Testamento olografo: la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia.
La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell’adiuvato – che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.
Cassazione civile sez. VI, 06/03/2017, n.5505
La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.
Cassazione civile sez. VI, 06/11/2013, n.24882
In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell’autografia di cui all’art. 602 c.c. non impedisce che, nell’ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa — apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento — i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore.
(Nella specie, si trattava di una scheda testamentaria composta di due parti distinte, l’una contenente l’istituzione di erede, siglata dal testatore con firma autografa, e l’altra contenente un codicillo nel quale era evidente che la mano del testatore era stata guidata da un terzo; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell’intero testamento).
Cassazione civile sez. II, 27/01/2012, n.1239
Il principio della autografia, previsto dall’art. 602 c.c. non impedisce che nell’ambito dello stesso documento siano enucleabili da un lato un testamento di tale natura pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore – e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria – che, come tali non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta.
(Nella specie il giudice di appello, richiamandosi alle risultanze della Ctu aveva evidenziato una macroscopica differenza di grafismo tra la prima parte della scheda testamentaria, contenente la nomina degli eredi e recante la sottoscrizione del testatore, e il codicillo, rilevando che la redazione di quest’ultimo era caratterizzata dall’intervento invasivo di un terzo che aveva completamente guidato la mano del testatore, con la conseguenza che la seconda parte della scheda testamentaria aveva a oggetto una dichiarazione – apparentemente – del testatore e che non si verte in ipotesi di mere scritte del documento cartaceo del tutto avulse ed estranee a tale oggetto e che, pertanto, doveva essere affermata la declaratoria di difetto di autografia e di conseguente nullità del suddetto testamento.
La Suprema Corte, ritenuto che l’indagine condotta dal giudice “a quo” si rivelava inadeguata rispetto all’esigenza di accertare se nell’ambito della scheda fosse enucleabile una disposizione interamente scritta di mano dal testatore e da lui sottoscritta, contenente la manifestazione di una sua volontà compiutamente e incondizionatamente formata e manifestata diretta a disporre in tutto o in parte dei propri beni per il tempo successivo alla morte, ha cassato la sentenza con rinvio della causa ad altro giudice di merito perché faccia applicazione del principio di diritto sopra indicato).
Cassazione civile sez. II, 27/01/2012, n.1239
La validità di un testamento olografo non è inficiata dall’eventuale accertamento che in esso vi siano correzioni ad opera di una mano diversa da quella del “de cuius”, purché tali correzioni siano inserite in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e allorché l’intervento del terzo non interferisca in qualche modo con la volontà di disporre di chi firma la scheda.
Cassazione civile sez. II, 27/04/2009, n.9905
Atteso che il requisito della autografia del testamento olografo garantisce la certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore, un eventuate intervento di un terzo all’atto della redazione della scheda testamentaria mediante l’inserimento anche di una sola parola di mano diversa dal testatore comporterebbe l’effetto di escludere l’olografia, con conseguente nullità del testamento. A diverse conclusioni, peraltro, deve giungersi nell’ipotesi della presenza di uno scritto riferibile a terzo posto al di fuori delle disposizioni testamentarie dopo la sottoscrizione del testatore. In tale caso, infatti, il requisito dell’autografia del testamento olografo è rispettato, essendosi in presenza di una disposizione di ultima volontà interamente redatta e sottoscritta di suo pugno dal testatore, anche se il documento in cui è stato stilato il testamento contiene uno scritto di mano di terzi, in una parte diversa da quella contenente la disposizione testamentaria.
(Nella specie, dopo la sottoscrizione della scheda era presente questa ulteriore frase: “in cambio lei dovrà avere cura di me e fare il mio funerale” attribuibile a mano diversa da quella del testatore. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva escluso la nullità del testamento).
Cassazione civile sez. II, 30/10/2008, n.26258
Qualora il “de cuius”, per redigere il testamento olografo, abbia fatto ricorso all’aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito della autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore.
Cassazione civile sez. II, 17/03/1993, n.3163
È valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione (nella specie, in base all’enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza).
Cassazione civile sez. II, 07/01/1992, n.32
Il testatore che, a causa del suo stato di salute o per carenza di istruzione, redige il testamento olografo con l’aiuto di altra persona che gli guida la mano, indubbiamente collabora alla materiale compilazione del documento, quanto meno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere, tuttavia, ciò comporta la mancanza dell’autografia, elemento indispensabile per la validità del testamento olografo, nel quale si richiede che data, testo dell’atto e sottoscrizione provengano esclusivamente dal testatore.
Cassazione civile sez. II, 10/07/1991, n.7636