Pacchetto turistico; danni patrimoniali e non patrimoniali; vacanza rovinata; tutela del consumatore; servizi turistici.
Indice:
1 Responsabilità del tour operator per pacchetti turistici tutto compreso
2 Danni ai viaggiatori causati dalla negligenza del terzo prestatore
3 Inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico
4 Responsabilità del tour operator
5 Pacchetto turistico: responsabilità del tour operator
6 Danno vacanza rovinata: il tour operator risponde dei danni causati dai suoi ausiliari?
7 Contratto di intermediazione di viaggio
8 Quando è esclusa la responsabilità del tour operator?
9 Responsabilità del venditore e del tour operator
10 Inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal tour operator
11 Responsabilità contrattuale e prova presuntiva
12 Inesatta esecuzione del contratto di viaggio
13 Responsabilità tour operator e liquidazione del danno
14 Risarcimento del danno da vacanza rovinata
15 Acquisto di pacchetti turistici.
Responsabilità del tour operator per pacchetti turistici tutto compreso
In tema di responsabilità del tour operator, l’art. 1228 c.c., in quanto ascrive al debitore fatti illeciti realizzati dai suoi ausiliari ed arrecati al creditore, rappresenta un’eccezione al sistema della responsabilità contrattuale, ciò in adesione al principio secondo cui nelle prestazioni di impresa (quale è quella turistica, facente parte della “grande distribuzione”), la tendenza è quella di tutelare fino alle estreme conseguenze il creditore-consumatore, che, nel caso dei contratti turistici “tutto compreso”, si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator (vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi.
La giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che “con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso” sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un depliant illustrativo, l’organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell’inadempimento, derivante (ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111, art. 1256 c.c., e dell’art. 17, applicabile “ratione temporis’) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l’esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/11/2019, n.22206
Danni ai viaggiatori causati dalla negligenza del terzo prestatore
L’organizzatrice del pacchetto turistico, direttamente vincolata in via contrattuale nei confronti dei viaggiatori, è responsabile del danno subito dagli stessi dovuto alla negligenza della ausiliare che ha eseguito materialmente la prestazione, della cui condotta il tour operator deve rispondere ai sensi dell’art. 43 comma 2 Codice del turismo, che costituisce specificazione del principio dettato dall’art. 1228 c.c., per cui il debitore risponde dei fatti degli ausiliari di cui si serve per eseguire la prestazione.
Tribunale Milano sez. XI, 24/04/2019, n.4085
Inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico
Il tour operator è tenuto a rispondere dell’inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico con il conseguente obbligo di risarcire i danni derivanti al turista acquirente da disservizi o carenze nelle prestazioni promesse e poi concretamente fornite, sia in quanto l’inadempimento risulti imputabile al proprio operato o al fatto dei propri ausiliari, sia in quanto ascrivibile a terzi fornitori di servizi inclusi nel pacchetto turistico, terzi dei quali il tour operator si è servito per l’esecuzione dell’obbligazione.
Tribunale Siena, 04/04/2019, n.356
Responsabilità del tour operator
In base al combinato disposto degli artt. 44 e 46 del Codice del turismo l’organizzatore del viaggio, debitore contrattuale delle prestazioni che formano il pacchetto turistico, è esonerato da responsabilità per i danni alla persona dei viaggiatori ove il danno sia imputabile al fatto del turista o del terzo a carattere imprevedibile ed inevitabile, al caso fortuito o alla forza maggiore.
Tribunale Milano sez. XI, 26/04/2019, n.4102
Pacchetto turistico: responsabilità del tour operator
Il tour operator è direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore (nel caso, conducente di taxi) della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo.
La responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova allora fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento) bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.
Tribunale Ancona sez. II, 04/06/2018, n.897
Danno vacanza rovinata: il tour operator risponde dei danni causati dai suoi ausiliari?
