Cartella di pagamento: come ottenere lo sgravio parziale per somme non più dovute perché cadute in prescrizione.
Dopo quanto tempo avviene la prescrizione degli interessi e delle sanzioni delle cartelle esattoriali? Potrebbe ben succedere che la cartella esattoriale non si sia ancora prescritta, mentre già lo siano gli interessi e le sanzioni. Come infatti chiarito dai giudici, la prescrizione di queste ultime somme segue il cosiddetto termine breve. Sicché, il contribuente potrebbe ottenere un parziale sgravio con riduzione degli oneri.
Prima però di entrare nel vivo del discorso e di indicare – anche alla luce delle sentenze più recenti – qual è la prescrizione di interessi e sanzioni delle cartelle esattoriali, sono necessarie alcune preliminari precisazioni sulla natura della cartella stessa.
Indice:
1 Cos’è e come funziona la cartella esattoriale?
2 Contenuto della cartella esattoriale
3 Prescrizione sanzioni e interessi
4 Effetti pratici della prescrizione breve per interessi e sanzioni.
Cos’è e come funziona la cartella esattoriale?
Come noto, la cartella esattoriale – o «cartella di pagamento», come più spesso viene chiamata – è quell’atto con cui l’Agente per la Riscossione Esattoriale comunica al cittadino la pretesa di pagamento e, scaduto il quale (dopo cioè 60 giorni dalla sua notifica), procede al recupero forzoso di sanzioni e imposte tramite il pignoramento dei beni del debitore.
Se le somme sono dovute allo Stato o alla Pubblica Amministrazione, la competenza è di Agenzia Entrate Riscossione, un ente pubblico statale succeduto ad Equitalia Spa. Se invece le somme sono dovute agli enti locali, intervengono differenti società private che hanno stretto delle apposite convenzioni con Comuni, Province o Regioni.
La cartella esattoriale si definisce, allo stesso tempo, un titolo esecutivo – ossia documento tramite il quale, senza bisogno della pronuncia di un giudice, è possibile agire con il pignoramento – e atto di precetto – ossia ultimo sollecito di pagamento prima del pignoramento medesimo -. La sua funzione è quindi duplice: da un lato serve per quantificare esattamente ed ufficialmente le somme dovute dal destinatario e, dall’altro lato, ha la funzione di anticipare l’esecuzione forzata consentendo, nel termine di 60 giorni, di evitare la stessa tramite il pagamento o una richiesta di dilazione.
Contenuto della cartella esattoriale
La cartella esattoriale si compone essenzialmente di quattro voci:
il capitale (ossia le somme originariamente dovute e non versate dal cittadino, per le quali si procede in riscossione). Il capitale può essere costituto da imposte e tributi (ad esempio Iva, Irpef, bollo, ecc.) oppure da sanzioni di carattere amministrativo (si pensi alle cosiddette multe stradali, alle sanzioni per il protesto di assegni o cambiali, ecc.) o penali (conseguenti a condanne penali);
gli interessi maturati prima dell’emissione della cartella e dovuti per il ritardato pagamento;
le sanzioni per l’omesso pagamento, calcolate in percentuale sul capitale e sulla base del ritardo. Le sanzioni scattano solo quando il capitale è costituto da imposte e tributi; non è invece possibile applicare sanzioni su sanzioni (come nel caso delle multe stradali, che sono sanzioni amministrative);
gli oneri di riscossione (ciò che un tempo si chiamava «aggio»).
Prescrizione sanzioni e interessi
Gli interessi di mora e le sanzioni, anche iscritte unitamente al tributo, si prescrivono in cinque anni.
Tanto si evince da due norme. Per quanto riguarda gli interessi c’è l’articolo 2948 del codice civile in base al quale si prescrivono in cinque anni tutte le somme dovute annualmente o entro frazioni più brevi dell’anno e gli interessi hanno cadenza annuale. Per quanto invece riguarda le sanzioni c’è l’articolo 20 del D. Lgs. n. 472/1997 (sulle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie) in base al quale «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».
La stessa prescrizione di cinque anni si applica anche quando il capitale indicato nella cartella esattoriale è costituito da sole sanzioni come nel caso delle multe stradali [1].
Effetti pratici della prescrizione breve per interessi e sanzioni
Gli effetti pratici di tale previsione sono di tutta evidenza. Sarà infatti possibile che un contribuente, tenuto a pagare una cartella esattoriale in quanto non ancora prescritta, non debba invece versare interessi e sanzioni. Si pensi, ad esempio, al caso della cartella dovuta per Irpef, Iva, imposta di bollo, canone Rai, imposta di registro, iscrizione alla camera di commercio, imposta ipotecaria, catastale: si tratta di tributi dovuti allo Stato e, come tali, aventi prescrizione decennale. Ebbene, su tali cartelle, a partire dal sesto anno in poi – e sempre che non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione (come solleciti di pagamento) – non saranno più dovuti interessi e sanzioni in quanto caduti in prescrizione prima del capitale.
Sicché, il contribuente potrà rivolgersi all’ufficio delle imposte e all’Esattore, con ricorso in autotutela, oppure al giudice tributario per chiedere lo sgravio parziale della cartella stessa e ottenere una riduzione delle somme da versare. Sulle modalità pratiche si suggerisce il seguente articolo Come ottenere lo sgravio parziale della cartella esattoriale.
Note:
[1] Ctp Napoli sent. n. 1562/2020.