Danno alla salute del paziente; risarcimento dei danni; requisiti necessari per il legittimo svolgimento dell’attività di odontoiatra; reato di esercizio abusivo della professione; prova dell’insorgenza o dell’aggravamento della patologia.
Indice:
1 Responsabilità professionale dell’odontoiatra
2 Risarcimento dei danni
3 Comportamento dell’odontoiatra
4 Presupposti per il legittimo esercizio della professione
5 Mancata acquisizione del consenso informato
6 Mancanza diligenza dell’odontoiatra
7 Responsabilità dell’odontoiatra: il risarcimento
8 Falso medico odontoiatra
9 Azione ispettiva presso studio odontoiatrico
10 Esercizio abusivo di una professione
11 L’installazione di protesi
12 Responsabilità professionale dell’odontoiatra: onere probatorio
13 Problemi dell’apparato dentale del paziente
14 Prestazione medico-odontoiatrica.
Responsabilità professionale dell’odontoiatra
Allorquando si instaura un rapporto di cura tra odontoiatra e paziente viene a realizzarsi tra i due protagonisti un “contratto di cura” in base al quale il professionista si impegna ad adottare la massima diligenza per raggiungere il risultato predicibile, senza tuttavia che questo possa essere garantito (sempre che non trattasi di un trattamento di semplice esecuzione o a finalità esclusivamente estetiche od, anche, se l’ottenimento dell’esito terapeutico sperato dal paziente è assicurato dal professionista). Si tratta cioè di una obbligazione di mezzi e di comportamenti.
Tribunale Napoli sez. VIII, 22/05/2020, n.3612
Risarcimento dei danni
La ricorrente (un medico odontoiatra) era stata convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni da responsabilità professionale medica in relazione agli esiti di un trattamento ortodontico.
Nel giudizio di primo grado, la convenuta aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice per esserne manlevata e aveva inoltre richiesto che la propria compagnia fosse condannata anche al rimborso delle spese della propria difesa tecnica. Sia il giudice di primo grado sia il giudice d’Appello avevano rigettato la richiesta di rimborso delle spese di lite.
Col ricorso per cassazione, la ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere compatibile con l’art. 1917, comma 3, c.c. la clausola che prevede l’esclusione del rimborso delle spese lite del legale scelto autonomamente dall’assicurato.
Secondo la ricorrente, tale clausola sarebbe stata invece nulla in quanto contrastante con l’art. 1917, comma 3, c.c., norma inderogabile ai sensi dall’art. 1932 c.c.,
A sostegno di tale tesi, la ricorrente richiamava la sentenza Cass. civ., 17 novembre 1976, n. 4276 e affermava che perché possa affermarsi la validità di detta clausola occorrerebbe previamente accertare se la società abbia o meno esercitato la facoltà di gestire in via esclusiva la lite, posto che, solo nel primo caso, la compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di rimborsare le spese di lite sostenute direttamente dall’assicurato.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4202
Comportamento dell’odontoiatra
Si profila ipotesi di responsabilità professionale dell’odontoiatra quando l’azione o l’omissione del sanitario sia dipesa da un suo comportamento (imperizia, imprudenza, negligenza oppure inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline) e a essa sia conseguito un nocumento al paziente.
Affinché si configuri una responsabilità professionale odontoiatrica con conseguente richiesta di risarcimento di danno da parte del paziente, devono di necessità sussistere, le seguenti condizioni: errore (inescusabile) nel trattamento ortodontico; danno alla salute del paziente inteso quale peggioramento rispetto allo stato anteriore; nesso di causalità tra il danno riportato dal paziente e l’errore nel trattamento ortodontico.
Tribunale Bari sez. III, 09/08/2018, n.3563
Presupposti per il legittimo esercizio della professione
In tema di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 c.p., lo svolgimento dell’attività di odontoiatra, disciplinata dalla l. 24 luglio 1985, n. 409, in via ordinaria, è consentito solo a colui che, dopo il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbia superato l’esame di Stato e sia iscritto al relativo albo, nonché, limitatamente al regime transitorio previsto dall’art. 20 della medesima legge, ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all’albo degli odontoiatri, qualora sussista una delle seguenti condizioni: a) immatricolazione al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980; b) immatricolazione negli anni compresi tra il 1980-81 ed il 1984-85 con superamento delle prove attitudinali previste per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri di cui al d.lg. 13 ottobre 1998, n. 386; c) conseguimento della specializzazione in campo odontoiatrico da parte di un soggetto immatricolato negli anni compresi tra il 1980-81 ed il 1984-85, esonerato dalle prove attitudinali.
Cassazione penale sez. VI, 09/11/2017, n.2691
Mancata acquisizione del consenso informato
Risponde del reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. il medico odontoiatra cha abbia sottoposto un paziente ad un duplice intervento di implantologia destinato a creare la base di appoggio per protesi dentale mobile determinando un precoce insuccesso, senza informare il paziente dell’elevato rischio di insuccesso e senza gestire correttamente la presenza di un’infezione tra il primo e il secondo intervento (nello specifico l’odontoiatra non aveva rispettato la procedura formale che prevede l’acquisizione del consenso informato scritto da parte del paziente).