In tema di danno da vacanza rovinata, l’organizzatore (tour operator), ossia colui che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici, assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti, ad esempio, la modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi. Pertanto, tranne che nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o responsabilità del consumatore, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste in capo all’organizzatore la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio.
Tale responsabilità, peraltro, a norma del c.c., art. 1228, sussiste anche nell’ipotesi in cui i fatti illeciti siano realizzati dai suoi ausiliari, poiché, nel caso dei contratti turistici ‘tutto compreso’, il creditore si trova a dover prendere atto dei collaboratori scelti dal tour operator (vettore aereo, albergatore etc.), non avendo alcuna voce in capitolo nella scelta dei medesimi.
Corte appello Bari sez. II, 16/01/2018, n.46
Contratto di intermediazione di viaggio
Nel contratto di intermediazione di viaggio è da ravvisare un mandato conferito dal viaggiatore all’agenzia di viaggio. Ne discende che la responsabilità dell’intermediario è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore e non deve rispondere delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio che invece competono al tour operator.
Tribunale Roma sez. IX, 20/01/2017, n.1000
Quando è esclusa la responsabilità del tour operator?
Deve essere esclusa la responsabilità del “tour operator” per i danni occorsi ad un viaggiatore nel corso di un escursione (nella specie, caduta da un dromedario) allorchè sia accertato che il “tour operator” abbia svolto un ruolo di mera intermediazione nell’acquisto di un’escursione.
Cassazione civile sez. III, 08/05/2015, n.9317
Responsabilità del venditore e del tour operator
Sia il venditore che l’organizzatore di viaggi turistici “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore.
(In virtù di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del tour operator per i danni patiti da un viaggiatore durante un trasferimento in taxi, offerto dall’organizzatore di viaggio, dall’aeroporto all’albergo).
Cassazione civile sez. III, 11/12/2012, n.22619
Inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal tour operator
In merito all’azione giudiziale promossa al fine di veder risarciti i danni da cd. “vacanza rovinata”, derivanti dall’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal tour operator che, all’atto della stipula del contratto abbia venduto un pacchetto turistico comprensivo di ogni confort, sussiste la responsabilità contrattuale del tour operator nel caso in cui quanto pubblicizzato, non rispecchi affatto la realtà dei fatti.
Ne consegue che in applicazione dell’art. 14 d.lg. n. 111 del 1995, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità ove non provino che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da un’impossibilità della prestazione per cause a loro non imputabili.
Tribunale Bologna, 16/06/2010
Responsabilità contrattuale e prova presuntiva
La responsabilità per il danno cagionato al viaggiatore, da parte del tour operator, in relazione alla c.d. vacanza rovinata (ovvero rispetto a tutti i disagi subiti nel corso del viaggio e riconducibili all’inadempimento dell’operatore turistico), deve essere qualificata come responsabilità contrattuale la cui risarcibilità trova la sua origine nell’ambito del d.lg. n. 111 del 1995.
La prova circa l’esistenza di siffatto danno può essere raggiunta anche in via presuntiva e la quantificazione deve essere valutata rifacendosi a considerazioni personalissime in relazione alla rilevanza oggettiva e soggettiva che l’inadempimento del tour operator ha assunto nel contesto del viaggio.
Tribunale Padova, 19/03/2010
Inesatta esecuzione del contratto di viaggio
L’organizzatore di viaggi (tour operator) che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno sofferto dal consumatore per i disagi da quest’ultimo sopportati, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, ex art. 93 c. Consumo.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità del tour operator per l’inesatta esecuzione del contratto di viaggio laddove non provi di non essere stato informato – o comunque di non aver potuto predisporre per causa al medesimo operatore non imputabile – soluzioni alternative per la regolare prosecuzione del viaggio, secondo quanto previsto all’art. 91, comma 4, c. Consumo (già art. 12, d.lg. n.111 del 1995).
