Scadenza contratto comodato a tempo indeterminato.

Quando va restituita la cosa ottenuta in comodato gratuito come ad esempio l’immobile adibito ad abitazione?

Qual è la scadenza del contratto di comodato a tempo indeterminato? Se la scrittura privata, siglata tra comodante e comodatario, non dovesse prevedere una specifica data per la restituzione del bene concesso in prestito, come dovranno orientarsi le parti?

Ipotizziamo che una persona dia in comodato, ad un proprio parente, un appartamento e che, nell’accordo tra questi firmato, stanti i buoni rapporti tra le parti, sia riportata la seguente (o similare) clausola: «Il contratto di comodato è stipulato a tempo indeterminato e per la restituzione si fa riferimento all’articolo 1809 del Codice civile».

Insomma, quando scade il comodato se non è prevista una scadenza? La soluzione è indicata dalla legge e da alcune sentenze della giurisprudenza. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Indice:

1 Cos’è il comodato?

2 Restituzione del bene dato in comodato

3 Comodato con un termine di scadenza

4 Comodato conferito per una finalità specifica

5 Comodato senza termine o a tempo indeterminato

6 Recesso del comodante

7 Morte del comodatario

Cos’è il comodato?

Il comodato (o prestito d’uso) è un contratto gratuito con il quale una parte (comodante) consegna una cosa mobile o immobile a un’altra parte (comodatario) che se ne serve per un tempo o per un uso determinato e si assume l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

In pratica, con il comodato si realizza un normale prestito che può avere ad oggetto qualsiasi cosa, anche un immobile come un appartamento o un terreno; si pensi al genitore che conceda al figlio l’uso della casa affinché questi vi viva.

La caratteristica del comodato è che, a fronte del prestito, non è dovuto alcun corrispettivo, salvo diverso accordo.

Il comodatario deve conservare, cioè garantire l’integrità, e custodire il bene in comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli deve inoltre provvedere all’ordinaria manutenzione del bene, mantenendolo nel suo stato originario e svolgendo un’attività di vigilanza diretta a prevenirne il deterioramento o la perdita, e sostenere le spese ordinarie necessarie per l’uso e la conservazione dello stesso senza pretendere il rimborso dal comodante.

Restituzione del bene dato in comodato

Esistono quattro tipi di contratti di comodato:

il comodato con un termine di scadenza;

il comodato conferito per una finalità;

il comodato senza un termine;

il comodato a tempo indeterminato.

Per ciascuna di queste ipotesi è prevista una diversa soluzione in merito alla scadenza del contratto e, quindi, alla restituzione del bene oggetto del comodato. Ne parleremo qui di seguito.

Comodato con un termine di scadenza

Ai sensi dell’articolo 1809 del Codice civile, il contratto di comodato cessa alla scadenza del termine convenuto dalle parti e fissato nel contratto.

Se però, prima della scadenza del termine concordato, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Se prima della scadenza muore il comodante, i suoi eredi subentrano nell’obbligo di consentire al comodatario di utilizzare il bene fino al termine stabilito.

Comodato conferito per una finalità specifica

Il contratto di comodato può prevedere, piuttosto che un data precisa di scadenza, una finalità a cui il bene è destinato. Si pensi al caso del padre che dà in comodato un appartamento al figlio affinché questi ne faccia la dimora familiare, fino a quando non sarà in grado di acquistare da sé un proprio immobile. In questo caso, il comodato cessa nel momento in cui cessa la finalità dedotta nel contratto. Pertanto, il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena ha finito di servirsene in conformità del contratto.

Anche in tal caso, però, se sussiste un urgente e imprevisto bisogno del comodante, quest’ultimo può chiedere l’immediata restituzione del bene, anche prima che si compia la suddetta finalità.

A riguardo si è detto, con riferimento alla coppia di sposi che abbia ricevuto in comodato dai genitori di uno dei due l’immobile in comodato, che, in caso di separazione, il giudice può ugualmente assegnare l’abitazione al genitore presso cui andranno a stare i figli; non importa che la proprietà del bene sia dei suoceri. E ciò perché la finalità cui è assoggettato l’immobile – ossia la dimora familiare – non è ancora cessata. Per evitare tale conseguenza, sarà opportuno fissare una data di scadenza al contratto di comodato.

Comodato senza termine o a tempo indeterminato

Se il contratto non prevede un termine di scadenza e questo non risulta desumibile dall’uso cui la cosa è destinata (cosiddetto comodato precario), oppure se è stato siglato un contratto di comodato a tempo indeterminato, il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richiede. In pratica, il comodante può chiedere in ogni momento la restituzione del bene ai sensi dell’articolo 1810 del Codice civile senza bisogno di dover addurre un sopravvenuto motivo di urgenza nell’utilizzo del bene.

Se il comodatario rifiuta di restituire spontaneamente il bene, il comodante deve chiedere al giudice un provvedimento di rilascio del bene.

Il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire un termine per la restituzione della cosa. La fissazione di un termine può essere necessaria per la natura della prestazione o per il modo o il luogo dell’esecuzione oppure quando, trattandosi del comodato di un immobile a uso di abitazione, il comodatario ha bisogno di tempo per rilasciare l’immobile vuoto e trovare un’altra sistemazione abitativa.

Se infine non è stabilito un termine al contratto di comodato, ma questo è desumibile dall’uso cui è destinato il bene, il contratto cessa quando è esaurito l’uso della cosa e si applica la disciplina che abbiamo visto al secondo punto di questa trattazione.

Recesso del comodante

Tale disciplina non toglie che il comodante possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di comodato, ed esigere la restituzione del bene, se il comodatario non adempie agli obblighi di custodia e di conservazione o si serve del bene per un uso diverso da quello pattuito o reso necessario dalla natura della cosa; oppure cede il godimento della cosa a terzi senza il debito consenso; oppure cede in subcomodato il bene a terzi, senza il consenso del comodante; oppure sopravviene un suo urgente e imprevisto bisogno della cosa comodata.

Morte del comodatario

In caso di morte del comodatario, il comodante può esigere l’immediata restituzione del bene dagli eredi del comodatario, anche se è stato convenuto un termine che non è ancora scaduto.

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