Concorso di colpa incidente stradale: ultime sentenze.

Sinistro stradale; presunzione di pari responsabilità; deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa; risarcimento del danno.

Indice:

1 Condotta di guida del danneggiante imprevedibile

2 Quando opera la presunzione di pari colpa?

3 Scontro tra veicoli: onere probatorio gravante sul danneggiato

4 Sinistro stradale: concorso di colpa della vittima

5 Sinistro stradale: responsabilità dei due conducenti

6 Presunzione di pari responsabilità: quando?

7 Sinistro stradale: accertamento della responsabilità

8 Custodia di animali e sinistro stradale: c’è concorso di colpa?

9 Revisione della patente di guida

10 Concorso di colpa del conducente del ciclomotore

11 Diritto al risarcimento integrale del danno non patrimoniale

12 Incidente stradale mortale

13 Concorso di colpa e risarcimento dei danni

14 Domanda di risarcimento.

Condotta di guida del danneggiante imprevedibile

Deve escludersi il concorso di colpa del danneggiato, quando la condotta di guida del danneggiante sia stata imprevedibile e tale che il danneggiato non avrebbe potuto evitare il sinistro in alcun modo. Nel caso di specie il conducente di una vettura in sosta apriva improvvisamente lo sportello della vettura urtando un motociclo già in transito all’atto dell’apertura, facendone cadere il conducente.

Tribunale Nola sez. I, 18/01/2021, n.100

Quando opera la presunzione di pari colpa?

Se il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, è estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, ciò è consentito solo quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro. Al contrario, ove non venga accertato alcun concorso e sussista la prova del nesso eziologico tra la condotta di guida di uno dei conducenti e i danni subiti dal conducente dell’altro veicolo, risulta applicabile la presunzione di cui all’art. 2054, comma I, c.c..

Tribunale Castrovillari, 11/09/2020, n.738

Scontro tra veicoli: onere probatorio gravante sul danneggiato

In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall’art. 2054 co. 2 c.c., ha funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada stabilito dal comma 1. Ne consegue che sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l’onere di dimostrare non solo che uno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro sia in colpa, ma altresì che l’altro si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Tribunale Vasto, 18/11/2019, n.365

Sinistro stradale: concorso di colpa della vittima

Il divieto previsto dall’art. 190 del Codice della strada, di circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle carreggiate delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni, essendo volto alla tutela tanto di chi fa uso di tali strumenti quanto dei pedoni, si estende alle aree di parcheggio perché in esse si verificano le medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto.

(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima l’attività di pattinaggio all’interno di un’area di parcheggio svolta dalla vittima di un incidente stradale, anche in relazione all’eventuale concorso di colpa della persona offesa).

Cassazione penale sez. IV, 29/11/2017, n.2342

Sinistro stradale: responsabilità dei due conducenti

A fronte di un incidente stradale, l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall’art. 2054 c.c. E infatti, in tal senso è necessario accertare che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Ne deriva che anche la grave infrazione commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare pure il comportamento dell’altro conducente, onde stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso. In definitiva, l’accertamento della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell’altro ove non sia stata da quest’ultimo fornita la prova liberatoria in concreto dell’assenza di ogni possibile addebito a suo carico.

In difetto di tale prova, si verifica il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti con una colpa presunta a carico dell’altro conducente.

(Nella fattispecie, in base a quanto sopra esposto, non solo non è stata raggiunta la prova liberatoria dell’assenza di ogni possibile addebito a carico dell’attrice, ma anzi è stata acquisita la prova di una colpa concreta della medesima, tanto che si è affermata una pari responsabilità dei due conducenti nella determinazione del sinistro).

Tribunale Perugia sez. II, 06/11/2013, n.1421

Presunzione di pari responsabilità: quando?

In tema di sinistri stradali, sussiste la presunzione di pari responsabilità, disciplinata dall’art. 2054 c.c., non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro.

L’accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, pertanto, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.

Da tanto si evince che ogni qualvolta non sia possibile individuare il comportamento che abbia dato causa all’incidente stradale, non sia possibile individuare il comportamento che a esso abbia dato causa, ovvero non si possa accertare l’esatta dinamica del sinistro, il giudice potrà addivenire alla pronuncia di una sentenza che si fondi sulla presunzione legale di pari responsabilità di entrambi i protagonisti dello scontro.

Tribunale Potenza, 10/01/2012, n.7

Sinistro stradale: accertamento della responsabilità

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti in un incidente stradale, la mancanza, da parte di uno dei conducenti, dei requisiti specificamente richiesti dalla legge per la guida del proprio mezzo è circostanza che non influisce in alcun modo sull’apporto causale nell’incidente e non può, pertanto, comportare una valutazione sotto il profilo del concorso di colpa essendo al fine rilevante la sola condotta tenuta dal soggetto al momento del sinistro.

Cassazione civile sez. III, 18/04/2012, n.6071

Custodia di animali e sinistro stradale: c’è concorso di colpa?

