Per la Cassazione, lede il decoro della professione il giudice che decurta il compenso del legale scendendo sotto le percentuali consentite senza indicarne i motivi
Quando il giudice decurta il compenso all’avvocato scendendo al di sotto delle percentuali di riduzione previste, può farlo, purché fornisca specifica motivazione al riguardo. Ridurre il compenso senza motivo risulta lesivo della dignità della professione. Questo quanto sancito dall’ordinanza n. 15443/2021 (sotto allegata) della Cassazione. Vediamo perché gli Ermellini hanno dovuto specificare questo concetto.
La vicenda processuale
Un avvocato ricorre ex art. 170 DPR n. 115/2002 per chiedere il compenso spettante e dovuto per l’attività di sostituto del difensore d’ufficio svolta in un procedimento penale. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal legale liquida le spese necessarie per il recupero del credito nella misura di 600,00 euro.
Compenso liquidato in misura parziale e forfettaria
L’avvocato insoddisfatto ricorre in Cassazione denunciando la violazione degli artt. 82 e 116 DPR 115/2002 e dell’art. 2333, comma 2 c.p.c.. Il Tribunale ha infatti liquidato i compensi per l’attività svolta per il recupero del credito in modo del tutto parziale e forfettario, trascurando l’attività svolta effettivamente dal difensore, arrecando in questo modo lesione al decoro professionale.
Il giudice deve motivare la decurtazione del compenso dell’avvocato
Per la Cassazione il motivo è fondato e va accolto. Il D.M n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato. Il giudice che intende discostarsene può farlo, ma nei limiti di cui all’art. 4, comma 1 di detto decreto. Il giudice che poi intende scendere o salire sotto o sopra tali limiti può farlo, ma in tal caso deve spiegarne i motivi.
Il giudice “anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.”
Nel caso di specie il Tribunale non ha rispettato il suddetto principio. Lo stesso infatti nel liquidare il compenso del legale lo ha decurtato, ma senza indicarne le ragioni. Contravvenendo all’obbligo di motivazione non si consente “attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942.”
L’ordinanza va quindi cassata e rinviata al Tribunale in diversa composizione per provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.