Incidente stradale: cosa succede quando il passeggero danneggiato è anche il titolare dell’auto? Gli spetta il risarcimento?
Se il terzo trasportato è anche proprietario del veicolo ha diritto al risarcimento del danno? Il principio sancito tanto dalla legge quanto dalla giurisprudenza è il seguente: il passeggero di un’auto ha sempre diritto ad essere risarcito, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità per l’incidente stradale e, quindi, ancor prima che vengano fatti i dovuti rilievi per verificare le eventuali negligenze commesse dagli automobilisti coinvolti nello scontro.
Pertanto, se anche il conducente che trasportava il terzo ha commesso una violazione del Codice della strada e, proprio in forza di tale violazione, il passeggero ha riportato una lesione, questi può rivolgersi all’assicurazione del primo per farsi liquidare i danni fisici.
Che succede però se il terzo trasportato è anche proprietario del veicolo?
Quando si parla di «terzo trasportato» si intende il «passeggero», colui cioè che non è al volante e che pertanto è “terzo” rispetto alla violazione del Codice della strada.
Sul punto, è intervenuta la Cassazione sancendo il seguente principio: ha diritto al risarcimento del danno il proprietario del veicolo che al momento dell’incidente viaggiava come trasportato.
Indice:
1 Proprietario-passeggero: ha diritto ad essere risarcito?
2 L’azione diretta del terzo trasportato
3 I precedenti in tema di risarcimento al proprietario-terzo trasportato
4 Il risarcimento dei danni all’auto.
Proprietario-passeggero: ha diritto ad essere risarcito?
La massima estratta dalla pronuncia in commento recita nel seguente modo: «In tema di Rc auto, in caso di incidente in cui il proprietario del veicolo viaggiava come soggetto trasportato (ossia come passeggero), la qualità di vittima prevale su quella di assicurato, con la conseguenza che il proprietario ha diritto al risarcimento del danno». Secondo la Cassazione, il proprietario che al momento del sinistro si trovava in macchina senza essere alla guida deve ottenere l’indennizzo pieno per il danno derivante dalla circolazione del proprio mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità nell’incidente.
In buona sostanza, è del tutto irrilevante il fatto che il conducente che stava guidando e che trasportava lo stesso proprietario dell’auto abbia violato il Codice della strada. Così com’è irrilevante – sempre a detta della Cassazione che, sul punto si è già espressa in passato – il fatto che il terzo trasportato abbia volontariamente e consapevolmente accettato un passaggio da una persona ubriaca o che avesse fatto uso di droghe. L’unica deroga – che esclude il risarcimento in capo al terzo trasportato – è nel caso in cui questi sia salito a bordo del veicolo nel corso di una corsa clandestina di auto. In tale ipotesi, qualora dovesse subire un incidente, non potrebbe rivendicare il risarcimento.
L’azione diretta del terzo trasportato
Il proprietario-terzo trasportato che abbia subito un danno fisico per via della condotta negligente del conducente della propria auto può chiedere risarcimento all’assicurazione con la quale ha contratto la polizza Rc-auto.
Dunque, tutti i passeggeri presenti sulle auto coinvolte nell’incidente stradale, anche quando siano proprietari del veicolo, devono essere coperti dall’assicurazione, vanno cioè risarciti a prescindere dalle responsabilità dei conducenti. Come già ha sentenziato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea [2] «la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente».
Il diritto dell’UE impedisce all’assicuratore di prevedere clausole finalizzate a negare ai terzi trasportati il diritto al risarcimento del danno derivante da un sinistro cagionato dal veicolo assicurato.
I precedenti in tema di risarcimento al proprietario-terzo trasportato
L’orientamento appena riportato non è nuovo, anzi è consolidato nei precedenti della stessa Cassazione. Con una sentenza del 2018 [3] la Corte aveva già detto che «Nel sistema del diritto dell’Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall’assicuratore, la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Ne consegue che, allorché esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all’assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente».
Ed ancora, con una pronuncia più recente [4] la Cassazione aveva chiarito che, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, così come interpretate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il principio secondo cui il terzo trasportato va risarcito sempre immediatamente e a prescindere dalle responsabilità per l’incidente, si applica anche in favore dell’assicurato-proprietario dell’auto che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente; in questo caso, l’assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto.
Nella specie, la Corte aveva cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell’assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l’assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l’eventualità di guida senza patente.
Il risarcimento dei danni all’auto
Diverso è il discorso per i danni all’auto che, non essendo danni del passeggero, non saranno risarciti dall’assicurazione nel caso in cui la responsabilità per l’incidente stradale sia del conducente-non proprietario del veicolo.
Note:
[1] Cass. sent. n. 12901/2021.
[2] C. Giust. UE. sent. n. 2011 C-442/10
[3] Cass. sent. n. 1269/2018.
[4] Cass. sent. n. 13738/2020.