In tema di custodia di animali, il proprietario o detentore di un cane è tenuto a controllarlo in ogni momento con le debite cautele. Ne deriva che qualora un incidente stradale sia determinato dalla presenza sulla pubblica via di un animale incustodito che, investito, provochi lo sbandamento di un veicolo, va addebitata al proprietario dell’animale medesimo la responsabilità del fatto per omessa custodia, sia pure, eventualmente, con il concorso di colpa della persona offesa, ove questa non si sia accorta tempestivamente dell’ostacolo prevedibile ed evitabile.

(Nel caso di specie i cani sono usciti dal cancello che il proprietario stava aprendo, accedendo alla pubblica strada e causando il sinistro stradale).

Cassazione penale sez. IV, 16/06/2011, n.34070

Revisione della patente di guida

Il concorso di colpa nella causazione di un incidente stradale non esclude la possibilità per l’Amministrazione di disporre la revisione della patente di guida, e ciò in quanto detta misura non ha carattere sanzionatorio, ma cautelare, avendo lo scopo di accertare la persistente idoneità alla guida del conducente.

 

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 18/01/2011, n.386

Concorso di colpa del conducente del ciclomotore

In caso di incidente stradale, il comportamento di chi sia consapevolmente salito a bordo di un ciclomotore, abilitato al trasporto del solo guidatore, concorre causalmente al verificarsi della collisione, in considerazione della pericolosità della circolazione del mezzo, e configura una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa, con accettazione dei relativi rischi, ne consegue la proporzionale riduzione del risarcimento del danno.

(Nel caso di specie è stato riconosciuto il concorso di colpa del conducente del ciclomotore, che procedette con distrazione e fece salire a bordo del ciclomotore medesimo l’attrice, e di quest’ultima, che accettò consapevolmente di farsi trasportare a bordo del ciclomotore. La graduazione delle condotte colpose dell’attrice e del convenuto è stata valuata in 1/3 e 2/3).

Tribunale Milano sez. X, 21/09/2009, n.11026

Diritto al risarcimento integrale del danno non patrimoniale

Il soggetto che, in conseguenza di un incidente stradale, abbia riportato lesioni gravi alla salute, ha diritto al risarcimento integrale del danno non patrimoniale subito. Tale danno, ancorché vi sia concorso di colpa nella causazione dell’evento dannoso e la responsabilità del sinistro sia stata accertata in via presuntiva ex art. 2054, comma 2 c.c., deve essere valutato equitativamente tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, dell’entità delle lesioni subite nonché di ogni altra circostanza attinente alla valutazione della condotta dell’autore del danno.

Cassazione civile sez. III, 13/01/2009, n.479

Incidente stradale mortale

La misura, ampiamente discrezionale e di natura preventiva e/o cautelare, della revisione della patente di guida ex art. 128, d.lg. n. 285 del 1992, si fonda su semplici dubbi circa la persistenza dell’idoneità tecnica, conseguenti ad un fatto commesso alla guida di un autoveicolo, e non è legata al preventivo accertamento giudiziale definivo circa la responsabilità penale del conducente destinatario; pertanto, non appare censurabile la determinazione della p.a. che abbia ritenuto sussistenti i presupposti per la sua adozione, qualora l’interessato sia rimasto coinvolto in un incidente stradale mortale e sia stato riconosciuto penalmente responsabile, all’esito del giudizio di primo grado, malgrado un accertato concorso di colpa della vittima.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 19/12/2008, n.4673

Concorso di colpa e risarcimento dei danni

In caso di azione intesa a ottenere il risarcimento dei danni derivati da incidente stradale, il trasportato, nei confronti del terzo e del conducente del veicolo in cui viaggia, ha diritto all’intero risarcimento.

Nell’eventualità, peraltro, detto trasportato sia il proprietario di uno dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro, sussistendo una responsabilità del proprietario (del veicolo) nei confronti del terzo ed essendo tale responsabilità oggettiva e parametrata alla responsabilità del conducente, lo stesso, in quanto responsabile del danno prodotto dal conducente del suo veicolo nella misura del concorso di colpa dello stesso, ha diritto al risarcimento del danno, nei confronti del terzo solo per la parte che non ricade sul predetto conducente, dato che della parte di danno da questi prodotto egli è comunque tenuto a rispondere.

Cassazione civile sez. III, 25/11/2008, n.28062

Domanda di risarcimento

In materia di responsabilità da cosa in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall’oggettiva impossibilità per l’ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell’imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l’evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell’ente pubblico.

Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all’applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l’eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.

(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che si era arrestata alla considerazione che l’incidente stradale sarebbe stato causato dall’eccessiva velocità mantenuta dal conducente, senza valutare la situazione in concreto del guard rail e della sua conformazione e se la stessa richiedesse l’apprestamento di soluzioni idonee ad evitare, in caso di fuoriuscita di un veicolo, il verificarsi di danni alla persona).

Cassazione civile sez. III, 08/08/2007, n.17377

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