Diffida, messa in mora, riconoscimento del diritto del proprietario: quando non si calcola il termine per l’usucapione.
Indice:
1 Interruzione del termine utile per l’usucapione
2 Riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore: interruzione del termine utile per l’usucapione
3 Usucapione: l’atto dispositivo del proprietario non interrompe il decorso del tempo utile a usucapire
4 Interruzione del termine per l’usucapione: il riconoscimento del diritto del proprietario
5 Usucapione: diffida e messa in mora non sono atti interruttivi del possesso
6 Atto interruttivo dell’usucapione e rinuncia all’usucapione da parte dell’unico possessore del bene
7 Atti di diffida e messa in mora: interrompono la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non il termine per usucapire
8 Interruzione del termine utile per l’usucapione.
Interruzione del termine utile per l’usucapione
Ai fini dell’interruzione del termine utile per l’usucapione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all’avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato.
Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, n.23420
Riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore: interruzione del termine utile per l’usucapione
Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell’usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Costituendo la c.d. volontà “attributiva” del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall’essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell’acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l’accertamento dell’usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite.
Cassazione civile sez. II, 26/10/2018, n.27170
Usucapione: l’atto dispositivo del proprietario non interrompe il decorso del tempo utile a usucapire
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l’atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, “res inter alios acta” ininfluente sulla prosecuzione dell’esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo .
Cassazione civile sez. II, 31/08/2017, n.20611
Mediante il rinvio all’art. 2943 c.c. contenuto nell’art. 1165 c.c., la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi del decorso del termine perché si maturi l’usucapione in favore del possessore: rappresenta quindi principio consolidato quello per cui non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (Cass., Sez. II, 18 ottobre 2016 n. 21015, in Guida al dir., 2016; Cass., Sez. II, 27 agosto 2012 n. 14659).
L’applicazione di tale principio ha determinato, pertanto, una casistica assai varia. Così, tra agli atti ritenuti idonei ad interrompere il tempus ad usucapionem, la giurisprudenza ha incluso: 1) le domande introduttive delle azioni possessorie e quelle cautelari, anche nel caso di loro rigetto, quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto ed incompatibile con la situazione possessoria dell’usucapiente (Cass., Sez. II, 7 dicembre 2017 n. 29419; Cass., Sez. II, 13 luglio 2013 n. 18353); 2) il riconoscimento del diritto altrui, ossia la circostanza che il possessore ad usucapionem riconosca il diritto di proprietà del soggetto cui il bene formalmente appartiene, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus (Cass., Sez. II, 18 settembre 2014 n. 19706. In questo senso, si è ritenuto che implichino un riconoscimento dell’altrui proprietà tanto le domande di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio proposte dall’espropriato, quanto quella di retrocessione del bene: cfr. Cass., Sez. II, 20 dicembre 2016 n. 26327); 3) l’azione petitoria, ancorché irritualmente esperita nel corso del giudizio possessorio nonostante il divieto posto dall’art, 705, comma 1, c.p.c., costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione (Cass., Sez. II, 13 gennaio 1995 n. 379).
Al contrario: a) si è chiarito che la proposizione del ricorso al giudice amministrativo contro la concessione edilizia rilasciata al possessore per l’opera da cui deriva l’occupazione dell’immobile non ne interrompe il possesso “ad usucapionem”, in quanto l’eventuale annullamento dell’atto amministrativo non implica che il ricorrente recuperi il possesso del bene oggetto dell’intervento edilizio (Cass., Sez. II, 15 ottobre 2015 n. 20815); b) non costituisce, altresì, idoneo atto interruttivo del possesso ad usucapionem la querela per arbitraria occupazione di una porzione di terreno, giacché essa non comporta la perdita materiale, in capo al querelato, del potere di fatto sulla cosa (Cass., Sez. VI-2, 11 maggio 2017 n. 11698); c) non interrompe il decorso del tempo utile all’usucapione da parte del convenuto neppure l’atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria, non essendo tale atto rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso “ad usucapionem” (Cass., Sez. II, 21 marzo 2014 n. 6785); d) non sono stati ritenuti idonei neppure l’opposizione alla domanda di usucapione abbreviata, né l’atto di intervento nel procedimento, non implicando tali atti una domanda diretta al concreto recupero del godimento del bene, in tesi posseduto e goduto in via esclusiva dai comproprietari che chiedono la declaratoria di usucapione contro gli altri comproprietari esclusi dal possesso (Cass., Sez. II, 27 agosto 2012 n. 14659); e) non produce alcun effetto interruttivo la domanda di rendiconto, il cui eventuale accoglimento è compatibile con il protrarsi del possesso dei beni oggetto della domanda di usucapione da parte del possessore stesso (Cass., sez. II, 23 dicembre 2012 n. 26018).
