Incidente durante gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro: quando è indennizzato dall’Inail?
I lavoratori dipendenti sono tutelati dall’Inail nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale. Per infortunio sul lavoro, in particolare, si intende ogni incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
Ma che cos’è l’infortunio in itinere? Prima di rispondere alla domanda, dobbiamo capire meglio quali condizioni devono essere verificate perché un infortunio sia considerato “sul lavoro”, quindi risarcibile dall’Inail. Anche l’infortunio in itinere, ad ogni modo, è considerato alla stregua della generalità degli infortuni sul lavoro.
Iniziamo col chiarire che l’incidente, per essere definito “infortunio sul lavoro” deve presentare gli elementi fondamentali della lesione, della causa violenta e dell’occasione di lavoro.
A seguito della denuncia d’infortunio sul lavoro, l’Inail può erogare le seguenti prestazioni economiche: l’indennità per inabilità assoluta temporanea, la rendita, l’indennizzo in capitale, la rendita ai superstiti, il beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali, l’assegno funerario ed eventuali prestazioni accessorie aggiuntive.
Indice:
1 Lesione a seguito di infortunio sul lavoro
2 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
3 Occasione di lavoro
4 Infortunio in itinere
5 Quali sono i percorsi in cui può verificarsi l’infortunio in itinere?
6 Qual è il normale percorso di andata e ritorno?
7 Infortunio nei parcheggi
8 Luogo di lavoro
9 L’infortunio in itinere è indennizzabile se si utilizza la propria auto?
10 Infortunio in bici.
Lesione a seguito di infortunio sul lavoro
La lesione che il lavoratore può riportare a seguito dell’infortunio sul lavoro consiste in una menomazione della integrità psicofisica, che deve essere attestata da una certificazione sanitaria.
Ogni medico che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare un apposito certificato d’infortunio nel quale sono indicati:
la diagnosi;
il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Il certificato va trasmesso mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto stesso.
Perché sia indennizzabile, la lesione deve dar luogo a:
decesso;
inabilità permanente;
inabilità temporanea assoluta superiore ai 3 giorni.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio si distingue dalla malattia professionale in quanto la menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore ha una causa violenta, non “lenta”; agisce cioè in modo improvviso, non si tratta di un’azione progressiva nel tempo.
La causa virulenta è equiparata alla causa violenta: a questo proposito, si ricorda che i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi al lavoratore assicurato sono qualificati come infortunio, se avvenuti in occasione di lavoro [1].
Occasione di lavoro
L’evento, per essere qualificato come infortunio sul lavoro, non deve necessariamente verificarsi durante l’attività lavorativa, ma deve verificarsi in occasione di lavoro, cioè a causa della attività lavorativa; quindi, può avvenire:
in una situazione comunque collegabile allo svolgimento di un’attività lavorativa;
purché sussista un collegamento fra l’attività lavorativa svolta dal lavoratore e l’evento che causa la lesione.
Sono tutelati ed indennizzati anche gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, se collegati allo svolgimento di attività lavorativa. Sono invece esclusi dalla tutela gli infortuni che derivano da comportamenti estranei all’attività lavorativa, simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Infortunio in itinere
Per infortunio in itinere, si intende, in generale, l’infortunio che si verifica durante il tragitto casa-lavoro [2]
Con riferimento all’infortunio in itinere, la circostanza di dover percorrere il tragitto casa-lavoro (sia andata che ritorno), per poter svolgere la propria attività lavorativa, aggrava il rischio generico derivante dalla circolazione stradale che incombe su ogni cittadino e lo modifica in rischio generico aggravato; per questo motivo, si estende la tutela rispetto a quella prevista per il rischio lavorativo ordinario.
Quali sono i percorsi in cui può verificarsi l’infortunio in itinere?
È considerato infortunio in itinere l’incidente verificatosi durante il “normale” percorso:
di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore è titolare di più rapporti lavorativi;
di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
L’infortunio non è però indennizzato dall’Inail, se vi sono interruzioni o deviazioni del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.
L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute:
a cause di forza maggiore;
ad esigenze essenziali ed improrogabili;
all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché sia necessitato.
