Beni sottoposti a sequestro preventivo: ultime sentenze.

Leggi le ultime sentenze sul provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo; sulla liquidazione dell’indennità spettante al custode.

Indice:

1 Il comproprietario dei beni sequestrati

2 Vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo

3 Dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo

4 Vincolo cautelare ai beni del complesso aziendale

5 Indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro preventivo penale

6 Beni sottoposti a sequestro preventivo: liquidazione dell’indennità

7 La restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo

8 Ipoteca su beni sottoposti a sequestro preventivo

9 Provvedimenti restitutori di beni sottoposti a sequestro preventivo

10 Amministrazione dei beni in sequestro

11 Beni sottoposti a sequestro preventivo: la riduzione

12 Dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo

13 Separazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo dalla massa attiva.

Il comproprietario dei beni sequestrati

Il comproprietario dei beni sottoposti a sequestro preventivo non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ove non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero.

Cassazione penale sez. III, 04/07/2019, n.42527

Vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo

Il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo è impugnabile mediante appello ex art. 322-bis c.p.p., in quanto rientra tra le ordinanze in materia di sequestro preventivo.

(In motivazione, la Corte ha precisato che il termine per la proposizione dell’impugnazione decorre dalla data della effettiva conoscenza del provvedimento da parte del titolare del relativo diritto, non sussistendo un diritto dell’indagato alla comunicazione del provvedimento medesimo).

Cassazione penale sez. III, 18/04/2019, n.42114

Dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo

In tema di misure cautelari reali, è inammissibile la reiterazione di impugnazioni già proposte avverso il medesimo provvedimento, sussistendo al riguardo una preclusione processuale.

(Fattispecie relativa all’impugnazione, mediante appello cautelare e successivo ricorso per cassazione, del medesimo provvedimento di rigetto di istanza di dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo rispetto al quale erano già stati esperiti i medesimi mezzi di gravame).

Cassazione penale sez. II, 04/04/2019, n.29668

Vincolo cautelare ai beni del complesso aziendale

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento che ha ad oggetto la totalità delle quote o delle azioni societarie non comporta automaticamente l’estensione del vincolo cautelare ai beni che costituiscono il complesso aziendale.

(In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., in tema di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, rinvia alle norme di cui al libro I, titolo III del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che disciplinano l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni oggetto di sequestro di prevenzione, ma non all’art. 20 di tale decreto legislativo, che prevede l’estensione di diritto a tutti i beni aziendali del sequestro di prevenzione che riguarda partecipazioni societarie totalitarie).

Cassazione penale sez. III, 15/11/2018, n.15755

Indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro preventivo penale

In tema di liquidazione dell’indennità spettante all’amministratore-custode di beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale, è legittima l’applicazione del criterio equitativo qualora l’incarico si sia esaurito o si sia, comunque, concluso in epoca antecedente all’entrata in vigore delle tabelle professionali approvate, in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, con il d.p.r. n. 177 del 2015.

Cassazione civile sez. II, 06/04/2018, n.8538

Beni sottoposti a sequestro preventivo: liquidazione dell’indennità

In tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale, la determinazione dell’indennità di custodia di un bene immobile va operata, ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 265 del 2006, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 58, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, quindi, sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi del citato art. 59 o, in via residuale, secondo gli usi locali, anche se il custode sia un dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale, in quanto nessuno spazio, neppure residuale, può esservi per l’operatività della disciplina prevista dal regolamento sugli onorari per le prestazioni professionali della relativa categoria, la cui applicabilità presuppone che al professionista sia affidata anche l’attività di amministrazione o liquidazione dell’azienda, del patrimonio o di singoli beni.

(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che, in tema di amministrazione di un parco eolico comportante attività di gestione della produzione energetica, aveva ritenuto applicabile, ai fini della liquidazione del compenso spettante al custode, le tariffe prefettizie ridotte secondo equità).

Cassazione civile sez. II, 19/09/2017, n.21649

La restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, contestualmente alla assoluzione dell’imputato, imponga al pubblico ministero la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, atteso che, dopo la chiusura delle indagini preliminari, l’autorità giudiziaria competente a dare esecuzione all’ordinanza di restituzione dei beni sequestrati è, ai sensi degli artt. 92 e 104 disp. att. cod. proc. pen., il giudice che l’ha adottata.

Cassazione penale sez. III, 31/05/2017, n.38639

Ipoteca su beni sottoposti a sequestro preventivo

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l’anteriorità dell’iscrizione dell’ipoteca e l’anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente.

(In motivazione la Corte ha precisato che le modalità di cessione del credito “in blocco”, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs., 1 settembre 1993, n. 385, non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia reale).

Cassazione penale sez. II, 28/03/2017, n.38821

Provvedimenti restitutori di beni sottoposti a sequestro preventivo

In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi – salvo che siano cessate le esigenze cautelari giustificative del vincolo – l’esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell’ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca potendo quest’ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l’ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva.

Cassazione penale sez. V, 20/02/2017, n.26889

Amministrazione dei beni in sequestro

In materia di amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo la competenza in tema di revoca/modifica del vincolo reale risponde alla regola processuale del giudice che procede (art. 279 c.p.p.), mentre le istanze attinenti la loro gestione rimangono in capo al giudice che ha emesso il provvedimento genetico. (Nella prassi giudiziaria quest’ultimo è quasi sempre il giudice per le indagini preliminari).

 

Ne consegue che mentre il procedimento viene trasmesso da un giudice all’altro, secondo la scansione procedimentale stabilita dal codice di procedura penale, (g.i.p./g.u.p./giudice dibattimento/giudice appello), copia degli atti relativi ai beni sottoposti al sequestro rimangono presso l’ufficio del giudice che ha provveduto al sequestro e ciò, ovviamente, in modo del tutto disgiunto dal fatto che lo stesso possa anche non essere più la stessa persona fisica (soprattutto per tali tipi di processi i tempi di definizione, nei tre gradi di giudizio, sono, di sovente, superiore ai cinque anni).

Cassazione penale sez. I, 07/07/2015, n.45381

Beni sottoposti a sequestro preventivo: la riduzione

La riduzione di beni sottoposti a sequestro preventivo non può essere concessa in sede di appello cautelare de libertate quando non sia possibile definire il quantum da restituire.

Cassazione penale sez. III, 24/04/2015, n.33601

Dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo

Avverso il provvedimento di dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, adottato dopo l’emissione di una sentenza di proscioglimento, non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l’appello al tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura.

(Nella specie, relativa ad ordinanza emessa durante la pendenza del giudizio d’appello dal tribunale che aveva assolto gli imputati, la S.C. ha qualificato il ricorso per cassazione come appello ex art. 322 bis c.p.p., precisando che competente ad adottare il provvedimento di restituzione e dissequestro, nel caso di sentenza di proscioglimento è, ai sensi dell’art. 323 c.p.p., il giudice che l’ha emessa anche se non abbia più la disponibilità del fascicolo processuale).

Cassazione penale sez. VI, 07/01/2015, n.2337

Separazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo dalla massa attiva

I beni sottoposti a sequestro preventivo devono essere separati dalla massa attiva del fallimento, ai sensi dell’art. 64, d. lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), mediante consegna formale all’amministratore giudiziario a cura del curatore, il quale è tenuto a compiere tutte le operazioni necessarie per l’effettiva separazione dei beni, anche nel caso di somme versate su unico c/c bancario relative ad attività di liquidazione già eseguita.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 29/04/2014

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