Interruzione del termine per l’usucapione: il riconoscimento del diritto del proprietario
Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell’usucapione, ai sensi degli articoli 1165 e 2944 del Cc, non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
Cassazione civile sez. II, 31/08/2017, n.20611
Usucapione: diffida e messa in mora non sono atti interruttivi del possesso
In tema di usucapione non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti a ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Deriva da quanto precede, pertanto, che mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale, atti interruttivi non risultano né la diffida né la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale.
Ai fini dell’interruzione del termine utile per l’usucapione, può essere attribuita efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o ad atti giudiziali diretti ad ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente: di conseguenza, una richiesta scritta di rilascio di un terreno occupato non è idonea ad interrompere il termine per usucapire, dal momento che il possesso può essere esercitato anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.
Cassazione civile sez. II, 31/08/2017, n.20611
Atto interruttivo dell’usucapione e rinuncia all’usucapione da parte dell’unico possessore del bene
L’atto interruttivo del possesso “ad usucapionem” posto in essere dall’unico possessore dell’immobile nei confronti di uno o più dei suoi comproprietari, ha effetto anche verso gli altri, ed altrettanto dicasi per la rinuncia del primo a far valere l’usucapione eventualmente già maturata sul medesimo cespite, atteso che l’esercizio del predetto possesso non è configurabile in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene, che il riconoscimento del diritto altrui, come atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà del godere del bene “uti dominus”, interrompe il termine utile per l’usucapione anche se effettuato nei confronti di soggetti diversi dal titolare del diritto stesso, e che l’efficacia della rinuncia postula solo la inequivocità della volontà del rinunciante.
Cassazione civile sez. II, 12/10/2016, n.20565
Atti di diffida e messa in mora: interrompono la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non il termine per usucapire
Gli atti di diffida e di messa in mora, come, nella specie, la richiesta per iscritto di rilascio dell’immobile occupato, sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.
Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, n.15927
Interruzione del termine utile per l’usucapione
Il termine per usucapire una servitù viene interrotto dalla proposizione di actio negatoria della servitù medesima. Infatti, agli effetti della interruzione del termine utile per l’usucapione si richiede che il titolare del diritto notifichi al possessore l’atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene. (In applicazione del riferito principio la Suprema corte ha escluso abbia idoneità a interrompere il corso della prescrizione la domanda giudiziale (proposta dal proprietario del fondo servente) perché si acclarasse l’esatta linea di confine tra le due proprietà e affinché la parte convenuta fosse condannata a demolire immediatamente un muretto, insistente sulla sua proprietà arretrando la recinzione all’interno della proprietà della stessa parte convenuta. La demolizione del muretto sulla linea di confine – ha evidenziato la S.C. – non significa, automaticamente, implicitamente o esplicitamente, arretramento del fabbricato già esistente a distanza diversa dal confine successivamente accertato).
Cassazione civile sez. II, 01/03/2016, n.4049
In tema di usucapione, ai sensi dell’art. 1165 c.c. in relazione all’art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere uti dominus, interrompe il termine utile per l’usucapione.
Cassazione civile sez. II, 16/12/2015, n.25293
In tema di usucapione, ai sensi dell’art. 1165 cod. civ. in relazione all’art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene “uti dominus”, interrompe il termine utile per l’usucapione.
(Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, è stata confermata la sentenza impugnata, la quale aveva attribuito valore di riconoscimento alla sottoscrizione, da parte del possessore, della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata dal proprietario, nonché all’adesione prestata dal medesimo possessore ad una domanda di divisione presupponente l’altrui proprietà del bene).
Cassazione civile sez. VI, 18/09/2014, n.19706