Gazebo: tutto quello che c’è da sapere.

Quali differenze con il pergolato e la veranda. Quando serve il permesso di costruire per installarlo in condominio o in giardino.

Uno spazio libero in giardino o in condominio può essere il luogo giusto per installare un gazebo sotto il quale passare un po’ di tempo all’aperto quando il tempo lo concede leggendo un libro, prendendo un aperitivo, conversando con il partner o con qualche amico. Scene che invitano alla calma e che hanno un effetto «terapeutico» su chiunque abbia bisogno durante il giorno di un momento di relax. La domanda, però, è la solita: è possibile installare un gazebo dove e quando ci pare? Ci sono dei permessi da chiedere per metterlo nel giardino di una villetta o sul terrazzo del condominio se lo spazio lo consente? Ci sono delle misure o delle distanze da rispettare? È importante far caso a tutto quello che c’è da sapere sui gazebo per evitare qualche sanzione oppure delle lamentele dei vicini che possano tradursi in discussioni, noie legali o multe da pagare.

In linea generale, sono le Regioni o i Comuni a gestire le normative che riguardano i gazebo da giardino, perché non ne esiste una a livello nazionale. Per quelli da condominio, occorre fare riferimento ai singoli regolamenti interni, alla giurisprudenza o al Codice civile quando si tratta, ad esempio, delle distanze da rispettare o delle dimensioni del gazebo, che possono togliere la visuale al vicino. Insomma, in ogni caso ci sono delle regole da osservare. Vediamo, a questo punto, tutto quello che c’è da sapere sui gazebo.

Indice:

1 Gazebo: che cos’è?

2 Gazebo: differenza con pergolato e veranda

3 Gazebo: quali caratteristiche?

4 Gazebo in giardino: quali permessi?

5 Gazebo in condominio: quali permessi?

Gazebo: che cos’è?

La prima cosa da sapere è che cosa si intende formalmente per «gazebo». Può sembrare un aspetto banale ma non lo è affatto: spesso si fa confusione tra gazebo, pergolato o veranda e sono tre elementi diversi che richiedono delle autorizzazioni diverse.

Secondo una sentenza del Consiglio di Stato, il gazebo è «una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi» [1].

La sentenza aggiunge un altro elemento fondamentale: se il gazebo è utilizzato «come struttura temporanea» non ha bisogno di alcun titolo edilizio. Significa che non ci vogliono dei permessi qualora si tratti di una struttura rimovibile. Viceversa, conclude il Consiglio di Stato, «nel caso in cui sia infisso al suolo è necessario il permesso di costruire».

Gazebo: differenza con pergolato e veranda

Come detto, capita spesso di fare confusione tra gazebo, pergolato e veranda. Il primo l’abbiamo appena definito. Il pergolato, invece, viene descritto dalla sentenza del Consiglio di Stato come «una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore». Di solito, il pergolato non richiede un titolo abitativo edilizio. A meno che sia coperto nella parte superiore (anche solo in parte) da una struttura difficilmente rimovibile: in questo caso, dovrà essere sottoposto alle regole per la realizzazione delle tettoie.

E poi c’è la veranda, ovvero «il locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili». Richiede, secondo il Consiglio di Stato, di un permesso da costruire in quanto «dal punto di vista edilizio determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma».

Gazebo: quali caratteristiche?

Sarà sicuramente utile, per capire se il gazebo che vuoi installare nel giardino o sul terrazzo del tuo appartamento in condominio ha bisogno di autorizzazioni, sapere quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono, ovvero:

la forma: di solito sono quadrati o rettangolari, anche se esistono anche quelli rotondi che a volte necessitano di qualche permesso particolare;

le dimensioni: quale sia la soglia di grandezza tollerata del gazebo, cioè la superficie che occupa e l’altezza, è un requisito che viene determinato dal Comune, di conseguenza è opportuno informarsi in proposito presso gli uffici competenti;

la copertura: come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, se si tratta di una copertura temporanea e rimovibile, magari in tessuto retraibile o in fibra vegetale, non ha bisogno di autorizzazioni, mentre se si mette una struttura fissa e ancorata al suolo, ad esempio in vetro o in legno, i gazebo possono essere sottoposti a permessi o a limitazioni;

la chiusura: di norma, si devono rispettare delle regole ben precise quando sono previste delle chiusure laterali in vetro o in legno;

le fondamenta: devono essere assenti, cioè occorre fissare il gazebo al suolo con altri tipi di ancoraggio.

Gazebo in giardino: quali permessi?

Abbiamo già ribadito che se il gazebo da installare in giardino è una struttura rimovibile non ha bisogno di autorizzazioni da parte del Comune. Se, invece, vuoi installare uno che resta fisso e ancorato al suolo tutto l’anno, dovrai chiedere qualche permesso. In particolare, dovrai recarti presso l’ufficio tecnico del Comune interessato e:

presentare la Comunicazione di inizio lavori (Cil), ovvero il documento che attesta la volontà di installare il gazebo, nel caso in cui la struttura non superi i 15 metri quadri, poiché rientra nell’attività di edilizia libera;

richiedere la Scia, vale a dire la Segnalazione certificata di inizio attività, nel caso in cui la superficie superi i 15 metri quadrati.

È opportuno segnalare la sentenza del Tar della Campania [2] secondo cui l’edificazione di un gazebo non richiede un permesso di costruire quando si tratta di una struttura aperta su tutti i lati e non comporta la realizzazione di nuovi volumi, presupposto quest’ultimo costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e di due superfici verticali contigue.

Al contrario, il permesso di costruire è necessario quando l’installazione della struttura comporta una modifica dello stato dei luoghi. Tale fenomeno si verifica quando tali strutture:

sono di notevoli dimensioni;

sono fissate stabilmente al pavimento;

comportano una variazione della cubatura edilizia.

Gazebo in condominio: quali permessi?

Chi, invece, ha un appartamento in condominio e vuole installare un gazebo nel terrazzo deve rispettare alcune regole ben precise, poiché la struttura potrebbe comportare una diminuzione del valore patrimoniale dell’edificio e danneggiare il suo decoro architettonico.

Secondo la Cassazione, chi vuole mettere un gazebo in terrazzo deve utilizzare gli stessi materiali già presenti nel contesto condominiale, anche se poggia sul lastrico di proprietà.

Il Consiglio di Stato [4] ha stabilito che è necessario il permesso di costruire quando, per le loro dimensioni, gazebo, tettoie o pergolati «arrecano una visibile alterazione dell’edificio, tale da non poter essere considerati una parte accessoria dello stabile». Si parla, dunque, di costruzioni in legno, metallo o plastica. Significa che tale permesso non è necessario nel caso in cui:

la struttura sia di piccole dimensioni rispetto alla superficie totale dell’immobile;

il manufatto non sia stato fissato stabilmente al pavimento;

non sia stato realizzato un volume edilizio.

Oltre ai permessi già citati nel caso in cui il gazebo sia ancorato in maniera fissa e non rimovibile, il condòmino avrà bisogno del parere dell’assemblea solo se ha intenzione di installare la struttura nel cortile o nel giardino condominiale. Diversamente, potrà fare a meno della delibera assembleare.

Note:

[1] Cons. Stato sent. n. 306/2017.

[2] Tar Campania sent. n. 789/2013 e sent. n. 2396/2013.

[3] Cass. sent. n. 24305/2008.

[4] Cons. Stato sent. n. 971/2014.

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