Quando non spetta il Tfr all’ex moglie?

Il Tfr del coniuge divorziato: presupposti, condizioni e perdita del diritto.

Non sempre l’ex moglie ha diritto a percepire il Tfr del marito una volta che questi abbia smesso di lavorare. La legge stabilisce alcuni rigidi presupposti del diritto alla quota del cosiddetto trattamento di fine rapporto. Di tanto si è peraltro occupata più volte la giurisprudenza; in particolare, la Cassazione ha spiegato quando non spetta il Tfr all’ex moglie. Ecco alcuni importanti chiarimenti.

Indice:

1 Cos’è e come si calcola il Tfr

2 Quando il Tfr spetta all’ex moglie: presupposti

3 Quando non spetta il Tfr all’ex moglie.

Cos’è e come si calcola il Tfr

Il Tfr è ciò che comunemente viene chiamato “buonuscita”: è un elemento della retribuzione che viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia che essa dipenda da licenziamento che da dimissioni.

Il Tfr viene accantonato dall’azienda ogni anno, fatto salvo il caso di integrale destinazione alla previdenza complementare o di cessione del credito a terzi.

La quota annuale del Tfr è pari alla retribuzione utile dell’anno divisa per 13,5.

Nella retribuzione utile si computano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura ed escluse le somme pagate a titolo di rimborso spese.

Allo scioglimento del rapporto di lavoro, il datore eroga al dipendente tutti gli importi nel frattempo accumulati e rivalutati.

Quando il Tfr spetta all’ex moglie: presupposti

Il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio se non passato a nuove nozze, e in quanto titolare di assegno di divorzio, ha diritto a una percentuale del Tfr percepita dall’altro coniuge, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Quando non spetta il Tfr all’ex moglie

I presupposti appena illustrati che indicano quando l’ex coniuge ha diritto al trattamento di fine rapporto possono essere letti al contrario e indicare così quando non spetta il Tfr all’ex moglie.

In particolare, l’ex moglie non ha diritto al Tfr:

se la coppia si è separata e non ha ancora divorziato;

se la moglie non percepisce il mantenimento;

se la moglie ha percepito il mantenimento in un’unica soluzione;

se la moglie si è risposata.

Basta dunque il verificarsi di una sola di queste condizioni per escludere il diritto al Tfr in capo all’ex coniuge.

Difatti, il Tfr spetta solo:

se la coppia ha divorziato. Pertanto, se il marito ottiene il Tfr dal datore di lavoro quando ancora è separato, indipendentemente dal fatto che stia versando l’assegno di mantenimento alla moglie, non è tenuto a liquidare a quest’ultima il 40% di tale somma. Tuttavia, il giudice, nel momento in cui va a calcolare l’ammontare del mantenimento, può tenere conto di tale aumento di ricchezza al fine di valutare le condizioni economiche del coniuge obbligato al versamento dell’assegno, potendo così eventualmente aumentare l’importo dello stesso;

se l’ex coniuge percepisce l’assegno di divorzio. Pertanto, se il giudice ha ritenuto di non dover liquidare il mantenimento per via dell’assenza di disparità economica tra i coniugi o per via dell’imputazione di responsabilità a carico del più povero (il cosiddetto addebito), non c’è l’obbligo di versare il 40% del Tfr. Non c’è neanche diritto al Tfr se la liquidazione del mantenimento è avvenuta una tantum, con un solo ed unico pagamento;

se l’ex coniuge non si è risposato. La legge non parla di convivenza ma fa riferimento solo al matrimonio. Sicché, sembrerebbe di ritenere che, se il coniuge divorziato ha intrapreso una semplice convivenza con un terzo può chiedere la quota del Tfr dell’ex. Ma così non è. Difatti, la nascita di una famiglia di fatto, basata sulla stabilità, determina – secondo il nuovo orientamento della giurisprudenza – la perdita del diritto all’assegno di mantenimento. Dunque, anche in caso di convivenza, l’ex coniuge non potrebbe comunque ottenere il 40% del Tfr proprio per il venir meno di uno dei presupposti richiesti dalla legge: l’essere titolare di un assegno divorzile.

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