Non sono indennizzati gli infortuni in itinere causati:
direttamente dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci;
dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
Non sono indennizzati nemmeno i casi in cui il conducente è sprovvisto della patente di guida.
Se ad essere coinvolto in un incidente è il lavoratore che professionalmente opera percorrendo tratti stradali, come l’autotrasportatore, l’infortunio non è considerato in itinere, ma infortunio sul lavoro.
Qual è il normale percorso di andata e ritorno?
Il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro è normalmente quello più breve, salvo che esistano validi elementi che giustifichino l’allungamento del tragitto, come evitare vie ad elevata intensità di traffico o cantieri stradali.
Le deviazioni non necessitate impediscono l’indennizzo dell’infortunio in itinere.
Si considerano necessitate le deviazioni, interruzioni o sospensioni effettuate su disposizione del datore di lavoro (ad esempio, fermarsi in banca per atti aziendali). Non vengono ritenute interruzioni le brevi soste (come per espletare esigenze fisiologiche) che non aggravano l’esposizione al rischio.
L’infortunio deve avvenire non solo durante il tragitto, ma sulla pubblica via o su strade private aperte al traffico di veicoli.
Infortunio nei parcheggi
Sono esclusi dall’indennizzo gli eventi accaduti all’interno della propria abitazione (può essere anche un luogo di abitazione temporanea se vi è un carattere di stabilità) o nelle pertinenze condominiali, o all’interno di proprietà private.
Sono invece indennizzabili, ma non come infortunio in itinere, gli incidenti che si verificano all’interno delle pertinenze del luogo di lavoro: si tratta, nel dettaglio, di infortuni sul lavoro.
Luogo di lavoro
Luogo di lavoro è quello nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa, o in cui il lavoratore deve recarsi per motivazioni di lavoro.
Sono luoghi di lavoro, ad esempio, i cantieri o altre sedi aziendali presso le quali il lavoratore venga inviato per lavoro, i luoghi nei quali venga inviato per partecipare a corsi di formazione ed ogni posto in cui il dipendente si reca su disposizione del datore di lavoro.
Può essere indennizzato anche l’infortunio occorso al lavoratore che, in pausa pranzo, si sposta per consumare il pasto, a condizione che l’azienda non abbia un servizio mensa interno e che il pasto venga fruito nel luogo abituale di consumazione.
L’infortunio in itinere è indennizzabile se si utilizza la propria auto?
La tutela per infortunio in itinere opera nel caso in cui il tragitto venga effettuato a piedi o con mezzi pubblici di trasporto.
L’utilizzo di un mezzo non pubblico deve essere necessitato, indipendentemente da un’autorizzazione da parte del datore di lavoro, perché l’infortunio durante il tragitto sia indennizzabile.
L’uso del mezzo privato si intende necessitato quando:
non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione al luogo di lavoro, oppure i mezzi non coprono l’intero tragitto casa-lavoro;
i mezzi pubblici ci sono, ma i loro orari sono incompatibili con gli orari lavorativi;
i mezzi pubblici ci sono, ma i tempi di attesa e di trasporto prolungano eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione.
In linea di massima, si ritiene necessitato l’utilizzo del mezzo privato quando:
la distanza fra la abitazione ed il luogo di lavoro supera 1 Km;
la distanza fra abitazione o il luogo di lavoro e la più vicina fermata di mezzi pubblici supera 1 Km;
se il risparmio di tempo ottenuto con l’utilizzo del mezzo privato supera, di norma, un’ora.
Infortunio in bici
L’utilizzo della bicicletta nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro è assimilato all’utilizzo dei mezzi pubblici e al percorso a piedi [3].
Considerando, dunque, che l’uso della bicicletta è da ritenersi sempre necessitato, equiparato cioè all’utilizzo dei mezzi pubblici o al percorso a piedi, il lavoratore che si infortuna in bici per andare al lavoro ha pieno diritto al risarcimento dell’Inail.
Note:
[1] Circ. Inail 13/2020.
[2] Art. 12 D.lgs. 38/2000 e Artt. 2 e 210 DPR 1124/1965.
[3] Art. 5 Co. 4 e 5 L. 221/2015; Circ. Inail n. 14/2016.