Tribunale Bari sez. II, 19/03/2010, n.985
Responsabilità tour operator e liquidazione del danno
Il tour operator non può declinare la propria responsabilità, invocando quella del vettore aereo, perché l’organizzatore del viaggio risponde verso il turista delle inadempienze altrui, salva l’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 93, cod. cons. Il turista deve però essere risarcito per la lunga attesa in aeroporto e la mancata adeguata assistenza, in quanto, il tour operator non deve trovarsi in una situazione migliore rispetto a colui che debba risarcire il danno al turista partito in vacanza nonostante il ritardo nell’orario previsto per la partenza dell’aereo. Invero appare ingiusto che il primo debba andare esente da sanzione nonostante il colpevole lungo ritardo e l’inadeguata assistenza, mentre il secondo sia tenuto a pagare i danni subiti dal turista.
Lo stesso ragionamento deve valere, “mutatis mutandi”, guardando all’altra parte del rapporto. Così come al turista, partito in vacanza nonostante il ritardo imputabile all’organizzatore, è riconosciuto un compenso per il solo fatto del ritardo, allo stesso modo il viaggiatore, che ha rifiutato di partire, stanco della lunghissima attesa per colpa del tour operator, deve avere la giusta compensazione, non potendosi ammettere che l’organizzatore del viaggio trattenga il prezzo del pacchetto non goduto dal turista improvvido senza subire sanzione alcuna per il ritardo a lui imputabile.
Sicché appare giusto che al turista, che abbia rifiutato il viaggio, stanco della lunghissima attesa, sia risarcito il disagio causato dal ritardo e quello prodotto alla mancata adeguata assistenza in aeroporto, allorché vi sia colpa del tour operator.
In siffatta maniera ciascuna parte viene sanzionata per la propria negligenza: da una parte il turista con la perdita del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto, giustamente punito del rifiuto di imbarcarsi su un volo in ritardo, e dall’altra parte il tour operator con la compensazione dovuta per il ritardo colpevole ed il pagamento dei danni ulteriori se sia mancata un’adeguata assistenza.
Alla liquidazione del danno sottendono gli art. 7 e 12 del Regolamento Ce n. 261/2004 che assegnano rispettivamente a ciascun passeggero la compensazione per il ritardo di € 400,00 per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri, ed il riconoscimento dei danni ulteriori, quali appunto quelli causati dalla mancata adeguata assistenza.
Giudice di pace Bari, 08/03/2010, n.2178
Risarcimento del danno da vacanza rovinata
Il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata quando la realtà dei fatti (mare inquinato da idrocarburi e spiaggia sporca) non rispecchia quanto pubblicizzato. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno “esattamente” adempiuti.
Pertanto qualora la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, comma 1 c.c.) si configura una responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.
Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, n.5189
Acquisto di pacchetti turistici
In materia di rapporti contrattuali derivanti dall’acquisto di pacchetti turistici, il disposto di cui all’art. 14 d.lg. n. 111 del 1995 – emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee – prevede la legittimazione passiva in capo al “tour operator” in caso di controversie determinate dall’inadempimento di fornitura di servizi da questo assemblati, anche e soprattutto al fine di garantire il consumatore dal probabile verificarsi di reciproci addebiti di responsabilità tra il “tour operator” e il vettore aereo.
In ipotesi siffatte, tuttavia, resta fermo, in ogni caso, il diritto di rivalsa del primo nei confronti del fornitore inadempiente, il quale, al fine di andare esente da responsabilità, è tenuto ad assolvere il gravoso onere di provare l’intervenuta adozione di tutte le misure che potevano essergli ragionevolmente imposte per evitare il danno, ovvero la concreta non adottabilità delle medesime.
Nella fattispecie, accertata pertanto la legittimazione passiva del “tour operator” in relazione al danno derivato agli attori dal notevole ritardo registrato in relazione agli orari di partenza e di rientro del volo prenotato, deve al medesimo riconoscersi il diritto di rivalersi nei confronti del vettore aereo inadempiente, al quale solo devono addebitarsi i danni derivanti agli utenti per la diminuzione del periodo di vacanza.
Giudice di pace Milano sez. II, 14/09/2009, n.16935