Cassazione penale sez. IV, 27/01/2017, n.10271
Mancanza diligenza dell’odontoiatra
Anche se l’odontoiatra nella fase anamnestica e clinico -obbiettiva ha rilevato sì gli aspetti di dominante problematicità, ha raccolto sì le aspettative della paziente, non ha però identificato in modo esplicito e oggettivo i dati raccolti nella fase diagnostica e strumentale nonché i fattori di rischio e le complicanze che avrebbero potuto condizionare le probabilità del successo clinico.
Una volta iniziato il rapporto curativo alle evidenze del suo stato psico -fisico è affidato interamente al sanitario, che deve condurla in piena autonomia anche rispetto alle dichiarazioni rese dal paziente in sede di anamnesi, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza.
Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n.35
Responsabilità dell’odontoiatra: il risarcimento
Deve essere escluso il risarcimento in favore del paziente, che lamentava l’esecuzione di cure dentarie malamente eseguite, allorchè sia emerso in corso di causa che la causa del danno non era da individuarsi nell’opera del medico, ma nelle condizioni pregresse del paziente, e che il medico aveva correttamente informato il paziente, segnalandogli i possibili rischi dell’intervento.
Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, n.17405
Falso medico odontoiatra
Sono solidalmente responsabili per i danni subiti a seguito di una serie di operazioni rivelatesi erronee e totalmente fallimentari il falso medico odontoiatra e l’odontotecnico, il quale, occupandosi dell’impianto di protesi predisposte si è assunto responsabilità di tipo medico per le quali non era abilitato professionalmente.
Cassazione civile sez. III, 16/04/2015, n.7702
Azione ispettiva presso studio odontoiatrico
Qualora nel corso di un’azione ispettiva presso uno studio – gestito nella forma della società in accomandita semplice – destinato ad attività odontoiatrica si accerti che una assistente alla poltrona sta effettuando prestazioni odontoiatriche, sussiste la responsabilità disciplinare del responsabile sanitario dello studio stesso per non avere posto in essere gli accorgimenti necessari perché detta attività non fosse svolta da soggetti non abilitati.
(In una tale evenienza, in particolare – ha evidenziato la Suprema corte – non si configura una responsabilità oggettiva del responsabile sanitario, ma un comportamento omissivo di quest’ultimo. In particolare era onere dell’odontoiatra porre in essere quegli accorgimenti che la sua non continua presenza presso lo studio rendeva necessari per garantire che il personale operante presso la struttura non perpetrasse condotte abusive. In tale quadro, le prime misure da assumere vi era proprio quella di impedire interventi abusivi su pazienti, in assenza del sanitario).
Cassazione civile sez. II, 03/03/2014, n.4928
Esercizio abusivo di una professione
Risponde a titolo di concorso del delitto di esercizio abusivo di una professione chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato (confermata nella specie la responsabilità del dentista che aveva acconsentito ad un odontotecnico di svolgere abusivamente la professione di odontoiatra. Il fatto che il dentista fosse a conoscenza dell’attività abusiva svolta dal suo collaboratore era stata desunta dal fatto che, per la prescrizione di un antibiotico, il collaboratore si era dovuto rivolgere al dentista).
Cassazione penale sez. VI, 27/02/2012, n.18154
L’installazione di protesi
In tema di responsabilità medico-chirurgica, l’odontoiatra nell’installazione di protesi è civilmente responsabile se non fornisce prova contraria alle allegazioni attoree inerenti alla sussistenza del rapporto professionale e del danno cagionato dall’inesatto adempimento, e se non prova che la prestazione implicasse la risoluzione di problemi di speciale difficoltà, cui consegue la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave.
Tribunale Foggia sez. I, 20/09/2011
Responsabilità professionale dell’odontoiatra: onere probatorio
In tema di responsabilità professionale dell’odontoiatra, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur sussistendone gli estremi, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Cassazione civile sez. III, 21/07/2011, n.15993
Problemi dell’apparato dentale del paziente
In tema di responsabilità professionale medica, non può pretendersi di addossare al medico-odontoiatra (che in un dato arco temporale abbia curato il paziente) tutti i problemi dell’apparato dentale insorti nella vita del paziente, ivi compresi quelli riferibili a interventi eseguiti precedentemente e successivamente all’operato del professionista, avendo questi ultimi inevitabilmente interrotto il nesso di causalità tra le ipotetiche carenze terapeutiche e il danno residuato per il paziente, così impedendo (specialmente laddove non sia stata congruamente dimostrata in giudizio la responsabilità del professionista) la concreta determinazione, a carico dello stesso, di un danno risarcibile in favore del paziente.
Tribunale Monza sez. I, 02/10/2007, n.2814
Prestazione medico-odontoiatrica
La prestazione medico-odontoiatrica rientra tra le cosiddette prestazioni di opera intellettuale connotate, ai sensi dell’art. 2232 c.c., dal carattere della personalità, per cui il professionista si impegna ad eseguire personalmente l’attività oggetto del contratto, potendosi valere, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari solo se la collaborazione è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
A fronte di tale carattere strettamente personalistico, la prova di un rapporto di collaborazione con terzi professionisti nell’espletamento dell’incarico ricevuto deve essere fornita in maniera rigorosa da chi agisce in giudizio per far valere la responsabilità di un odontoiatra per i danni derivati da un intervento di ortognatodonzia, dovendo altrimenti presumersi che il rapporto intercorso sia stato concluso in via autonoma con ciascuno dei professionisti che ha partecipato a una fase dell’intervento, di talchè ciascuno risponde per la prestazione specificamente effettuata.
Tribunale Marsala, 25/06/2005, n.428