quantifica?

La diffamazione potrebbe comportare dei danni materiali alla vittima: si pensi al medico ginecologo costretto a chiudere il proprio ambulatorio a seguito di un’accusa infondata di violenze sessuali sulle pazienti. In tal caso, l’entità della lesione al patrimonio potrà essere ricostruita facilmente, facendo ricorso al volume d’affari del professionista degli ultimi anni.

Più problematico è quando il danno va ad incidere sulla sfera morale, come l’onore e la reputazione. In tal caso, non potendosi quantificare con esattezza la lesione, è possibile ricorrere a presunzioni, una sorta cioè di indizi. Indizi che faranno riferimento all’entità del danno sulla vittima e alla gravità della condotta del reo.

Il giudice quindi valuterà una serie di circostanze come:

la durata della diffamazione: se si è trattato di un post o di un articolo su Internet, tanto prima sarà cancellato tanto minore sarà il risarcimento;

la gravità dell’accusa infamante: una cosa è dire che un amministratore di condominio è un ignorante, un’altra è invece affermare che un giudice è un mafioso, che un avvocato è corrotto, che un professore è un pedofilo, che un dottore è un assassino e così via;

la verità del fatto attribuito: si può diffamare anche usando un tono sprezzante, che ecceda cioè i limiti della critica, per un fatto realmente accaduto, ma di certo il comportamento è più grave se il fatto viene inventato di sana pianta;

la professione che svolge il danneggiato, la sua posizione e il prestigio di cui gode all’interno della società: è certamente più dannosa un’offesa a un professore universitario, che ha a che fare con tanti giovani, che quella a un pensionato che non lavora più;

la pubblicità del mezzo utilizzato per diffondere la diffamazione: così, uno scritto diffamatorio su Internet è certamente più grave – per la sua capacità di raggiungere migliaia di persone in pochi minuti – rispetto invece a un passaparola cittadino;

le ripercussioni sulla vita della vittima che ha avuto la diffamazione: sicuramente, riceverà un risarcimento superiore chi, a seguito del reato, ha subito una forte crisi depressiva, non è più uscito di casa, ha perso le relazioni con gli amici, gli affetti, la famiglia, ecc.

Tutti questi elementi vengono assunti dal giudice per determinare, in una scala di gravità, il risarcimento del danno alla vittima, che poi passerà a quantificare concretamente sulla base del criterio della cosiddetta «equità» (anche chiamato «risarcimento in forma equitativa»). In altri termini, una volta che il magistrato ha inquadrato la fattispecie ed ha così la prova del danno, potrà determinare l’ammontare del risarcimento secondo quanto gli apparirà giusto. Ed in questo avrà ampia discrezionalità: una discrezionalità che neanche la Cassazione potrà censurare.

A quanto ammonta il risarcimento del danno da diffamazione

Alla luce dei parametri che abbiamo appena indicato, si comprende bene quanto difficile sia quantificare in anticipo il risarcimento del danno da diffamazione. Si può andare dai 2.000 euro ai 200.000 euro a seconda del caso e delle persone coinvolte.

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